Pubblicato il
Patto di famiglia: centralità dello scopo di passaggio generazionale d'impresa, partecipazione di tutti i legittimari, obbligo di liquidazione dei non assegnatari e necessità dell'atto pubblico
Cassazione Civile Sez. II, sentenza 26 febbraio 2026, n. 4376
In tema di patto di famiglia, ai sensi dell'art. 768-bis c.c., la qualificazione di un accordo come tale richiede che se ne verifichi lo scopo concreto, diretto ad assicurare un passaggio generazionale dell'impresa stabile e anticipato, mediante il trasferimento, anche solo parziale, dell'azienda o delle partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con la partecipazione al contratto del coniuge e di tutti coloro che, se in quel momento si aprisse la successione, sarebbero legittimari, nonché con l'obbligo per gli assegnatari di liquidare, anche in natura e salvo rinuncia, la quota spettante ai non assegnatari secondo i criteri degli artt. 536 ss. c.c.; a tal fine non è ostativo né che i discendenti fossero già soci delle società interessate, né che l'operazione riguardi solo una parte dell'azienda o delle partecipazioni, dovendo il giudice di merito soffermarsi sull'assetto complessivo perseguito dalle parti e sulla funzione di continuità dell'impresa, con conseguente necessità, ove si accerti la natura di patto successorio, della forma dell'atto pubblico a pena di nullità