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Diritto bancarioCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza, 28 agosto 2026, n. 24825

Fideiussioni specifiche fuori dal periodo esaminato dalla Banca d'Italia - nullità clausole ABI - clausola "pagamento a prima richiesta"

Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell'ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un'intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia "a valle", a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all'ambito temporale sia all'ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.

Qualora una fideiussione rechi una clausola di "pagamento a prima richiesta", il creditore evita, in ragione di essa, d'incorrere in decadenza anche con un'istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall'art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d'intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante.


Diritto societarioCassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 27 agosto 2026, n. 24808

Società con partecipazione pubblica - riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per azione di responsabilità verso amministratori e sindaci

L'azione di responsabilità proposta dalla società a partecipazione pubblica (anche in house providing) nei confronti di amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 c.c., resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non si identifica con l'azione per responsabilità amministrativa da danno erariale esercitabile dal Procuratore della Corte dei conti. Le due azioni – quella civilistica, avente funzione risarcitoria in favore dell'ente/società danneggiato, e quella contabile, avente funzione prevalentemente sanzionatoria e a tutela dell'interesse pubblico generale – sono reciprocamente indipendenti anche quando riguardino i medesimi fatti e non si escludono vicendevolmente sul piano della giurisdizione, potendo coesistere, salva ogni questione di proponibilità dell'azione erariale dinanzi al giudice contabile.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 25 agosto 2026, n. 24768

Danni da cosa in custodia - responsabilità del gestore della rete idrica comunale

In tema di danni da cosa in custodia, la responsabilità del gestore della rete idrica comunale ex art. 2051 c.c. non richiede la perdurante validità del contratto di affidamento né la prova di uno specifico obbligo contrattuale di custodia; è sufficiente la sussistenza di una relazione fattuale di controllo sulla cosa e sulle sue fonti di rischio, desumibile anche da presunzioni gravi, precise e concordanti (quali l'originario affidamento, la proroga disposta dall'ente, l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulla rete). La cessazione degli effetti del contratto non esclude, di per sé, il potere di custodia e, quindi, la responsabilità del gestore.


Diritto societarioCassazione Civile, Sezione II, Ordinanza, 20 agosto 2026, n. 24723

Società scissa - Interruzione, sospensione ed estinzione del giudizio – Pagamento compenso professionale e domanda risarcitoria verso amministratori

Nel giudizio di appello, ove siano trattate congiuntamente una domanda principale (nel caso di specie, di pagamento del compenso professionale) e una domanda risarcitoria proposta dalla convenuta nei confronti di terzi (amministratori della società scissa) connessa alla prima solo in via riflessa, l'azione nei confronti dei terzi ha natura autonoma e risarcitoria, riconducibile al litisconsorzio facoltativo e quindi a causa scindibile ex art. 332 c.p.c. Ne consegue che l'evento interruttivo (morte di uno dei terzi) non si propaga alla causa principale, che rimane soltanto in stato di quiescenza e può essere riattivata, su impulso di parte, nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, individuato in via analogica ai sensi dell'art. 289 c.p.c. La domanda risarcitoria nei confronti del terzo colpito dall'evento interruttivo, invece, deve essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c., pena la sua estinzione.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 19 agosto 2026, n. 24712

Liquidazione coatta amministrativa - inammissibilità del ricorso per cassazione

L'interpretazione delle comunicazioni intercorse tra commissario liquidatore e contraente privato (nella specie, lettere di "disponibilità al subentro" in un'impegnativa di prenotazione immobiliare) costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo violazione di legge, si risolva in una mera richiesta di riesame del significato e della portata degli atti privati, senza indicare specificamente quali criteri legali di ermeneutica contrattuale sarebbero stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sarebbe discostato.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 18 agosto 2026, n. 24687

Promessa di vendita di immobile con consegna anticipata al promissario acquirente - qualificazione del contratto

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata al promissario acquirente integra un contratto misto, risultante dalla combinazione tra preliminare di compravendita e comodato precario. Tuttavia, la disciplina prevalente è quella del preliminare di compravendita: conseguentemente, ove il promittente venditore eserciti legittimamente il recesso ex art. 1385 c.c., il promissario acquirente è tenuto non solo alla restituzione dell'immobile, ma anche alla corresponsione di un'indennità per l'anticipato godimento, configurabile alla stregua di frutti dovuti ex art. 1458 e 2033 c.c., a prescindere dalla effettiva abitazione del bene e dalla gratuità originaria della consegna.


Diritto civileCassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 18 agosto 2026, n. 24699

Spese del consulente di parte rimborsabili anche senza prova del pagamento

Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno stabilito che le spese per il consulente tecnico di parte rientrano tra le spese processuali ex art. 91 c.p.c. e devono essere liquidate d'ufficio dal Giudice, come quelle del difensore, senza che la Parte debba provare l'avvenuto pagamento della parcella.

Il conferimento dell'incarico fa infatti presumere l'assunzione dell'obbligazione di pagamento in favore del professionista incaricato. La parte soccombente può superare questa presunzione solo dimostrando che la prestazione è stata gratuita o che il debito è stato altrimenti estinto.

Viene così confermato il più recente orientamento (Cass. n. 4600/2026) e superato quello più risalente che richiedeva la prova dell'esborso effettivo (Cass. n. 21402/2022).


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 agosto 2026, n. 24673

Interpretazione del contratto - "doppia conforme" e requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione

È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di norme sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e 1363 c.c.), sull'imputazione dei pagamenti (artt. 1193 ss. c.c.), sulla prova per presunzioni (artt. 2727, 2729 c.c.) o sull'art. 115 c.p.c., miri in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di fatto operato dal giudice di merito. In presenza di "doppia conforme" (art. 348-ter, comma 5, c.p.c.), il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso e la Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo giudice di merito.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sezione I, Sentenza, 17 agosto 2026, n. 24669

Amministrazione straordinaria – Azione di revocatoria esperita dal commissario straordinario – Termine di prescrizione

Per le procedure di amministrazione straordinaria aperte prima del 16 luglio 2006 non si applicano i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 69-bis legge fallimentare, introdotti dal D.Lgs. n. 5/2006, atteso che la disciplina dell'amministrazione straordinaria costituisce normativa speciale rispetto al fallimento e non è incisa dalla successiva norma generale. L'azione revocatoria esercitata dal commissario straordinario soggiace pertanto al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c., che decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali, essendo tale autorizzazione condizione per il suo esercizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 270/1999, e non dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 1 agosto 2026, n. 24358

Sinistro stradale - litisconsorzio necessario del responsabile civile in giudizio

La mancata partecipazione al giudizio del responsabile civile, litisconsorte necessario, integra violazione del contraddittorio che vizia l'intero processo, qualora non sia stata rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né dal giudice di appello, che non ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.; in tal caso la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.