Doveva essere un passo importantissimo nell’ambito dell’eguaglianza e del rispetto delle normative europee in materia di non discriminazione. Eppure, a oggi, la Legge 67/2006 è poco applicata e conosciuta. Serve maggior consapevolezza, serve che le istituzioni la utilizzino sistematicamente, serve che le persone la conoscano. L’Avv. Carla Dehò , intervistata dall’Osservatorio Human Hall, è intervenuta sul tema.
Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 14744 del 14 ottobre 2025 , chiarisce che le dimissioni rassegnate da lavoratrici in gravidanza o da genitori nei primi tre anni di vita del figlio devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, anche se presentate durante il periodo di prova. La nota risponde alla richiesta di parere in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori, tutelati dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Dopo aver richiamato l’evoluzione normativa introdotta dalla riforma Fornero , che ha esteso la convalida ai primi tre anni di vita del bambino, il testo sottolinea che tale misura ha una finalità autonoma rispetto al divieto di licenziamento e serve a tutelare la genuinità della volontà del lavoratore, evitando pressioni o comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro. Attraverso un’ interpretazione letterale (la norma non esclude il periodo di prova) e un’ interpretazione teleologica (la necessità di assicurare tutela anche nel periodo di prova, posto che anche le dimissioni in prova potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo), il Ministero conclude che l’obbligo di convalida vale anche per le dimissioni durante il periodo di prova .
La cogestione tedesca comporta che il consiglio di fabbrica (CdF) deve essere sentito prima di ogni licenziamento. Non può bloccare il licenziamento, ma errori formali rendono il licenziamento stesso illecito e comportano la reintegrazione. Inoltre, nel processo istaurato dal lavoratore, il datore non può aggiungere nuovi fatti (fatte salve eccezioni) che non siano anche state nominate nei confronti del CdF durante l’audizione, creando così il fenomeno chiamato “determinazione soggettiva” del datore di lavoro: il datore può motivare nei confronti del CdF il licenziamento come vuole, ma su quella linea rimane poi bloccato in caso di processo. Ciò comporta che, ovviamente, ii datori tendono ad essere molto precisi nella motivazione del licenziamento nei confronti del CdF – con una eccezione, ed è il licenziamento in prova. Perché la determinazione soggettiva fa riferimento alla legge materiale, ed in periodo prova non devo fornire una motivazione, basta la dicitura che il lavoratore non soddisfa le aspettative. Se però il datore nei confronti del CdF comincia ad entrare nel merito del “perché” non soddisfa le aspettative, la stessa determinazione soggettiva comporta che d’un tratto deve difendersi nel merito, come se fosse un licenziamento normale, perdendo il vantaggio processuale.
Analizzando il secondo rapporto dell’Osservatorio Permanente Human Hall sui diritti delle persone con disabilità, emerge che nei casi citati vi è uno scarso utilizzo dello strumento giudiziario introdotto con la legge 67 del 1° marzo 2006. Il fatto non si spiega, visto che l’entrata in vigore della normativa aveva costituito a suo tempo un passo decisivo verso la piena attuazione del principio di pari trattamento delle persone con disabilità. Era stata infatti prevista una specifica protezione giuridica della vita civile, politica, economica e sociale: dall’accesso ai servizi pubblici e privati, all’istruzione, allo sport, ai trasporti, ai rapporti con la pubblica amministrazione; una protezione completa e superando quindi il limite della normativa precedente limitata all’ambito lavorativo. Ancora oggi, la legge 67/2006 rappresenta un’occasione concreta per tutelare i diritti delle persone con disabilità ed è quindi importante promuoverne la conoscenza per un maggiore utilizzo. Punto chiave della normativa Alla base della norma vi è il divieto di ogni forma di discriminazione : diretta quando una persona con disabilità viene trattata meno favorevolmente rispetto ad altre in situazioni analoghe (ad esempio le viene negato l’accesso in un locale); indiretta quando una regola apparentemente neutra crea un ostacolo insormontabile per chi ha una disabilità, come la presenza di barriere architettoniche in un edificio pubblico. La protezione in ambito discriminatorio comprende anche le molestie , cioè quei comportamenti che creano un clima di umiliazione, intimidazione o esclusione violando la dignità della persona. Come opera la tutela Chi subisce un atto discriminatorio, sia da parte di un privato che di un ente pubblico ha la possibilità di invocare una tutela giudiziaria rapida ed efficace. La vittima può rivolgersi al giudice civile attraverso un procedimento semplificato (che è stato innovato alla luce della riforma Cartabia), che può portare sia alla cessazione del comportamento discriminatorio sia al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Il procedimento offre una tutela particolare a favore di chi lo invoca rovesciando l’onere della prova in quanto non è la persona discriminata a dover dimostrare tutto, ma spetta al presunto autore della