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Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23857

Interpretazione contrattuale (contratto preliminare di compravendita di immobili in costruzione) – canoni ermeneutici ex artt. 1362-1365 c.c. nonché canoni integrativi ex artt. 1366-1371 c.c

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Solamente se esso risulta ambiguo può farsi ricorso ai canoni interpretativi contemplati dagli art. 1362-1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli integrativi previsti dagli art. 1366-1371 c.c.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 25 agosto 2025, n. 23815

Contratto preliminare di vendita immobiliare – risoluzione del contratto per inadempimento – effetto interruttivo della prescrizione

L'effetto interruttivo della prescrizione si estende anche ai diritti subordinati inerenti al medesimo rapporto contrattuale, come la domanda di risoluzione del contratto, nonostante nel primo giudizio fosse stata proposta solo la domanda principale di esecuzione in forma specifica.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 20 agosto 2025, n. 23592

Legittimità del recesso del promissario acquirente in caso di mancata tempestiva attivazione del promittente venditore per l’ottenimento dei documenti necessari

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, qualora il promittente venditore non si attivi tempestivamente per ottenere il rilascio dei documenti necessari alla definizione della pratica di sanatoria edilizia e alla liberazione del bene da vincoli quali gli usi civici, il recesso del promissario acquirente può essere considerato legittimo.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza, 11 agosto 2025, n. 23039

Azione di inefficacia ex art. 64 L. fall. – Trascrizione dell’atto, conseguenze, fattispecie

In tema di azione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito ex art. 64 L. fall., la trascrizione del contratto nei registri immobiliari ha la funzione di rendere opponibili ai terzi il trasferimento, ma non di conferire a quest'ultimo effetti maggiori e più stabili rispetto a quelli che lo stesso produce secondo le norme del diritto sostanziale. (Nella specie, il S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come atto gratuito un contratto di compravendita che prevedeva, a titolo di prezzo, la cessione di un credito vantato nei confronti di un debitore già insolvente).


Real EstateCassazione Civile, Sez. un., 11 agosto 2025, n. 23093

La rinuncia alla proprietà immobiliare: natura, effetti e autonomia causale dell'atto unilaterale ex artt. 827 e 832 c.c

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare 'trova causa', e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente".



LavoroCassazione Civile, Sez. un., 7 agosto 2025, n. 22802

Decorrenza della prescrizione per la richiesta della rendita vitalizia riversibile INPS: distinzione tra datore di lavoro e lavoratore

Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall'art. 13, comma 1, l. 12 agosto 1962, n. 1338 e ss. (per coprire i periodi non coperti da contributi in quanto questi sono stati omessi e sono oramai prescritti), il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi (quindi decorsi 5 anni dalla scadenza del previsto versamento); invece, la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13, comma 1, della medesima legge (quindi dal decorso dei 10 anni dalla prescrizione dei contributi).


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 7 agosto 2025, n. 22779

Rappresentanza processuale della persona giuridica – onere della prova del potere rappresentativo – potere del Giudice ex art. 182 c.p.c. di rilevare d’ufficio il difetto di rappresentanza

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, il fatto che l'onere di dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi da parte di colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, sussista solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte, e sempre che la fonte di detti poteri non sia soggetta a un regime di pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc.


Diritto fallimentareTribunale di Santa Maria Capua Vetere, 5 agosto 2025, Pres. Est. Quaranta

Procedimento unitario - Competenza territoriale - Presunzione di coincidenza con la sede legale - Superamento

In tema di competenza territoriale per l'apertura degli strumenti e delle procedure di cui al Codice della crisi, la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali del debitore (COMI) con i luoghi elencati dall'art. 27, comma 3, CCII ha carattere relativo, ed è superabile in forza della prova che in nessuno di tali luoghi si trovi l'amministrazione dell'impresa, o che ivi non si svolga alcuna attività economica. Tale interpretazione si impone al fine di recepire la nozione di COMI contenuta nel Regolamento (UE) 2015/848 (che contempla analoghe presunzioni, espressamente qualificandole come relative), e contribuisce a dare contenuto alla disposizione dell'art. 2, comma 1, lett. m), che fa coincidere il COMI con il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile ai terzi (nel caso di specie, la presunzione è stata vinta dimostrando che la sede legale della società debitrice non fosse più che un semplice domicilio postale e fiscale, mentre tanto la direzione dell'impresa quanto la prevalente attività economica di quella si svolgevano altrove).


Diritto condominialeTribunale di Rovereto, Sentenza, 1 agosto 2025, n. 193

Impianto fotovoltaico – art. 1102 c.c

Il Tribunale rammenta come l’installazione di impianto fotovoltaico sul tetto condominiale è, in astratto, lecita, dal momento che è espressamente ammessa dall’art. 1122 bis, comma 2 c.c., che stabilisce che “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato” e come, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative; solo nel caso in cui la realizzazione dell’impianto comporti delle modificazioni alle parti comuni il condomino deve dare comunicazione all’amministratore e l’assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative (rispetto alla rimozione integrale dell’impianto, quale la sola riduzione del numero di pannelli installati) e può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione di idonea garanzia (art. 1122 bis comma 3 c.c.), in quanto un utilizzo così intenso e totalizzante rappresenta senz’altro un uso non consentito ai sensi dell’art. 1102 c.c., perché esclude in radice qualsiasi possibilità di uso analogo da parte degli altri comproprietari.

Il Tribunale afferma che ridurre l’impianto fotovoltaico a una porzione di tetto corrispondente alla sua quota millesimale di edificio - oltre a porsi in contrasto con l’interpretazione consolidata dell’art. 1102 c.c., secondo cui il bene comune può essere usato dal singolo comunista anche in maniera più intensa e più ampia rispetto all’uso astrattamente riconducibile alla sua quota - rischia di impedire di fatto ai singoli condomini di trarre dal bene comune determinate utilità (si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui la riduzione dei pannelli fotovoltaici a una superficie di tetto corrispondente alla quota millesimale si traduca nella realizzazione di un impianto sottodimensionato rispetto a un normale impianto a uso domestico).


LavoroCorte Costituzionale, Sentenza, 31 luglio 2025, n. 141

Blocco dei licenziamenti durante la pandemia: non è incostituzionale l'esclusione dei dirigenti

Vanno respinte le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che, nel corso dell'anno 2020, avendo, ratione temporis, reiteratamente stabilito che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, non hanno esteso tale disciplina anche ai lavoratori che rivestono la qualifica di dirigenti. L'esclusione dei dirigenti dal blocco dei licenziamenti individuali per motivi economici durante l'emergenza COVID-19 si basa sulla particolare autonomia di questa categoria e sulla coerenza con la disciplina ordinaria, configurandosi come una scelta legislativa proporzionata e giustificata rispetto all'equilibrio tra tutela occupazionale e libertà di iniziativa economica.


Diritto condominialeCorte d'Appello Napoli, Sez. IV, Sentenza, 31 luglio 2025, n. 4008

Condominio – art. 1102 c.c., diritto di ciascun comproprietario ma divieto di alterazione della cosa comune o di compromissione del diritto al pari uso degli atri condomini

Ciascun comproprietario ha diritto di trarre dalla cosa comune anche un'utilità più intensa o diversa da quella ricavata dagli altri comproprietari, apportandovi opportune modificazioni, purché non alteri la destinazione della cosa comune o comprometta il diritto al pari uso degli altri comunisti, secondo quanto previsto dall'art. 1102 c.c..


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 30 luglio 2025, n. 21965

Il rifiuto di adempiere ad un provvedimento di trasferimento illegittimo deve essere proporzionato e valutato in base ai reciproci obblighi di correttezza e buona fede

Il rifiuto del lavoratore di ottemperare al provvedimento del datore di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c. non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione; è, infatti, necessaria una valutazione di tutte le circostanze concrete ed è necessaria una valutazione comparativa, da parte del giudice di merito, dei comportamenti di entrambe le parti.

Deve essere quindi valutato non tanto il mero elemento cronologico, quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede.


Diritto bancarioCorte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sentenza, 30 luglio 2025, n. 4026

Contratto di mutuo fondiario – validità del calcolo interessi nel piano di ammortamento “alla francese”

Il piano di ammortamento "alla francese" non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, essendo calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente. Pertanto, tale metodo non viola il divieto di anatocismo previsto dall’art. 1283 c.c.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 30 luglio 2025, n. 21901

Circolazione stradale – assicurazione della responsabilità civile – valutazione della condotta colposa delle parti coinvolte nel sinistro

La valutazione della concreta condotta colposa delle parti coinvolte nel sinistro e la conseguente ripartizione dell'apporto causale rispettivamente dato rientrano nella competenza del giudice di merito e restano sottratte al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 22 luglio 2025, n. 20686

Licenziamento orale in regime di Jobs Act: 5 mensilità sono il risarcimento minimo

Il risarcimento del danno previsto dal Jobs Act per licenziamento intimato in forma orale non può scendere sotto la soglia minima di 5 mensilità, anche se il lavoratore trova una nuova occupazione; l’"aliunde perceptum" dal lavoratore illegittimamente licenziato, riguarda infatti solo il danno eccedente la misura minima.


LavoroCorte Costituzionale, Sentenza, 21 luglio 2025, n. 115

Congedo di paternità alle coppie di madri

La Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva la seconda madre dal congedo di paternità, ritenendola una disparità di trattamento ingiustificata.

Questa decisione equipara di fatto i diritti delle coppie omogenitoriali femminili a quelli delle coppie eterosessuali nei primi mesi di vita del bambino, assicurando a entrambe le mamme la possibilità di stare vicino al neonato, quindi al proprio figlio, nei giorni subito successivi alla nascita.

I giudici costituzionali hanno sancito che l’orientamento sessuale “non incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di tale responsabilità” genitoriale; ciò che conta è l’interesse del bambino, il quale ha diritto a godere della presenza e della cura di entrambi i genitori nei primi mesi di vita.

Inps e Datori di Lavoro si dovranno adeguare a questo intervento nella politica di gestione del personale


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 21 luglio 2025, n. 20415

Separazione o divorzio – validità degli accordi regolanti i rapporti patrimoniali tra coniugi se considerati contratti atipici con condizione sospensiva lecita

Gli accordi tra coniugi che regolano i loro rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio sono validi se considerati meri contratti atipici con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 17 luglio 2025, n. 19844

Concordato preventivo – revoca ex art. 173 L.Fall

In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 L.Fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza. Le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sentenza n. 1521/2013), relativamente ai connotati di natura negoziale riscontrabili nella disciplina dell'istituto rilevano come, non escludono "evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia"


Diritto bancarioTribunale di Lucca, Sentenza n. 511 del 17 luglio 2025

Contratto di mutuo a tasso variabile – Anatocismo

Deve ritenersi – in linea di principio – esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, e per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale.

Secondo il Tribunale, nel caso di specie, si è in presenza di anatocismo, “poiché sebbene non sia possibile dimostrare la presenza dell’anatocismo nella singola rata, lo stesso è peraltro presente nel complesso del mutuo. Ogni rata, poiché l’interesse è variabile, fa infatti diventare variabile anche la quota capitale del mutuo”.


Area CivileTribunale di Catanzaro, Sezione 2 Civile, Sentenza 17 luglio 2025, n. 1620

Separazione coniugi - Mutuo cointestato – Chat WhatsApp quale prova scritta atipica dell'accollo interno

Il Tribunale afferma che la chat WhatsApp, pur informale, risponde ai requisiti della libertà negoziale e della reciprocità, facendo valere il principio di “prova scritta atipica” fondato sulla buona fede e sull’affidabilità del dato informatico. Essendo il patto intercorso via WhatsApp, non disconosciuto dal marito né dai figli, sentiti in udienza, la chat è stata equiparata dal Tribunale a una confessione stragiudiziale e ammessa in giudizio come prova documentale, ex art. 2722 c.c., non essendo il suddetto patto in contrasto “con l’esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli”.

Nel caso specifico, due ex coniugi avevano regolato – attraverso una chat WhatsApp – la gestione economica post-separazione: l’ex marito si impegnava a sostenere il pagamento del mutuo familiare, mentre l’ex moglie dichiarava di rinunciare all’assegno di mantenimento.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 16 luglio 2025, n. 19680

Vendite speciali di immobili (contratto preliminare di compravendita) – risoluzione del contratto per inadempimento – valutazione delle prove

L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra. D'altro canto, l'art. 1362 cod. civ., allorché nel comma 1, prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 15 luglio 2025, n. 19556

Licenziamento per GMO e onere di repechage

Prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore.


LavoroCassazione Civile, SSUU, Sentenza, 15 luglio 2025, n. 19596

Questione di legittimità costituzionale sull'esclusione del partner superstite omosessuale dalla pensione di reversibilità ex art. 13 r.d.l. 636/1939 per decessi anteriori alla legge n. 76/2016

È rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 13, r.d.l. n. 636/1939 nella parte in cui, limitando il diritto al coniuge, non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell'entrata in vigore della l. n. 76/2016, dell'altro componente della coppia omosessuale, nonostante l'avvenuta formalizzazione del vincolo all'estero.

Nel caso di specie, le SSUU avrebbero dovuto decidere la causa sulla base della disciplina dettata dall’articolo 13 del r.d.l. n. 636/1939, che non consentiva di estendere il diritto riservato al coniuge al partner superstite della coppia omoaffettiva che, pur avendo contratto matrimonio all’estero, si trovava all’epoca nella giuridica impossibilità di ottenere nell’ordinamento italiano il riconoscimento degli effetti del vincolo formalmente instaurato, nel rispetto delle regole di altro ordinamento. Per le SSUU tale normativa potrebbe tuttavia essere in contrasto con gli articoli 2, 36 e 38 Cost., in ragione dell’impegno assunto dalla Repubblica di tutelare all’interno delle formazioni sociali i diritti inviolabili della persona e di garantire l’attuazione della dimensione solidaristica che caratterizza lo Stato sociale. In particolare, alla luce di quanto affermato dalla Consulta (n. 148/2024, punto 11), il diritto alla pensione “può essere ricondotto nell’alveo di quelli fondamentali, in presenza dei quali diviene recessiva la diversità con la famiglia fondata sul matrimonio” e, se così fosse, risulterebbe giustificato, in ragione della natura del diritto del quale si discute, un “intervento additivo … finalizzato a rendere omogenea la condizione della coppia omosessuale con quella coniugata, nel caso in cui alla prima sia stato impedito, in ragione della normativa vigente ratione temporis, il riconoscimento del vincolo contratto all’estero”.