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LavoroTribunale di Gorizia, Sez. Lavoro, sent. n. 96/2026

Comporto lungo per patologia oncologica e onere informativo del lavoratore

Il Tribunale di Gorizia ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da una società cooperativa a un dipendente superato il periodo di comporto ordinario (180 giorni), riconoscendo l'applicabilità del c.d. "comporto lungo" (12 mesi su 18) previsto dal CCNL per le patologie oncologiche gravi.

Il lavoratore non aveva comunicato formalmente la diagnosi tumorale, ma il Giudice ha ritenuto sufficiente il complesso di informazioni desumibili da scambi informali (WhatsApp, e-mail) con esponenti aziendali e dalla casella "stato patologico sotteso a invalidità" barrata nei certificati, elementi che imponevano al datore, in base ai doveri di correttezza e buona fede, quantomeno di attivarsi con richieste di chiarimento prima di procedere al recesso.

Disposta la reintegrazione ex art. 18, co. 4 e 7, Stat. Lav., con indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto e ripristino dell'indennità di malattia; spese compensate per la peculiarità della fattispecie.


LavoroTribunale di Pisa, Sez. Lavoro, sent. n. 800/2026

Licenziamento per giusta causa e controlli difensivi sulla posta elettronica

Il Tribunale di Pisa ha respinto il ricorso di una dipendente licenziata per giusta causa per aver omesso, per oltre un anno, di comunicare al datore di lavoro che il figlio minorenne ricopriva un ruolo apicale in una società fornitrice, in potenziale conflitto di interessi.

Il controllo sulla casella e-mail aziendale, disposto dopo l'emersione di un fondato sospetto e circoscritto con parole chiave e limiti temporali, è stato qualificato come legittimo "controllo difensivo in senso stretto", estraneo al perimetro dell'art. 4 Stat. Lav., a condizione che riguardi dati successivi all'insorgere del sospetto e che la lavoratrice sia stata previamente informata (nel caso di specie, dal 18.10.2021) tramite policy aziendale idonea.

Il Giudice ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità della prova, l'illecito amministrativo di data retention rilevato dal Garante Privacy.

Respinta anche la tesi del licenziamento ritorsivo, non avendo la ricorrente provato l'intento vendicativo come causa esclusiva del recesso.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza, 22 luglio 2026

Contratto a tutele crescenti, reintegra se la condotta addebitata è punita dal CCNL con una sanzione conservativa

La Corte di Cassazione, richiamando la sentenza n. 129/2024 della Corte Costituzionale che ha definito la portata dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 (Jobs Act), che prevede la reintegra nel posto di lavoro solo quando risulti "insussistente il fatto materiale" contestato al lavoratore licenziato, ha stabilito che, quando il contratto collettivo individua specifiche condotte del lavoratore punibili solo con sanzioni conservative, se il datore licenzia comunque per quella condotta, va considerato come se il "fatto materiale" alla base del licenziamento non esistesse affatto, con la conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata.


LavoroTribunale di Milano, 6 maggio – 6 luglio 2026

Contratto d'opera intellettuale: legittimazione attiva, difetto di pattuizione e determinazione equitativa del compenso

In tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di compensi professionali, l'eccezione del committente secondo cui l'incarico sarebbe stato conferito a una società riconducibile al professionista, anziché a quest'ultimo in proprio, non incide sulla legittimazione ad agire, bensì attiene all'effettiva titolarità sostanziale del rapporto e, dunque, al merito della controversia. Ove in giudizio risulti provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di un'attività professionale qualificata e continuativa, ma difetti la prova della specifica misura del compenso pattuito (nella specie, una percentuale sul valore di un'operazione societaria) e non emerga l'integrale remunerazione dell'opera tramite precedenti fatturazioni, spetta al giudice procedere alla determinazione del corrispettivo ex artt. 2225 e 2233 c.c. A tal fine, il giudice può liquidare il compenso in via equitativa assumendo quale parametro di riferimento la tariffa giornaliera concordata tra le medesime parti nella fase iniziale del rapporto, trattandosi di criterio idoneo a garantire un'equa proporzionalità del corrispettivo ed espressivo di una valorizzazione coerente con la comune volontà negoziale pregressa.


LavoroTribunale di Pavia, 18 giugno – 6 luglio 2026

Appalto illecito: le dimissioni dal finto datore fanno scattare la reintegra e il pagamento delle retribuzioni presso la committente

Il Giudice pavese ha accolto il ricorso di un corriere utilizzato nell'ambito di un appalto stipulato tra la committente e l'impresa di trasporti per la quale il ricorrente lavorava da oltre quindici anni. Nel corso del giudizio il lavoratore aveva inviato una missiva in cui offriva le proprie prestazioni direttamente alla committente, dichiarando di aver rassegnato le dimissioni dall'impresa appaltatrice poiché "non poteva tollerare ulteriormente le condizioni di lavoro in regime di interposizione illecita di manodopera". Una volta accertato che l'appaltatrice si limitava a una mera gestione amministrativa del personale mentre il reale potere direttivo era esercitato dalla committente, il Tribunale ha stabilito che le dimissioni rassegnate nei confronti del datore di lavoro formale dovessero considerarsi del tutto giustificate. L'azienda committente è stata pertanto condannata a ripristinare il rapporto e a reintegrare il lavoratore provvedendo al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni sino all'effettiva immissione in servizio, detratto l'eventuale aliunde perceptum.