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Società di persone – scioglimento del rapporto sociale per recesso di un socio
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 18 giugno 2026, n. 20552
In tema di società di persone, qualora allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio per recesso segua, per mancata ricostituzione della pluralità nel termine di cui all'art. 2272, n. 4, c.c., lo scioglimento della società e l'apertura della liquidazione, il diritto del socio receduto alla liquidazione della quota, ove non ancora soddisfatto nel termine di cui all'art. 2289 c.c., rimane attratto nel procedimento di liquidazione della società e trova in esso la propria sede di soddisfazione, dovendosi applicare i criteri valutativi propri dello stato di liquidazione e non quelli del "going concern".