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Azione di inefficacia ex art. 64 L. fall. – Trascrizione dell’atto, conseguenze, fattispecie
Cassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza, 11 agosto 2025, n. 23039
In tema di azione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito ex art. 64 L. fall., la trascrizione del contratto nei registri immobiliari ha la funzione di rendere opponibili ai terzi il trasferimento, ma non di conferire a quest'ultimo effetti maggiori e più stabili rispetto a quelli che lo stesso produce secondo le norme del diritto sostanziale. (Nella specie, il S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come atto gratuito un contratto di compravendita che prevedeva, a titolo di prezzo, la cessione di un credito vantato nei confronti di un debitore già insolvente).