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Contratto di locazione ad uso abitativo – fallimento del locatore e subentro del curatore – autorizzazione del G.D. per rinnovo della locazione alla seconda scadenza quadriennale
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4346
In caso di fallimento del locatore e di subentro del curatore, ex art. 80, primo comma, L.F., nel contratto di locazione immobiliare soggetto al regime vincolistico di cui alla legge n. 431 del 1998, ai fini della rinnovazione della locazione alla seconda scadenza quadriennale, è necessaria l’autorizzazione del Giudice delegato, secondo il principio generale di cui all’art. 560 c.p.c., in difetto determinandosi l’estinzione del rapporto.
La comunicazione di disdetta da parte del curatore, anche se effettuata in ritardo, e quindi dopo il termine di sei mesi anteriore alla seconda scadenza, non è conseguentemente necessaria, costituendo mero atto ricognitivo degli effetti già propri della suddetta previsione normativa.