Pubblicato il
Licenziamento disciplinare – valutazione soggettiva – incapacità del lavoratore
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza, 11 marzo 2026, n. 5440
In tema di responsabilità disciplinare, la valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza del lavoratore deve essere effettuata con riferimento agli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto; la condizione psichica del lavoratore è pienamente implicata nel giudizio di proporzionalità, che non può prescindere dall'accertamento in ordine a fattori eventualmente idonei ad incidere sulla determinazione responsabile del soggetto agente; quindi, il giudice del merito, prima ancora di indagare sul grado della colpa o sull'intensità dell'elemento intenzionale, deve accertare se il lavoratore abbia tenuto quel comportamento con coscienza e volontà, qualora risultino allegate circostanze di fatto che mettano in discussione la riferibilità soggettiva della condotta all'agente.