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LavoroCassazione Civile Sez. Lav., sentenza 28 maggio 2024, n. 14848

E’ da considerarsi orario di lavoro non solo il tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro

La Corte di Cassazione ha affermato che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento in senso stretto delle mansioni assegnategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico.

Applicando tale principio è stato considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di un’acciaieria per raggiungere il posto di lavoro dopo avere timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno.


Real EstateCassazione Civile Sez. II, sentenza 28 maggio 2024, n. 14885

La domanda di reintegra nel possesso può essere proposta nei confronti del promissario acquirente che ha ottenuto sentenza di esecuzione specificata passata in giudicato

La Suprema Corte ha avuto recentemente modo di tornare sulla questione dell’effetto traslativo della proprietà di un bene immobile derivante dalla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c..

La Corte di Cassazione ha ricordato che, come statuito dalle Sezioni Unite, l’effetto traslativo in tal caso si produce solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia.

Prima di tale momento il promittente venditore rimane proprietario e possessore del bene immobile.

La Corte conferma quindi il precedente orientamento di cui alla sentenza n. 252/1999, nella quale la Cassazione aveva espresso il seguente principio di diritto: “la domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all'art. 2932 cod. civ., purché passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva ed avendo efficacia "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore.”.



Real EstateCassazione Civile Sez. II, sentenza 24 maggio 2024, n. 14577

Appalto edilizio ed onere della prova dell’esecuzione dei lavori

In materia di contratti di appalto, la Corte ha ritenuto che l'onere della prova dell'effettiva esecuzione dei lavori pattuiti ricade sull'appaltatore, il quale deve dimostrare con chiarezza quali opere sono state svolte conformemente agli accordi contrattuali fino all'eventuale interruzione.

La risoluzione del contratto per inadempimento può essere dichiarata solo qualora l'inadempimento sia di non scarsa rilevanza, tenendo conto sia del profilo soggettivo legato all'interesse della parte non inadempiente, sia del profilo oggettivo relativo alla qualità e alla quantità delle opere eseguite.

In assenza, quindi, di una prova puntuale dei lavori eseguiti e dei relativi vizi, non è possibile accogliere la domanda di risoluzione contrattuale, né quella di risarcimento per inadempimento.

Inoltre, è essenziale che l'appaltatore produca documentazione dettagliata e precisa, quale computi metrici e contabilità dei lavori, idonea a distinguere le opere da lui eseguite da quelle eventualmente completate da altri.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 23 maggio 2024, n. 14402

Superamento del periodo di comporto e disabilità

Prima di adottare un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto da parte di un lavoratore con disabilità, sorge per il datore di lavoro l'onere di acquisire informazioni circa l'eventualità che le assenze siano connesse ad uno stato di disabilità, per poter valutare gli elementi utili per approntare accorgimenti ragionevoli che evitino il recesso dal rapporto di lavoro.


Diritto condominialeCassazione Civile Sez. II, sentenza 23 maggio 2024, n. 14377

I limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni chiare

La Suprema Corte ha recentemente avuto modo di precisare che il regolamento contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle singole unità immobiliari in esclusiva proprietà, sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare.

La compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive deve però risultare da espressioni che rilevino, senza ombra di dubbio, il chiaro intento di tali divieti e limiti, senza che vi possano essere incertezze.

Quindi, non vi possono essere interpretazioni di carattere estintivo nell’individuazione della clausola del regolamento condominiale contrattuale che impone divieti o limiti al godimento delle singole unità immobiliari.


Real EstateCassazione Civile Sez. II, sentenza 23 maggio 2024, n. 14399

Per provare l’entità del compenso dell’appaltatore non sono sufficienti le fatture e la contabilità

Secondo la Cassazione, in tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate.

Non costituiscono, però, prove idonee dell'ammontare del credito le fatture emesse dall’appaltatore, poiché tali documenti fiscali provengono proprio dalla parte, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.


Contratti di impresaCassazione Civile, Sez. II, 23/05/2024, n.14399

Le fatture e la contabilità non sono idonee a dimostrare l'entità del compenso dell'appaltatore

In tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate. Non costituiscono idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.


LavoroCassazione Civile. Sezione Lavoro, sentenza 22 maggio 2024, n. 14307

Sussiste discriminazione diretta del datore di lavoro nei confronti di dipendente disabile in caso di violazione degli obblighi di parità e rimozione degli ostacoli

Attua una discriminazione diretta il datore di lavoro che licenzi un dipendente disabile in violazione degli obblighi posti a suo carico di rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona stessa di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori, giacché quest'ultimo subisce un trattamento sfavorevole in ragione di una sua particolare caratteristica che costituisce il fattore discriminatorio protetto.


LavoroCassazione, ordinanza 20 maggio 2024, n. 13934

Discriminatorio licenziare il caregiver che rifiuta il trasferimento

La Cassazione afferma che è discriminatorio il licenziamento irrogato al dipendente caregiver che rifiuta il trasferimento in una sede troppo lontana dal domicilio dell’assistito, posto che la normativa sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro non si riferisce solo alle persone disabili, ma si estende anche a chi se ne prende cura.

