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Diritto sportivo Sentenze

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Squalifica di calciatore - sanzione della perdita di una gara – trasferimenti fittizi

Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione 3 marzo 2026, n. 13

Nel caso di specie, due calciatori di una società militante nel campionato di Serie A – calcio 5 – vengono squalificati per Prima dell’inizio del campionato gli stessi una giornata dalla stagione precedente. vengono tesserati con un’altra squadra – militante nel campionato di Serie C – e non disputano alcuna partita, scontando di fatto la squalifica inflitta. Pochi giorni dopo vengono tesserati nuovamente pe la società originaria. Con riferimento al presunto carattere fittizio di tale trasferimento, asseritamente finalizzato esclusivamente all’elusione della sanzione disciplinare, il Collegio di Garanzia – contrariamente a quanto affermato dalla Corte Sportiva d’Appello - ha ritenuto che, il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status, come, ad o categoria di appartenenza. esempio, il cambio di società o disciplina

In tale prospettiva, il Collegio di Garanzia ha ritenuto erroneo valorizzare aspetti legati alla condotta della Società ricorrente, riconducendoli alla categoria dell’abuso del diritto, in quanto tali profili non rilevano ai fini dell’applicazione della sanzione della partita della gara. Pertanto, assumere quale base concettuale dell’accertamento l’abuso del diritto, al fine di desumere condotte elusive, simulazioni o forme di complicità, quali potrebbe essere il trasferimento fittizio, si pone in contrasto con il principio secondo cui “l’accertamento della regolarità o meno della posizione di un calciatore deve, infatti, fondarsi su circostanze oggettive e formali, sottratte a valutazioni discrezionali relative all’elemento soggettivo dei tesserati o alla natura simulata del tesseramento”. Il Collegio, pertanto, ha ritenuto che la sanzione della perdita della gara, non può essere applicata qualora all’invalidità del tesseramento non si accompagni l’accertamento di una responsabilità diretta nel fatto – trasferimento. Infatti, “ove manchi sia l’accertamento dell’invalidità del tesseramento dei calciatori interessati sia, a monte, la verifica di eventuali condotte abusive delle società nelle operazioni di trasferimento, al solo fine di eludere la squalifica, non può farsi luogo all’irrogazione della sanzione ex art. 21 CGS FIGC”. Tali condotte, se accertate dai giudici federali, possono eventualmente comportare l’applicazione di diverse sanzioni disciplinari per violazione di altre norme del Codice di Giustizia.

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