discriminazione provare che non vi sia stata violazione. Inoltre, vi è la possibilità per la persona che agisce in giudizio di essere affiancata o sostituita dalle associazioni ed enti rappresentativi che potranno agire in giudizio, anche in via autonoma, a tutela delle vittime o degli interessi collettivi. Luci ed ombre della normativa A favore di una maggiore applicazione della normativa, vi sono non solo i punti di forza processuali ma anche quelli culturali e sociali. L’obiettivo della norma è infatti favorire e promuovere l’inclusione attraverso la prevenzione : individuare cioè percorsi o soluzioni per anticipare i futuri contenziosi attraverso l’introduzione di accomodamenti ragionevoli. Restano alcuni punti da migliorare: la difficoltà di raccogliere prove, la scarsa conoscenza della legge e l’assenza di sanzioni incisive. Conclusione La portata simbolica e pratica della norma resta forte: riconoscere che la disabilità non può mai essere motivo di esclusione, ma deve essere un punto di partenza. È quindi necessario che diventi uno strumento più frequente da parte delle istituzioni, servizi e cittadini al fine di rendere concreata la possibilità di tutelare i diritti delle persone con disabilità.
La sicurezza sul lavoro torna a essere un tema centrale nel dibattito politico e sociale, grazie nuovo decreto-legge N. 159/2025. L’iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro, nasce dalle richieste delle parti sociali in risposta all’aumento preoccupante degli incidenti sul lavoro. Con questo decreto, il Governo e le parti sociali hanno l'obiettivo potenziare il sistema di prevenzione, migliorando la formazione dei lavoratori e l’efficacia dei controlli. Non si tratta solo di semplici cambiamenti nelle leggi, ma di innovazioni concrete che prevedono l’introduzione di strumenti digitali per rendere i controlli più tracciabili e trasparenti. Le principali novità riguardano: Formazione obbligatoria e tracciabile La formazione diventerà più rigorosa e, per alcune figure come i preposti, dovrà essere svolta obbligatoriamente in presenza . Si prevede l’introduzione di un badge elettronico per monitorare il percorso formativo e l’uso di strumenti digitali come il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e la piattaforma SIISL , che raccoglieranno tutte le informazioni sulla formazione in materia di sicurezza. Aggiornamento del D.Lgs. 81/08 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verrà aggiornato per includere anche i temi della violenza e delle molestie sul lavoro . Questo comporterà l’obbligo di revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’introduzione in azienda di procedure di prevenzione e protezione concrete e formazione specifica. Appalti e subappalti badge di cantiere, patente a punti tracciabilità dei lavori in appalto e subappalto, attraverso piattaforme informatiche. Incentivi e modelli organizzativi Saranno previsti incentivi economici, anche tramite revisione dei premi assicurativi, per le piccole e medie imprese che adottano procedure virtuose volte alla prevenzione e protezione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Definizione degli spazi confinati Anche se è già stato raggiunto un accordo tra Stato e Regioni, il decreto introdurrà una nuova cornice normativa per definire in modo più preciso cosa si intende per “spazi confinati”. La disciplina dettagliata verrà stabilita in successivi decreti attuativi. Tutele per studenti, docenti e campagne informative Sarà confermata la copertura assicurativa Inail per studenti e insegnanti, anche nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Inoltre, verrà avviata una campagna di sensibilizzazione nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione e ridurre il rischio di infortuni. Potenziamento dell’organico dell’Ispettorato del lavoro e dell’INAIL ai fini dei controlli
In attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2011/83/UE relativa ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (Ministro delle imprese e del Made in Italy), è stato approvato il 2 ottobre 2025 un provvedimento che mira a estendere la tutela dei consumatori, aggiornando il Codice del Consumo e precisamente prevendendo: un miglioramento della comunicazione delle informazioni precontrattuali, l’introduzione di una “funzione di recesso” facilmente accessibile per i contratti online, una protezione aggiuntiva contro le interfacce utente ingannevoli, i cosiddetti “dark pattern”. Il DPFP costituisce l’atto propedeutico alla presentazione della manovra finanziaria valida per il triennio 2026-2028 fornendo un aggiornamento del quadro di riferimento internazionale e provvedendo, allo stesso tempo, a una rielaborazione delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica. L’obiettivo del DPFP è quello di garantire maggiore trasparenza e chiarezza nei contratti finanziari a distanza, fornendo ai consumatori gli strumenti per prendere decisioni informate e per recedere facilmente. Sono stati approvati provvedimenti relativi all’accesso alle informazioni relative al titolare effettivo delle persone giuridiche ed al fine di rafforzare la tutela dei risparmiatori e la stabilità del mercato in caso di risoluzione bancaria, con attenzione alle piccole e medie imprese.