Infatti, secondo la Suprema Corte, non considerare la situazione personale del dipendente caregiver e trattarlo, nell’ambito di una riorganizzazione volta all’efficientamento economico-finanziario dell'impresa, in maniera identica ai colleghi direttamente comparabili, integra una discriminazione diretta.

In presenza di tali circostanze, incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio (la situazione di handicap grave in cui versa il congiunto) e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi.

Secondo i Giudici di legittimità, laddove il dipendente – dopo essere stato licenziato – riesca ad adempiere al predetto onere della prova, avrà diritto ad essere reintegrato.


Obbligazioni e contrattiTribunale Napoli Sez. X, 20 maggio 2024, n. 5195

L'assicurazione deve risarcire il soggetto investito non per sua colpa

Accertato che l'incidente si sia verificato a causa di un veicolo non identificato, non essendo emersa alcuna responsabilità del soggetto investito, la società assicurativa, deve risarcire i danni patiti dall'attore, secondo quanto previsto dagli artt. 283, comma 1, lett. a), 286 e 287 del d.lgs. n. 209 del 2005, la mancata identificazione dello scooter non è dipesa da colpa del soggetto investito e danneggiato, il quale, dopo l'urto e la caduta in terra, non era certo nelle condizioni di poter rilevare il numero di targa.


Diritto fallimentareTribunale di Milano, 16 maggio 2024, Pres. De Simone, Est. Agnese

Liquidazione giudiziale - Liquidazione giudiziale di gruppo - Presupposti

In assenza della pubblicità prescritta dall'art. 2497 bis c.c., l'appartenenza a un medesimo gruppo d'imprese di più società delle quali è domandata la liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 287 CCII può ricavarsi da indici di fatto quali la condivisione tra di esse di impianti produttivi, la preposizione delle stesse persone ai rispettivi consigli di amministrazione, nonché la circostanza che i relativi patrimoni siano stati incisi da operazioni svolte in esecuzione di un precedente strumento di regolazione della crisi.


Real EstateCassazione Civile Sez. II, 15 maggio 2024, n. 13425

Immobile datato? I difetti conseguenti alla vetustà non sono un vizio occulto, se il venditore non ha celato la data di costruzione

In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta.


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, sentenza 13 maggio 2024, n.12943

Responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c

La responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato. La valutazione del grado di colpa del danneggiato è un giudizio di fatto.


LavoroCorte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, 13 maggio 2024, n. 470

Gli importi corrisposti al Dirigente a titolo di ricavato dell'esercizio delle stock option costituiscono retribuzione e, quindi, incidono sul computo dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità supplementare e del TFR

L’utilizzo delle stock option costituisce una particolare forma di distribuzione di azioni ai dipendenti la cui finalità è quella di incentivare la produttività e di fidelizzare i dipendenti, i quali a loro volta hanno la possibilità di realizzare una plusvalenza, che consiste nella differenza tra il valore di mercato che le azioni hanno maturato nel periodo in cui l'opzione era valida e il prezzo fissato al momento dell'offerta.

Tale plusvalenza costituisce reddito da lavoro dipendente ed è una diffusa forma di retribuzione mediante partecipazione agli utili, consentita dall'art. 2099 c.c. e considerata come tale anche dall'art. 51 del TUIR (DPR n. 917/1986).

Il percorso logico argomentativo utilizzato dalla Corte d’Appello per stabilire chele stock option debbano essere considerato nel calcolo del preavviso, dell’indennità supplementare e del TFR è il seguente.

L'art. 2099, 3 comma c.c. prevede infatti che "il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura".

Il preavviso è regolato dall'art. 2118 c.c., che rinvia, per la determinazione, alla disciplina del CCNL di settore, e dall'art. 2121 c.c., che, al primo comma, sancisce: "L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.”

Per quanto riguarda il TFR, l'art. 2120 c.c., prevede che "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" e nel caso di specie, l'art. 24 del CCNL dirigenti di aziende industriali, applicato al rapporto di lavoro, non effettua alcuna deroga.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ritiene che, ai fini del calcolo del TFR, i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall'art. 2120 c.c. possono essere derogati solo dalla contrattazione collettiva e che il concetto di retribuzione recepito dagli art. 2118, comma 2, c.c. (ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso in caso di licenziamento) e 2120 c.c. (ai fini del calcolo del TFR) è ispirato al criterio dell'onnicomprensività, nel senso che in detti calcoli vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro.

Sulla scorta delle norme citate, la Corte ha concluso stabilendo che, per il calcolo della mensilità di preavviso (che è parametro per il calcolo anche della indennità supplementare) si deve avere riguardo alla media degli emolumenti (ivi compreso il ricavato delle stock option) degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato e che per il calcolo del TFR si deve considerare ogni elemento della retribuzione non occasionale e non erogato a titolo di puro rimborso spese.

