Pubblicato il
Appalto edilizio ed onere della prova dell’esecuzione dei lavori
Cassazione Civile Sez. II, sentenza 24 maggio 2024, n. 14577
In materia di contratti di appalto, la Corte ha ritenuto che l'onere della prova dell'effettiva esecuzione dei lavori pattuiti ricade sull'appaltatore, il quale deve dimostrare con chiarezza quali opere sono state svolte conformemente agli accordi contrattuali fino all'eventuale interruzione.
La risoluzione del contratto per inadempimento può essere dichiarata solo qualora l'inadempimento sia di non scarsa rilevanza, tenendo conto sia del profilo soggettivo legato all'interesse della parte non inadempiente, sia del profilo oggettivo relativo alla qualità e alla quantità delle opere eseguite.
In assenza, quindi, di una prova puntuale dei lavori eseguiti e dei relativi vizi, non è possibile accogliere la domanda di risoluzione contrattuale, né quella di risarcimento per inadempimento.
Inoltre, è essenziale che l'appaltatore produca documentazione dettagliata e precisa, quale computi metrici e contabilità dei lavori, idonea a distinguere le opere da lui eseguite da quelle eventualmente completate da altri.