Il Ministero del Lavoro , con l’ interpello n. 3/2025 , ha chiarito che la regolarità contributiva attestata tramite il DURC richiede il pagamento dei contributi e dei relativi accessori di legge , comprese sanzioni e interessi , e non può essere considerata regolare una posizione con debiti anche minimi non sanati. Secondo il D.M. 30 gennaio 2015 , uno scostamento tra somme dovute e versate è considerato non grave se non supera i 150 euro per ciascun ente previdenziale (INPS, INAIL, Casse Edili), ma le sanzioni civili restano parte integrante dell’obbligazione contributiva. Esse servono a rafforzare il pagamento e a risarcire il danno all’ente previdenziale, e gli atti interruttivi dei crediti contributivi si estendono automaticamente anche alle sanzioni. Il DURC è dunque rilasciato solo se i pagamenti sono effettuati entro i termini previsti, ha validità di 120 giorni e può essere emesso anche in caso di scostamenti non gravi o rateizzazioni autorizzate . La regolarità contributiva è fondamentale per partecipare a appalti pubblici e privati e per accedere a benefici normativi e contributivi .
La Legge 26 settembre 2025, n. 144 introduce in Italia strumenti per garantire una retribuzione minima adeguata attraverso il rafforzamento della contrattazione collettiva, dopo anni di assenza di una normativa generale in materia, nonostante le sollecitazioni internazionali e della Direttiva UE 2022/2041. La legge non stabilisce un salario minimo legale, ma delega il Governo a: identificare i contratti collettivi maggiormente applicati per ciascuna categoria; estendere i trattamenti economici minimi previsti da questi contratti anche ai lavoratori non coperti; rafforzare la contrattazione territoriale e decentrata per adeguare le retribuzioni alle differenze di costo della vita tra territori; intervenire in caso di ritardi o mancati rinnovi dei contratti collettivi, con strumenti eccezionali e incentivi, coinvolgendo le Parti sociali. La legge prevede inoltre misure per contrastare contratti collettivi “al ribasso” e fenomeni di concorrenza sleale, oltre a razionalizzare le modalità di controllo e comunicazione tra imprese e enti pubblici, favorendo trasparenza e lotta al lavoro sommerso. Criticità evidenziate riguardano: la definizione dei contratti collettivi maggiormente applicati basata sulla numerosità delle adesioni, che potrebbe non corrispondere alla reale rappresentatività dei sindacati e delle associazioni datoriali; la complessità nell’individuare i trattamenti economici minimi complessivi e la loro conformità all’art. 36 Cost.; la possibile controversia sull’attuazione della contrattazione territoriale, soprattutto per la differenziazione del costo del lavoro tra aree geografiche. La legge rappresenta certamente un passo importante per rafforzare la protezione dei salari dei lavoratori italiani attraverso la contrattazione collettiva, pur lasciando questioni aperte sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali e sulla concreta applicazione dei minimi salariali.
Con il provvedimento n. 364 del 2025 , il Garante per la protezione dei dati personali è tornato a trattare il tema della corretta gestione degli account e-mail aziendali dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il caso esaminato riguarda un ex dipendente che aveva segnalato come la propria casella di posta elettronica aziendale fosse rimasta attiva nonostante le ripetute richieste di disattivazione. Dalle verifiche svolte dal Garante è emerso che il reindirizzamento delle e-mail era rimasto operativo per circa otto mesi dopo la fine del rapporto lavorativo. Durante questo periodo, un altro dipendente aveva acceduto all’account per scaricare documenti fiscali esteri e reimpostare le credenziali di accesso a siti e piattaforme, in assenza di un regolamento interno sull’uso della posta elettronica aziendale. L’azienda ha giustificato la propria condotta spiegando che l’ex dipendente ricopriva un ruolo strategico e che il mantenimento temporaneo dell’account era necessario per continuare a comunicare con alcuni clienti esteri e gestire la relativa documentazione fiscale, evitando la perdita di contatti o rapporti economici importanti. Tuttavia, tali motivazioni non sono state considerate sufficienti dal Garante, che ha rilevato una violazione dei principi fondamentali del trattamento dei dati personali, in particolare: del principio di liceità, della limitazione della conservazione dei dati, della minimizzazione dei dati trattati, e del principio di correttezza, poiché non era stato adottato un disciplinare interno né erano state fornite all’interessato le dovute informazioni sul trattamento dei dati. Il Garante ha sottolineato che questi principi, già richiamati in numerosi altri provvedimenti, non bastano da soli a definire un comportamento corretto nella gestione e disattivazione degli account e-mail. Si tratta infatti di un’operazione apparentemente semplice, ma che spesso comporta violazioni della normativa sulla privacy da parte delle aziende. Riguardo alla regola generale di disattivazione, l’Autorità ha ribadito un orientamento ormai consolidato: gli account e-mail aziendali associati a persone identificate o identificabili (quindi con nome e cognome) devono essere rimossi dopo la fine del rapporto di lavoro, previa disattivazione dell’account e contestuale attivazione di un messaggio automatico che informi i mittenti della cessazione del rapporto e fornisca un indirizzo alternativo collegato all’attività dell’azienda. Inoltre, è necessario prestare particolare attenzione ai sistemi di reindirizzamento automatico delle e-mail, poiché essi comportano la trasmissione di informazioni personali dell’ex dipendente. Pertanto, ogni forma di reindirizzamento deve essere conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e deve basarsi su un consenso esplicito dell’interessato o su una valida base giuridica per il trattamento. Infine, il Garante precisa che anche il tempo di disattivazione dell’account deve essere ragionevole: deve cioè bilanciare il diritto del dipendente alla riservatezza della propria corrispondenza con gli interessi organizzativi dell’azienda. Di conseguenza, la disattivazione deve avvenire entro tempi tecnici appropriati, che permettano sia la chiusura della casella di posta sia l’attivazione dei sistemi automatici di risposta.
La cogestione tedesca con un intero libro sui diritti del consiglio di Fabbrica (CdF) pone un forte focus sulla situazione aziendale. Ed è giusto: nel sistema strettamente dualistico di stampo tedesco il sindacato si occupa dei grandi argomenti nazionali, mentre il consiglio di fabbrica gestisce le problematiche ordinarie dell’impresa. Ciò significa però che un accordo aziendale non può regolare una materia che rientra nella sfera di competenza dei sindacati (come il CCNL), neanche nel caso in cui l’accordo aziendale sia più favorevole. Non lo può neanche fare se il ccnl stesso non se ne occupa, basta che argomento sia di competenza dei sindacati. Questa priorità è stata pensata proprio per conservare ai sindacati la possibilità di regolare le relazioni industriali di più ampio impatto, mantenendo il potere di trattativa dei sindacati. Ci ricorda quindi la situazione italiana nella quale alcuni sindacati, nel tentativo di mantenere la propria forza nelle trattative, contrastavo una legge sul salario minimo.
Con le Linee Guida dell’8 settembre 2025 il Tribunale di Siena fornisce dettagliate istruzioni operative ai Curatori relativamente alle fasi delle procedure concorsuali: quali, ad esempio l’accettazione dell'incarico, le modalità di formulazione delle istanze, la redazione dell’inventario, le nomine di professionisti, le relazioni periodiche, l’accertamento del passivo, la liquidazione delle attività, i riparti, la chiusura anche in pendenza di giudizi. In allegato alle Linee Guida sono forniti dal Tribunale dei moduli/modelli di esperimento di vendita (con un breve manuale per il deposito dell’offerta in caso di vendita senza incanto con modalità telematica asincrona) e di richiesta di liquidazione del compenso finale. Il Tribunale, nel fare ciò, premette come coloro che ricoprono l’ufficio di Curatori debbano avere una spiccata competenza professionale e che l’incarico non possa che essere svolto da professionisti che a ciò riservino un significativo spazio nella loro agenda professionale, invitando i Curatori ad espletare i doveri connessi alla funzione non solo con diligenza ma anche con la massima sollecitudine possibile, evitando inutili allungamenti dei tempi delle procedure.