Inoltre, poiché la disciplina del TFR e del preavviso è prevista dalle norme di legge, questa non è derogabile dalle parti, con la conseguenza che la eventuale diversa disciplina prevista nei contratti individuali di lavoro, può essere applicata solo agli istituti contrattuali, come la tredicesima.


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 10 maggio 2024, n. 12833

Costituzione della rendita vitalizia per la copertura di contributi omessi e prescritti ex art. 13, commi quarto e quinto, L. n. 1338/1962 ed onere della prova

In tema di azione volta alla, secondo cui il datore di lavoro o il lavoratore che gli si sostituisca debbono fornire all'INPS documenti di data certa dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la misura della retribuzione, va interpretata nel senso che, salvo il caso che si accerti la fittizietà dei documenti, la prova scritta dell'esistenza e durata del rapporto esime da ogni prova circa il concreto svolgimento dell'attività lavorativa.


Risarcimento danniCassazione Civile, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 12663

Circolazione stradale - Distanza di sicurezza tra veicoli --- Inosservanza - Tamponamento a catena tra veicoli in movimento -

In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.


LavoroCassazione Civile Sez. Lav., 9 maggio 2024, n.12679

Permessi ex Legge 104/1992: l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile

Per configurare una giusta causa di licenziamento è necessario che l’utilizzo dei permessi sia del tutto disgiunto dalle finalità assistenziali previste: è pertanto illegittimo il licenziamento del lavoratore che, beneficiando di permesso ex lege 104/92, accompagna la moglie, affetta da una grave forma di asma, presso una località marina in quanto il viaggio e la breve permanenza nella località costiera erano strumentali alla tutela del diritto alla salute della donna.


Diritto fallimentareCass., Sez. 1, 9 maggio 2024, n. 12754, Pres. Ferro, Est. Crolla

Revocatoria fallimentare - Comunicazione di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa - Esperibilità dell’azione - Esclusione

L’atto con il quale il contraente non inadempiente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, unilateralmente risolve il contratto non costituisce “atto a titolo oneroso” e quindi non è revocabile, in quanto il contraente inadempiente, che poi sia sottoposto al fallimento, non vi ha in alcun modo partecipato o cooperato, subendone gli effetti in posizione di soggezione.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, sezioni unite, 7 maggio 2024, n. 12449

Titolo esecutivo giudiziale e saggio degli interessi: in assenza di specificazione da parte del giudice della cognizione il saggio è determinato dall'art. 1284, comma 1, c.c

Ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.


Risarcimento danniCassazione Civile, 7 maggio 2024, sentenza n. 12449

Condanna al pagamento di interessi - Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di “interessi legali” -

Condanna al pagamento di interessi - Titolo esecutivo giudiziale contenente condanna al pagamento di “interessi legali” - Mancanza di ulteriori specificazioni - Interpretazione - Riferibilità agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Esclusione - Fondamento.

Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno affermato il seguente principio: “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di “interessi legali”, senza alcuna specificazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo.”


Diritto condominialeCorte di Appello di Napoli, Sezione seconda civile, 6 maggio 2024 n. 1959

La convocazione assembleare deve essere non solo trasmessa, ma anche ricevuta nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea

La Corte di Appello partenopea ha reso recentemente una interessante decisione in merito ai termini per la convocazione dell'assemblea condominiale.

In particolare, la Corte ha precisato che l'avviso di convocazione dell'assemblea è un atto unilaterale recettizio avente natura privata svincolato dalla applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari.

E dunque la convocazione deve essere non solo trasmessa, ma pure ricevuta dal condomino nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, oppure nel termine indicato nel regolamento di condominio.

Il ritardo nella ricezione dell'avviso inficia la delibera assembleare, come previsto dall'art. 66 delle disp. att. c.c.. In sostanza, a tale termine, diversamente da quanto invece ritenuto dal Tribunale di Napoli Nord, non è applicabile il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario, principio applicabile agli atti processuali, ma non a quelli sostanziali.


Diritto bancarioTribunale di Ferrara, sentenza 3 maggio 2024, Pres. Est. Giusberti

Fallimento – Domanda di ammissione al passivo di credito concesso abusivamente – Rigetto per nullità del contratto

Qualora un contratto di finanziamento ad un imprenditore sia stipulato o mantenuto in essere attraverso una proroga del termine di durata, in presenza di indici riconoscibili di insolvenza dell’imprenditore, contribuendo ad aggravarne il dissesto e ritardarne il fallimento, il negozio deve considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. Tale ipotesi costituisce concessione abusiva di credito e la relativa domanda di ammissione della Banca per la restituzione dell’importo deve escludersi dallo stato passivo.


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza del 3 maggio 2024, n. 11999

Permessi ex L. 104/1992: l’assistenza al disabile deve essere rapportata all’orario di lavoro ed è legittimo il licenziamento di un lavoratore che svolgeva altre attività nel corso dell’orario

I permessi ex art. 33 della L. 104/1992 servono per assistere il disabile in situazione di gravità e non per recuperare le energie impiegate durate l’assistenza.

Deve quindi esserci il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, che quindi deve essere effettuata durante l’orario di lavoro, altrimenti si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo.