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LavoroCorte d’appello di Milano, sentenza 24 settembre 2025

Conciliazione sindacale inoppugnabile solo se prevista dal contratto

La conciliazione firmata in sede sindacale può beneficiare del regime di inoppugnabilità previsto dall’articolo 2113, comma 4, del Codice civile solo se è svolta nelle sedi e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva; in mancanza di tali presupposti, l’accordo si configura come una normale transazione, soggetta al regime ordinario di impugnabilità.

La vicenda giudiziaria trae origine da un rapporto di lavoro nel settore del trasporto merci, nel corso del quale il dipendente ha lamentato differenze retributive, trattenute indebite e un infortunio sul lavoro. A seguito della cessazione del rapporto per dimissioni, le parti hanno sottoscritto un verbale qualificato come “conciliazione in sede sindacale”, con il quale, a fronte del pagamento di una somma estremamente modesta (100 euro), il lavoratore ha rinunciato a tutte le pretese connesse al rapporto.

Il lavoratore ha impugnato tempestivamente tale accordo, sostenendo che non si trattasse di una vera conciliazione in sede protetta, ma di una semplice transazione, in quanto sottoscritta davanti a un singolo sindacato, scelto dal datore, e in assenza di una disciplina collettiva che regolasse quella specifica sede conciliativa.

In primo grado, il Tribunale ha ritenuto valida la conciliazione, valorizzando la presenza del sindacato e la funzione deflattiva dell’accordo. La Corte d’appello ha ribaltato integralmente questa impostazione, accogliendo la tesi del lavoratore e dichiarando l’inefficacia dell’accordo. Il punto centrale della decisione riguarda proprio la qualificazione della conciliazione e i requisiti necessari affinché essa possa sottrarsi al regime di impugnabilità previsto dall’articolo 2113 del Codice civile. La Corte mette in luce il collegamento tra l’articolo 2113 del Codice civile e l’articolo 412-ter del Codice di procedura civile, che prevede che le conciliazioni sindacali possano svolgersi «presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi».

Da questo dato normativo la Corte ricava un principio di particolare rilevanza pratica: la disciplina collettiva non ha una funzione meramente organizzativa, ma rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie di conciliazione sindacale. In altri termini, senza una previsione del contratto collettivo che individui sedi e modalità della procedura, non può parlarsi di “sede protetta” in senso tecnico. La conseguenza è netta: in assenza di tale previsione, la conciliazione non beneficia della deroga prevista dall’articolo 2113, comma 4, e resta quindi impugnabile dal lavoratore entro sei mesi.

Nel caso concreto, il Ccnl applicato (trasporto merci industria) non prevedeva alcuna disciplina delle conciliazioni sindacali. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per escludere la natura “protetta” dell’accordo, a nulla rilevando che esso fosse stato sottoscritto davanti a un rappresentante sindacale. La Corte sottolinea inoltre che la previsione collettiva delle modalità conciliative non costituisce un formalismo, ma una garanzia sostanziale.

L’effetto pratico della decisione è rilevante: una larga parte delle conciliazioni che nella prassi vengono definite “sindacali” rischia di essere riqualificata come semplice transazione, con conseguente piena impugnabilità. Con la conseguenza che se questa linea interpretativa dovesse trovare conferma nella giurisprudenza di legittimità, sarebbe necessario rivedere profondamente le prassi seguite dagli avvocati e dalle imprese. Prima di considerare “protetta” una certa sede, occorrerebbe verificare puntualmente la base contrattuale della procedura, la struttura dell’organismo conciliativo e le modalità di svolgimento dell’incontro. In assenza di questi requisiti, il rischio di vanificare la funzione della conciliazione sarebbe elevato.


LavoroCassazione, Sez. Lav., Ordinanza, 24 settembre 2025, n. 26021

Onere probatorio in materia di infortunio

Nell'ambito della responsabilità contrattuale, specificatamente riguardo al contratto di lavoro, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale deve soltanto richiamare il contratto di lavoro quale fonte dell'obbligo di protezione da parte del datore di lavoro, ed allegare l'esistenza dell'inadempimento.

Non è tenuto a fornire ulteriori prove in merito all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro; tale onere probatorio è infatti a carico del debitore, che deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali.

Per quanto concerne il ricorso per il risarcimento, è sufficiente che il lavoratore illustri il fatto dannoso, l'infortunio o la malattia professionale, e dimostri il nesso di causalità tra quest'ultimo e le lesioni o il pregiudizio subito (nella specie, un lavoratore nel compiere una mansione che aveva eseguito quotidianamente, veniva inspiegabilmente colpito da un tondino di ferro che stava tagliando riportando una grave lesione all'occhio sinistro. Cassata la decisione dei giudici di appello che avevano escluso la responsabilità del datore, atteso il lavoratore non aveva dimostrato l'esatta dinamica dell'infortunio e non aveva dedotto, né eccepito l'omessa vigilanza da parte del datore circa l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale. Per la Corte, la violazione dell'obbligo di vigilanza sul mancato utilizzo dei DPI-quali gli occhiali di protezione che ove indossati avrebbero certamente prevenuto l'infortunio - non doveva essere eccepita né dedotta dal lavoratore).


Diritto fallimentareTribunale di Roma, 23 settembre 2025, Est. Miccio

Composizione negoziata della crisi - Misure cautelari - Richiesta di ordine nei confronti dell'INPS di rilascio del DURC - Fumus boni iuris

Le misure cautelari nella composizione negoziata, compresa la richiesta di rilascio del DURC, hanno quale necessario presupposto il fumus boni iuris del diritto a tutela del quale vengono richieste, con la conseguenza che non possono avere quale effetto la disapplicazione di norme di legge anche qualora tale disapplicazione appaia funzionale al buon esito delle trattative. Per il Tribunale, quindi, è “onere della società che acceda e alla composizione negoziata, laddove abbia interesse ad ottenere il DURC, di porsi nella condizione di non avere debiti ostativi al suo rilascio ovvero di raggiungere rapidamente, anche attraverso meccanismi di rateazione, una soluzione negoziata che renda possibile il rilascio del documento”. Il Tribunale chiarisce, poi, come la composizione negoziata, diversamente da altre procedure concorsuali, non prevede alcun divieto di pagamento di crediti anteriori (e dunque non è applicabile l’art. 3, comma 2, lett. b) del DM 30.01.2015 secondo il quale la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative).


LavoroTribunale del Lavoro di Parma, sentenza, 18 settembre 2025, n. 541

Uso cellulare personale - sicurezza – insubordinazione - Licenziamento disciplinare

L’uso del cellulare sul luogo di lavoro può legittimare il licenziamento disciplinare se comporta rischi per la sicurezza o rappresenta una manifesta insubordinazione.

Nel caso in questione, una società cooperativa aveva licenziato il socio-lavoratore, addetto alla movimentazione merci, che reiteratamente utilizzava il cellulare personale durante il turno di lavoro, rifiutandosi di obbedire ai richiami del preposto.


Diritto di famigliaCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 settembre 2025, n. 25495

Scioglimento di unione civile – requisiti per riconoscimento assegno divorzile

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, presenta un riepilogo dei principi alla base del riconoscimento dell’assegno nel matrimonio, che considera valevoli anche nelle unioni civili, vista l’applicazione del comma 6 art. 5 delle Legge sul divorzio (Legge 01 dicembre 1970 n. 898), precisando come la funzione assistenziale dell'assegno si identifica nell’inadeguatezza dei mezzi sufficienti a una vita autonoma e dignitosa e nell’impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo. La funzione compensativa, invece, ricorre se lo squilibrio economico dipende dalle scelte connesse alla conduzione della vita comune e dal sacrificio di una delle parti nel fornire un apprezzabile contributo alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune.

La Suprema Corte afferma come “Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo- compensativa” e come “Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte”.


Contratto di agenziaCassazione, Sez. Lav., 16 settembre 2025, n. 25367

Contratto di agenzia: la forma scritta è requisito per la prova del contratto e non della sua validità

In tema di agenzia la forma scritta è requisito per la prova e non per la validità del contratto ed il requisito formale è integrato non soltanto dal documento contrattuale ma da qualunque atto dal quale sia desumibile il rapporto esistente tra preponente ed agente. La prova scritta può essere costituita dalle fatture emesse dall'agente per le provvigioni maturate, quando le fatture rappresentino tacita accettazione di misure provvisionali diverse da quelle originariamente pattuite, con pacifica protratta applicazione delle nuove previsioni provvigionali e quindi con prova inequivoca per facta concludentia, di conoscenza ed accettazione di entrambe le parti della nuova regolazione del rapporto. Irrilevante la mancata sottoscrizione di nuova pattuizione contrattuale.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 16 settembre 2025, n. 25446

Approvazione rendiconto condominiale – documenti necessari e requisiti

Per l'approvazione valida di un rendiconto condominiale, non serve un bilancio formale come quello delle società; è sufficiente una contabilità chiara che permetta ai condòmini di capire le entrate, le spese e le relative quote. L'obiettivo è fornire trasparenza, rispettando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, garantendo che la documentazione giustificativa sia comprensibile e permetta il controllo delle operazioni dell'amministratore.


Real EstateTribunale di Vicenza, 13 settembre 2025, Est. Limitone

Trust - registro delle Imprese: iscrizione di una sentenza da parte del Conservatore

Il Conservatore del registro delle imprese, quando iscrive una sentenza, non deve compiere un’attività interpretativa della medesima, ricavandone alcunché, ma deve solo dare conto di ciò che è scritto nel dispositivo, senza alcuna possibilità di intervenire in sede interpretativa sul medesimo, né deducendone alcuna conseguenza di legge, e neppure debba dirimere questioni inerenti la “corretta catena di trasferimenti”, che vanno risolte in sede giudiziaria, essendo il Registro delle Imprese solo il prisma in cui leggere ciò che avviene nell’impresa e non il luogo di risoluzione delle controversie che riguardano la stessa.


Diritto di famigliaCassazione Civile, Sez. III, sentenza 12 settembre 2025, n. 25121.

Assicurazione sulla vita

La Cassazione ha ribadito che l’assicurazione sulla vita è un contratto inter vivos con effetti post mortem, in cui il diritto del beneficiario nasce direttamente dal contratto e non dall’eredità

Se il beneficiario è indicato genericamente come “erede testamentario” (senza nomi perché il testamento non esiste ancora), la sua identificazione avviene al momento della morte dello stipulante, in base alle disposizioni testamentarie successivamente redatte.

L’art. 1920, comma 2, c.c. consente infatti la designazione generica del beneficiario, fondata sul principio del favor tertii, permettendo l’individuazione “per relationem”. Questo vale per casi come il “futuro coniuge”, il “concepturus” o, appunto, gli eredi testamentari.

La designazione può quindi avvenire anche in incertam personam, rinviando l’identificazione concreta al verificarsi dell’evento assicurato, senza che ciò comprometta la validità del contratto. Infatti, la designazione del beneficiario non è elemento essenziale del contratto di assicurazione sulla vita.

Inoltre, una successiva attribuzione testamentaria in favore di una persona determinata equivale a designazione ai sensi dell’art. 1920, comma 2, c.c. Questo non trasforma l’attribuzione in una successione ereditaria, perché il diritto del beneficiario nasce comunque dal contratto di assicurazione, che rimane un contratto a favore di terzi, con la peculiarità che la designazione può avvenire anche dopo la stipulazione, mediante dichiarazione o testamento.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25126