Le Linee Guida del 6 agosto 2025 hanno ad oggetto la valutazione delle aziende in crisi in ottica going concern , in particolare analizzando le cause della crisi, i fattori di rischio del piano di risanamento ed i contesti valutativi. Nella valutazione delle aziende in crisi, basate su metodiche income approach (vale a dire sull’attualizzazione dei flussi di reddito/finanziari), oltre al normale rischio sistematico di business , l’Esperto dovrà apprezzare anche i rischi correlati all’attuazione del piano, quali il rischio del piano inteso come dispersione dei possibili risultati realizzabili e la probabilità di insuccesso del piano. Le Linee Guida segnalano come nelle metodologie income approach, dal momento che non è possibile effettuare previsioni sui flussi all’infinito, il valore viene determinato quale sommatoria di due componenti: il valore attuale dei flussi previsti analiticamente nel periodo di previsione esplicita di piano ed il valore attuale dei flussi correlati alla stima del valore alla fine dell’orizzonte di piano, c.d. “Valore Terminale” o “Terminal Value” (TV). Quest’ultimo (il c.d. TV ) è un valore sintetico “ che incorpora dinamiche di crescita e condizioni che in genere vengono considerate valide per tutto il periodo successivo all’orizzonte di piano ”. Le Linee Guida precisano che si rende necessario un approccio valutativo che sappia adeguatamente considerare le specificità del contesto, adattando i modelli e i principi teorici ai casi pratici; in contesti di crisi “ una corretta e circostanziata individuazione della finalità valutativa assume una rilevanza, se possibile, ancor più cruciale, per effetto dell’impatto che ha sui metodi di valutazione scelti e sulle configurazioni di valore ricercate ”.”
Il Regolamento (UE) 2023/2854, meglio noto come Data Act, entrato in vigore l’11 gennaio 2024 e pienamente applicabile dallo scorso 12 settembre 2025, consegna ai consumatori e alle imprese un potere che in precedenza era solo teorico: l’accesso, diretto e strutturato, ai dati generati dai propri dispositivi IoT, sancendo l’obbligo di informativa, da fornire prima della conclusione del contratto di fornitura del prodotto o del servizio correlato, a proposito dei dati generati durante l’uso e delle modalità di accesso degli stessi, compresi i casi in cui l’utente non possa accedere direttamente ai dati. Dal 12 settembre 2025 è altrettanto operativa la norma sui diritti degli utenti a condividere i dati con i terzi (utili anche per interventi manutentivi). Con ciò viene invertito quanto accadeva fino ad oggi, vale a dire la conservazione e l’utilizzo dei dati degli utenti e delle imprese, generati dai dispositivi IoT, che restavano di appannaggio del produttore di questi ultimi.
Stop a Clothoff l’app che spoglia le persone. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti italiani nei confronti di una società, con sede nelle Isole Vergini Britanniche, che gestisce l’app Clothoff. Clothoff offre un servizio di AI generativa che rende possibile – gratuitamente e a pagamento – la generazione di immagini di “deep nude”, ovvero foto e video falsi che ritraggono persone reali in pose nude o sessualmente esplicite o, addirittura, pornografiche. L’applicazione consente a chiunque – inclusi i minorenni – di creare fotografie e realizzare video partendo da immagini, anche ritraenti minori, in assenza di qualsiasi accorgimento che permetta di verificare il consenso della persona ritratta e senza apporre alcuna segnalazione circa il carattere artificiale di foto e video. Il blocco del Garante, che comunque ha avviato un’attività di indagine finalizzata a contrastare tutte le app di nudificazione, si è reso necessario a causa degli elevati rischi che tali servizi possono comportare per i diritti e le libertà fondamentali, con particolare riguardo alla tutela della dignità della persona, ai diritti di riservatezza e di protezione dati personali dei soggetti coinvolti in queste tipologie di trattamenti, specie se coinvolgono ragazzi minorenni. Lo confermano i numerosi e recenti fatti di cronaca nazionale italiana, dai quali emerge come l’abuso di immagini in tal modo artefatte stia ormai generando un vero e proprio allarme sociale. Roma, 3 ottobre 2025 (Fonte: garanteprivacy.it – comunicato stampa 3 ottobre 2025)
Il Tribunale superiore del lavoro di Hamm ha riconosciuto a un ex dipendente di un’azienda di lavorazione dell'acciaio € 15.000 per essere stato monitorato quasi ininterrottamente da 34 telecamere HD per quasi due anni, nonostante la sua espressa obiezione. I Giudici hanno ritenuto che si trattasse di una grave violazione dei diritti generali della persona. Da far presente che a differenza dal sistema italiano, che richiede oltre il rispetto delle norme del GDPR anche il rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, una norma analoga all’art. 4 manca in Germania. Ciò però non comporta un rischio minore per le imprese in termini di risarcimento del danno. Attenzione quindi per le imprese tedesche gestite da controllanti italiani.
Il Senato ha approvato in via definitiva nella seduta del 17 settembre 2025, il disegno di Legge, recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, che, sulla base dell’AI Act europeo (Regolamento (UE) 2024/1689), intende introdurre una normativa nazionale in materia, che è pertanto diventato legge. La legge quadro nazionale (Legge n. 132/2025 pubblicata in G.U. il 25.09.2025, in vigore dal 10.10.2025 ) precisa che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, la libertà di espressione e l’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione, nonché deve garantire il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell’Unione Europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza. La Legge quadro indica che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale devono essere rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all’utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali e regola il caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei minori (con distinzione tra minori di età inferiore ad anni 14 ovvero di età uguale o superiore ad anni 14). La Legge quadro regolamenta anche l’adozione dell’AI in alcuni ambiti strategici (tra cui la sanità e la giustizia , nonché in ambito lavorativo) nonché prevede una specifica disciplina per le professioni intellettuali e in ambito di diritto d’autore. La Legge quadro, infine: reca i princìpi in materia di sviluppo economico , prevedendo doveri in capo allo Stato e le Autorità pubbliche ; detta disposizioni per l'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico ; delinea (artt. 19 e 20) la governance italiana e le azioni di promozione dell’AI tra le quali: prevede l’introduzione “ Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale ”, da aggiornare con cadenza biennale dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà definire le azioni strategiche per promuovere e sostenere lo sviluppo dell’AI; istituisce il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata e composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati; identifica le seguenti autorità nazionali: l' Agenzia per l'Italia Digitale – “AgID” -, che sarà responsabile di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, di definire le procedure ed esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché l' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – “ ACN ” -, che sarà responsabile per la vigilanza, incluse le attività ispettive e sanzionatone, dei sistemi di intelligenza artificiale, e per la promozione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza).; delinea misure a sostegno di imprese, della ricerca e dello sport ( v. artt. 21, 22 e 23); apporta una serie di modifiche al Codice Penale per rispondere alle peculiarità degli illeciti compiuti mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (v. art. 26).
Il Tribunale di Bologna in data 12 marzo 2025 ha aggiornato le Linee Guida per gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, Commissari nelle procedure di sovraindebitamento e Liquidatori nelle Liquidazioni controllate ed ha dettato indicazioni riguardanti i compensi degli OCC e degli advisors nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di Liquidazione controllate, facendo seguito e formalizzando riunioni di Sezione ed interlocuzione con gli OCC, cui sono state previamente sottoposte.
Richiesta di interpretazione dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 in materia di Attestato di Prestazione Energetica relativamente a immobili concessi in locazione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 ottobre 2025 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, contenente misure urgenti per il finanziamento delle attività economiche e delle imprese, oltre a interventi in ambito sociale, infrastrutturale, dei trasporti e degli enti locali. Novità in materia di lavoro Articolo 6 – Decontribuzione per le lavoratrici madri Il parziale sgravio dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici (dipendenti, escluse le colf, e autonome) previsto dalla legge di bilancio 2024 viene rinviato al 2026. Per il 2025 è introdotto un sostegno economico transitorio: 40 euro al mese erogati dall’INPS su richiesta, esenti da tasse e contributi. Destinatari: Madri lavoratrici dipendenti (escluse le colf) o autonome, con 2 figli, fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio. Madri con più di 2 figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo. Requisito: reddito annuo da lavoro non superiore a 40.000 euro. Condizione aggiuntiva: per le madri con più di 2 figli, l’indennità spetta solo se non hanno un contratto a tempo indeterminato o nei mesi in cui non lavorano con questo tipo di contratto. Il pagamento avverrà in un’unica soluzione a dicembre 2025, per tutte le mensilità da gennaio a novembre. Queste somme non incidono sull’ISEE. Articolo 14 – Settore turismo Stanziati fondi per migliorare le condizioni abitative dei lavoratori del comparto turistico: 44 milioni di euro nel 2025 e 38 milioni per il 2026 e 2027 per finanziare investimenti nella costruzione, riqualificazione o ammodernamento (anche con criteri di efficienza energetica e sostenibilità) di alloggi a canone agevolato. 