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Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita immobiliare – Liquidazione e valutazione dei danni
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 18 marzo 2026, n. 6381
Quando le parti di un preliminare di vendita immobiliare hanno convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell'offerta di cui all'art. 2932, comma 2, c.c. deve ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, perché in essa necessariamente implicito, con la conseguenza che la sentenza produttrice degli effetti del contratto impone anche il pagamento del prezzo, quale condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia giudiziale.