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Lavoro Sentenze

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Onere probatorio in materia di infortunio

Cassazione, Sez. Lav., Ordinanza, 24 settembre 2025, n. 26021

Nell'ambito della responsabilità contrattuale, specificatamente riguardo al contratto di lavoro, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale deve soltanto richiamare il contratto di lavoro quale fonte dell'obbligo di protezione da parte del datore di lavoro, ed allegare l'esistenza dell'inadempimento.

Non è tenuto a fornire ulteriori prove in merito all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro; tale onere probatorio è infatti a carico del debitore, che deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali.

Per quanto concerne il ricorso per il risarcimento, è sufficiente che il lavoratore illustri il fatto dannoso, l'infortunio o la malattia professionale, e dimostri il nesso di causalità tra quest'ultimo e le lesioni o il pregiudizio subito (nella specie, un lavoratore nel compiere una mansione che aveva eseguito quotidianamente, veniva inspiegabilmente colpito da un tondino di ferro che stava tagliando riportando una grave lesione all'occhio sinistro. Cassata la decisione dei giudici di appello che avevano escluso la responsabilità del datore, atteso il lavoratore non aveva dimostrato l'esatta dinamica dell'infortunio e non aveva dedotto, né eccepito l'omessa vigilanza da parte del datore circa l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale. Per la Corte, la violazione dell'obbligo di vigilanza sul mancato utilizzo dei DPI-quali gli occhiali di protezione che ove indossati avrebbero certamente prevenuto l'infortunio - non doveva essere eccepita né dedotta dal lavoratore).

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