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Il “Caso Rocchi”: l’inchiesta sugli arbitri dal punto di vista dell’ordinamento sportivo
Il “Caso Rocchi”: l’inchiesta sugli arbitri dal punto di vista dell’ordinamento sportivo
Il procedimento penale che vede attualmente indagati per concorso in frode sportiva, Gianluca Rocchi – designatore arbitrale della Lega Serie A e Serie B – e Andrea Gervasoni – supervisore VAR - unitamente ad altri cinque arbitri, trae origine da una denuncia - querela presentata nel maggio 2025 da Domenico Rocca, ex assistente arbitrale, il quale aveva segnalato presunte anomalie nella gestione delle decisioni arbitrali e nelle designazioni degli arbitri.
Sebbene, allo stato, i fatti abbiano determinato l’instaurazione di un procedimento esclusivamente dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, non può escludersi che le medesime condotte, ove accertate, possano dar luogo anche a un procedimento dinanzi alla giustizia sportiva.
Giustizia ordinaria e Giustizia sportiva - pur trattandosi di sistemi autonomi - traggono dunque origine da un medesimo fatto illecito, che viene tuttavia valutato secondo criteri, finalità e standard probatori differenti.
- le differenze sostanziali tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva.
La giustizia sportiva si distingue dalla giustizia ordinaria non solo per le tempistiche e per le garanzie istruttorie, ma soprattutto per i presupposti di fatto e di diritto su cui si fondano le contestazioni degli illeciti.
La giustizia sportiva, ricevuta la notizia dell’illecito, è tenuta a concludere la fase istruttoria entro 60 giorni, prorogabili fino a un massimo di 120 giorni. All’esito delle indagini, la Procura Federale può disporre il deferimento — istituto assimilabile, per funzione, al rinvio a giudizio nel processo penale — oppure l’archiviazione. Ne consegue che, una volta acquisiti gli atti del procedimento penale oggi pendente, la Procura Federale sarà chiamata a pronunciarsi in tempi più rapidi rispetto alla giustizia statale.
Un’ulteriore differenza riguarda la posizione degli indagati. Nel procedimento sportivo, i soggetti tesserati o comunque appartenenti all’ordinamento sportivo hanno l’obbligo di presentarsi alle convocazioni della Procura Federale e di collaborare. L’eventuale mancata comparizione può essere valutata come condotta omissiva e costituire fonte di autonoma responsabilità disciplinare. Diversamente, nel procedimento penale, l’indagato ha il diritto di non rispondere e di non presentarsi davanti al Pubblico Ministero.
Differenti sono anche le esigenze probatorie. Nel giudizio sportivo, infatti, la condanna non richiede un grado di certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma deve comunque fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, tali da delineare un quadro dimostrativo univoco.
Inoltre, l’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC prevede, accanto alla responsabilità diretta e a quella oggettiva, anche la c.d. “responsabilità presunta” a carico delle società. Tale forma di responsabilità si configura nei casi in cui condotte illecite, poste in essere anche da soggetti estranei al sodalizio, risultino idonee a determinare un vantaggio in favore della società stessa. In tali ipotesi, è onere della società dimostrare la propria totale estraneità ai fatti, nonché la mancata conoscenza e partecipazione alla condotta illecita
- Riflessioni sui casi specifici, ad oggi noti.
Con riferimento ai casi specifici, allo stato non risultano coinvolti soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo (allenatori, calciatori, dirigenti ecc.), in quanto l’AIA è una componente federale. Tuttavia, proprio in virtù della cd. “responsabilità presunta”, resta necessario verificare se eventualmente se eventuali soggetti abbiano tratto beneficio da condotte irregolari o illecite.
Nell’episodio contestato durante Udinese–Parma, consistente nell’intervento di una figura terza nelle valutazioni in corso tra l’arbitro e il VAR ai dell’assegnazione di un calcio di rigore, occorrerà eventualmente distinguere tra irregolarità e illecito sportivo. La prima si sostanzia in una violazione di natura comportamentale di limitata gravità, priva di una incidenza decisiva sull’esito della gara o sull’integrità della competizione. L’illecito sportivo, invece, rappresenta la forma più grave di violazione dell’ordinamento sportivo e richiede la sussistenza del dolo specifico, ossia la volontà di conseguire un risultato antigiuridico, quale l’alterazione del regolare svolgimento o dell’esito della gara. In tale prospettiva, risulta determinante accertare se la condotta posta in essere dal soggetto terzo sia riconducibile a una mera indebita ingerenza, priva di finalità illecite e, al più, finalizzata alla correzione di un errore nell’applicazione del regolamento, ovvero se la stessa sia stata dolosamente preordinata al conseguimento di un vantaggio ingiusto.
Quanto ai presunti rapporti tra esponenti arbitrali e società, a seguito di Calciopoli la normativa sportiva è stata modificata per evitare situazioni di ambiguità, vietando interlocuzioni non istituzionali tra arbitri e dirigenti. Ciò non esclude, tuttavia, forme di contatto meramente cordiali o neutrali. Il punto centrale, pertanto, sarà stabilire il significato da attribuire a espressioni come “arbitro gradito”: tale circostanza, di per sé, non integra un illecito. Perché si configuri un illecito sportivo, è necessario dimostrare la presenza di un dolo specifico, ossia che la scelta o l’influenza sull’arbitro fosse finalizzata a garantire un vantaggio concreto e indebito a una determinata società.