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Tutela del consumatore – clausole abusive contratti di mutuo
Corte giustizia Unione Europea, Sez. IX, Sentenza, 19 marzo 2026, n. 679
In tema di clausole abusive nei contratti di mutuo con i consumatori, l'art. 1, par. 1, e l'art. 7, par. 1, dir. 93/13/CEE, letti alla luce del principio di effettività e dell'art. 47 CDFUE, ostano a un'interpretazione del diritto nazionale secondo cui, ove il contratto non possa sussistere senza una clausola abusiva incidente sull'oggetto principale (nella specie, clausola di trasferimento integrale del rischio di cambio sul consumatore), il consumatore possa far valere in giudizio le conseguenze giuridiche della dichiarazione di nullità solo entro un termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla stipula del contratto, qualora a tale data egli non fosse, né potesse ragionevolmente essere, a conoscenza del carattere abusivo della clausola e, dunque, non fosse in grado di esercitare utilmente i diritti conferiti dalla direttiva 93/13.