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Per provare l’entità del compenso dell’appaltatore non sono sufficienti le fatture e la contabilità
Cassazione Civile Sez. II, sentenza 23 maggio 2024, n. 14399
Secondo la Cassazione, in tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate.
Non costituiscono, però, prove idonee dell'ammontare del credito le fatture emesse dall’appaltatore, poiché tali documenti fiscali provengono proprio dalla parte, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.