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Concordato preventivo – “cram-down fiscale” - Requisiti
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 9 marzo 2026, n. 5258
Nel giudizio di omologazione forzosa della proposta di concordato preventivo (c.d. cram-down fiscale), il Tribunale deve accertare, sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore ex art. 161, comma 3, L. Fall., la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, considerando anche gli elementi sopravvenuti nel corso della procedura che influiscono sull'attivo della società proponente.