Presupposti per risarcimento del danno da parte del danneggiato

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvo diversa previsione legislativa espressamente disciplinata. In caso di fallimento del danneggiante, l'indennizzo assicurativo deve essere corrisposto direttamente al fallimento, e il danneggiato può far valere il proprio credito nei confronti del passivo fallimentare con il privilegio speciale di cui all'art. 2767 c.c. o all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25062

Contratto preliminare di vendita immobile di pregio storico ristrutturato dal promittente venditore

L'inadempimento della parte venditrice che non pone la parte acquirente nelle condizioni di effettuare una verifica finale sull'effettiva consistenza dell'immobile legittima l'acquirente a sospendere l'effettuazione della propria prestazione senza che tale comportamento possa essere considerato contrario alla buona fede ex art. 1460 c.c.


LavoroCorte di Giustizia Europea, sentenza, 11 settembre 2025, causa C-5/24

Licenziamento per superamento del periodo di comporto di lavoratore con disabilità – normativa italiana – ragionevoli accomodamenti

Spetta al Giudice nazionale, investito del caso concreto, valutare la rispondenza della normativa interna rispetto ai precetti dettati dalla Direttiva 2000/78/CE in materia di salvaguardia dei lavoratori disabili in ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, verificando se il datore di lavoro abbia adottato gli accomodamenti ragionevoli, che possano consentire il mantenimento occupazionale. La Direttiva europea 2000/78/CE, infatti, ha la finalità di prescrivere l’adozione di provvedimenti appropriati per i disabili senza, però, dettare particolari condizioni sul licenziamento.


Diritto fallimentareTribunale di Milano, 5 settembre 2025, Est. De Simone

Procedimento unitario – Concessione di misure cautelari – Progetto di piano

Nell’accesso con riserva al procedimento unitario, la concessione di misure cautelari non può prescindere da una seppur minima disclosure circa i contenuti del progetto di regolazione della crisi, ai fini della dimostrazione della sussistenza del fumus boni iuris. Il debitore, depositando il ricorso con contestuale domanda cautelare, deve depositare un progetto – anche embrionale – di piano, in modo tale da consentire al Tribunale e al Commissario Giudiziale di apprezzarne, almeno in via sommaria, la coerenza, la plausibilità e la concreta prospettiva di risanamento.

Il Tribunale sul punto rammenta come la discovery minima richiesta non equivale alla presentazione di un piano definitivo, ma esige la produzione di un progetto sufficientemente articolato da fungere da base di giudizio preliminare sulla serietà e sulla praticabilità del percorso di regolazione della crisi.


Diritto UECorte di Giustizia dell’Unione europea, I Sezione, sentenza 4 settembre 2025, C-413/23 P

La qualificazione dei dati pseudonimizzati e l’estensione dell’obbligo di trasparenza informativa da parte delle istituzioni UE

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea affronta un tema delicatissimo per chi opera nella compliance e nella consulenza legale in materia di privacy: la qualificazione dei dati pseudonimizzati e l’estensione dell’obbligo di trasparenza informativa da parte delle istituzioni UE. Il cuore della decisione riguarda l’art. 15(1)(d) Reg. 2018/1725: l’obbligo di informare i soggetti interessati sui destinatari o categorie di destinatari dei dati personali, al momento della raccolta, indipendentemente dal fatto che i dati, una volta trasmessi, potessero risultare anonimi o meno per il destinatario. Questa è una regola di trasparenza sostanziale: l’interessato deve sapere, ex ante, chi potrà trattare i suoi dati, così da poter prestare un consenso informato o esercitare le proprie prerogative di autodeterminazione. Quanto precede tenuto conto che un dato pseudonimizzato resta personale per il titolare che detiene la chiave di ricomposizione, mentre per un destinatario terzo può assumere natura diversa a seconda delle misure organizzative e tecniche adottate. Tuttavia, ai fini dell’obbligo di informazione, conta la prospettiva del titolare, non quella del terzo che dovrà valutare se vi è o meno la concreta possibilità che un soggetto (il titolare, o un terzo con mezzi ragionevoli) possa risalire all’identità.

Dal punto di vista pratico, la pronuncia impone grande cautela nell’uso di tecniche di pseudonimizzazione nelle procedure amministrative e nelle valutazioni di impatto, in quanto non è sufficiente isolare i dati identificativi e utilizzare codici sostitutivi: occorre valutare se, per il titolare, i dati restino comunque collegabili agli interessati. In tal caso, tutti gli obblighi di protezione e di trasparenza rimangono pienamente operativi. Per le istituzioni europee e le grandi organizzazioni, ciò significa rivedere le informative privacy nei processi complessi (es. consultazioni pubbliche, gare, procedure di indennizzo) e assicurarsi che siano sempre indicate tutte le possibili categorie di destinatari, anche partner tecnici e consulenti. La sentenza rappresenta un richiamo forte all’approccio sostanziale in materia di dati personali: pseudonimizzazione non equivale ad anonimizzazione, e la trasparenza è un prerequisito di legittimità. Per giuristi, DPO e consulenti occorre mappare con precisione i flussi di dati, valutare realisticamente i rischi di identificazione e garantire informative complete, senza confidare in soluzioni tecniche che possano “declassare” la natura dei dati. Una decisione che, pur calata in un contesto istituzionale specifico, ha effetti diretti anche per la prassi aziendale e la consulenza legale quotidiana.

Il tutto, considerando che, come indica il termine stesso, pseudonimizzare un dato è un procedimento che impedisce di identificare direttamente la persona cui si riferisce il dato, in quanto tali dati non possono essere attribuiti a un individuo specifico senza l'uso di ulteriori informazioni. Come indicato nella definizione di pseudonimizzazione inserita nel GDPR (articolo 4, comma 5), essa rappresenta il "trattamento dei dati personali tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile". Inoltre, il Considerando 26 del GDPR ricorda come "i dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile”.


LavoroCassazione, Sez. Lav., ordinanza, 4 settembre 2025, n. 24558

Quando fornire le risultanze di una investigazione a carico del dipendente

Ai fini della legittimità del recesso, il datore deve mettere a disposizione del dipendente licenziato, già dal momento della contestazione, il report investigativo posto a base degli addebiti.

Il caso riguardava una impugnativa di licenziamento per uso abusivo dei permessi ex lege 104/1992.

La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, ravvisando una violazione del diritto di difesa del lavoratore per la messa a disposizione del report investigativo, inerente le giornate incriminate, solo in giudizio.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ha rilevato che, in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell'addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall'azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro.

Per la sentenza, conseguentemente, è sufficiente che il datore di lavoro indichi la fonte della sua conoscenza.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, il datore non ha preindicato specificamente i fatti addebitati e, peraltro, non è riuscito a dimostrare nemmeno in giudizio che il personale autore del report fosse autorizzato. Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità dell’impugnato recesso.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 4 settembre 2025, n. 24567

Responsabilità contrattuale dell’appaltatore - eccezione di inadempimento

L'appaltatore ha l’obbligo di controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente. Ove le istruzioni del committente siano palesemente errate, l’appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. In tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è sufficiente che la volontà di sollevarla sia desumibile dalle difese della parte in modo non equivoco.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 3 settembre 2025, n. 24465

Nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.) - Rapporto tra contratto preliminare e definitivo

Non sussiste nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto quando la prestazione dedotta, pur diventando più complessa e onerosa per circostanze sopravvenute, non è assolutamente e originariamente irrealizzabile. Tale invalidità non può essere invocata se il problema attiene alla fase esecutiva del rapporto e deriva da una difficoltà prevedibile e gestibile mediante l'esecuzione tempestiva di obblighi contrattuali. Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto.


LavoroTribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, sentenza 2 settembre 2025

Sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore e loro sostituzione con i dipendenti della Committente

Il Committente può legittimamente utilizzare proprio personale interno già in forza e propri strumenti di lavoro per far fronte allo sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore.

Secondo il Giudice, non vi sono ragioni per non consentire anche al Committente di attenuare le conseguenze dell'astensione dei lavoratori dell'Appaltatore, sempre entro i medesimi limiti normativi. Diversamente ragionando, si finirebbe per andare contro il principio per cui il datore di lavoro, diretto destinatario dell'azione di lotta sindacale, può fronteggiare l'interruzione o il calo della produzione utilizzando altri prestatori presenti nell'organico aziendale, seppur nei limiti normativamente previsti.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 2 settembre 2025, n. 24404

Equa riparazione per irragionevole durata del processo ex art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 anche per le persone giuridiche - requisiti

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 agosto 2025, n. 24056

Cose in custodia – richiesta giudiziale di risarcimento danni - Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva

La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva. È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta di un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 27 agosto 2025, n. 23954

Fallimento – Necessaria autorizzazione del G.D. per azione di responsabilità promossa dal Curatore nei confronti degli amministratori

In materia fallimentare, l'azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti degli amministratori per danni alla società fallita e ai creditori richiede l'autorizzazione del giudice delegato. La mancanza del previo parere del comitato dei creditori non inficia la validità del decreto di autorizzazione se non è stato reclamato, sanando eventuali vizi procedurali.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 26 agosto 2025, n. 23881

Immissioni intollerabili, ex art. 2043 c.c. – immobile condotto in locazione – non rileva la responsabilità per danni da cose in custodia per l’attività illecita altrui

In materia di immissioni intollerabili ex art. 2043 c.c., la responsabilità del locatore si configura solo ove abbia concorso al fatto dannoso, anche locando l'immobile con consapevolezza della possibile produzione di immissioni o omettendo iniziative difensive; è necessaria la prova della prevedibilità del pregiudizio. Non è configurabile una custodia dell'attività illecita del conduttore ex art. 2051 c.c. Quanto al condominio, la vigilanza sull'osservanza del regolamento è affidata all'amministratore ex art. 1130 c.c., sicché l'omissione di quest'ultimo non comporta automatica responsabilità solidale del condominio


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23822

Circolazione stradale – tutela risarcitoria per terzo trasportato ex art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 e L'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato

La tutela prevista dall'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, che consente al terzo trasportato di ottenere il risarcimento 'a prescindere dall'accertamento della responsabilità', presuppone il coinvolgimento nel sinistro di almeno due veicoli. Non è applicabile, quindi, ai sinistri che vedono coinvolto un solo veicolo. La Suprema Corte afferma che “La ratio della disposizione è, infatti, quella di agevolare il conseguimento del risarcimento da parte del trasportato nelle complesse vicende sinistrose che vedono coinvolti più veicoli e, di conseguenza, più imprese assicuratrici, evitando al danneggiato di dover attendere i tempi dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Ne consegue che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 Cod. Ass., da esercitarsi nei confronti dell' impresa di assicurazione del responsabile civile (cfr. anche Cass., 08/10/2019, n. 25033; Cass., 23/06/2021, n. 17963)”.


Diritto condominialeTribunale di Napoli, Sentenza, 25 agosto 2025, n. 7717

Responsabilità per danni a proprietà di altri condomini - individuazione dei soggetti tenuti a partecipare alle spese necessarie per la riparazione degli impianti di scarico

Il Tribunale sostiene che, in ragione della disponibilità della parte dell' impianto in capo al singolo condomino, quest'ultimo deve esserne considerato custode e, quindi, responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati a terzi dalla sua rottura.

Per fare ciò, il Tribunale parte dal presupposto secondo cui l'art. 1117 c.c. stabilisce, tra l'altro, che i tubi, ed i loro collegamenti, sono parti comuni "fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche", cosicché le tubazioni orizzontali si considerano appartenenti al proprietario dell'unità immobiliare (appartamento o negozio) in cui sono situate, anche se la lesione viene riscontrata a livello della braga, ossia l'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale - di pertinenza del singolo appartamento - e la tubatura verticale, che rientra nella competenza condominiale.