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2027 per sostenere i costi di affitto di tali alloggi. Beneficiari: soggetti che possiedono e gestiscono, in forma imprenditoriale, alloggi o residenze per lavoratori del settore turistico-ricettivo, strutture ricettive o esercizi di somministrazione di cibi e bevande. Articolo 14, comma 6-bis – Contratti a termine Viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di inserire nei contratti a tempo determinato la causale relativa a esigenze tecniche, organizzative o produttive definite dalle parti.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato una sanzione di 50mila euro ad un’azienda del settore automotive per aver gestito in modo scorretto le informazioni dei propri dipendenti, incluse quelle sulla salute. Il provvedimento è scattato a seguito di una segnalazione sindacale, che ha evidenziato una pratica diffusa all’interno dell’azienda: dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario. Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all’Ufficio Risorse Umane che con il responsabile e/o con il medico competente valutava, in base a quanto rappresentato dall’azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative. Nel corso dell’istruttoria il Garante ha però riscontrato numerose violazioni del Regolamento UE (GDPR), tra cui l’assenza di un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti e la mancanza di una base giuridica per il trattamento dei dati, anche relativi alla salute. L’Autorità ha inoltre ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti (nel caso di assenze dal lavoro) e sproporzionati (fino a dieci anni), e un trattamento di dati non rilevante per valutare le capacità professionali del personale. Il Garante ha dunque ordinato all’azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati. Nel comminare la sanzione l’Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, del fatto che il trattamento abbia riguardato anche dati sulla salute, del numero di dipendenti coinvolti (circa 890) e del fatturato dell’azienda. (Fonte: Newsletter Garante)
Nella decisione dell'11 dicembre 2024 (1 BvR 1109/21, 1 BvR 1422/23), la Corte Costituzionale tedesca ha ribaltato le decisioni della Cassazione, che aveva dichiarato inammissibili i bonus diversi per il lavoro notturno e per il lavoro a turni notturni e aveva assegnato ai lavoratori del turno notturno gli stessi bonus dei lavoratori notturni mediante una "armonizzazione verso l'alto", in contrasto con le clausole del contratto collettivo applicabile. Con questa decisione, la Corte Costituzionale tedesca affronta in modo fondato le questioni fondamentali dell'autonomia della contrattazione collettiva. Le sue conclusioni sono di grande importanza per la comprensione e la gestione futura dell'autonomia della contrattazione collettiva, che sono sempre di più sotto pressione sia dal diritto europeo, sia dal diritto nazionale, sia dall’interpretazione dei giudici.
Normativa di riferimento Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 comma 101, ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare polizza contro danni da eventi catastrofali. DM MEF 30 gennaio 2025, n. 18 ha definito modalità, condizioni e massimali delle polizze. D.L. n. 39/2025, convertito in Legge n. 78/2025 del 27 maggio, ha differito i termini di adempimento in base alle dimensioni dell’impresa. Scadenze per la stipula della polizza obbligatoria Beni coinvolti e chi deve assicurare Oggetto dell’obbligo: beni materiali mutui da imprese (fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature) come indicato dall’art. 2424, primo comma, sezione attivo, voce BII, numeri 13 del Codice Civile Imprese agricole (art. 2135 C.c.) escluse dall’obbligo. Responsabilità in caso di locazione Se il proprietario non copre i beni (fabbricati o beni concessi in locazione), il conduttore/affittuario/utilizzatore è obbligato a stipulare la polizza per tali beni. Nel contratto di locazione commerciale/industriale può essere esplicitato chi deve assumersi l’obbligo assicurativo. L’obbligo si applica anche ai beni “non di proprietà” se sono impiegati per l’attività d’impresa e non coperti da altra polizza. Sanzioni Mancata stipula → impedimento o esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche. Per le grandi imprese -> periodo di “grazia” di 90 giorni dopo il termine per evitare sanzioni. Grandi imprese 31 marzo 2025 le sanzioni si applicano dopo 90 giorni da questa data se non assicurate. Medie imprese 1 ottobre 2025 Piccole e micro imprese 31 dicembre 2025
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