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Discriminatorio licenziare il caregiver che rifiuta il trasferimento
Cassazione, ordinanza 20 maggio 2024, n. 13934
La Cassazione afferma che è discriminatorio il licenziamento irrogato al dipendente caregiver che rifiuta il trasferimento in una sede troppo lontana dal domicilio dell’assistito, posto che la normativa sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro non si riferisce solo alle persone disabili, ma si estende anche a chi se ne prende cura.
Infatti, secondo la Suprema Corte, non considerare la situazione personale del dipendente caregiver e trattarlo, nell’ambito di una riorganizzazione volta all’efficientamento economico-finanziario dell'impresa, in maniera identica ai colleghi direttamente comparabili, integra una discriminazione diretta.
In presenza di tali circostanze, incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio (la situazione di handicap grave in cui versa il congiunto) e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi.
Secondo i Giudici di legittimità, laddove il dipendente – dopo essere stato licenziato – riesca ad adempiere al predetto onere della prova, avrà diritto ad essere reintegrato.