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Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 12 novembre 2025, n. 29933

Fideiussione per obbligazione futura – Obblighi di correttezza e buona fede contrattuale – Nullità della garanzia

In tema di fideiussione per obbligazione futura, il creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è tenuto a richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di concedere nuovo credito al debitore garantito se le condizioni patrimoniali di quest'ultimo peggiorano. La mancata richiesta, accompagnata dalla conoscenza delle difficoltà economiche del debitore, configura una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, comportando la nullità della garanzia fideiussoria. Tale nullità può essere rilevata d'ufficio.


Diritto condominialeTribunale di Vicenza, Sez. I, Sentenza, 12 novembre 2025, n. 1598

Solidarietà passiva tra Condominio e condomino – Mutuo contratto dal Condominio – Vendita unità immobiliare singolo condomino

La regola della solidarietà passiva di cui all'art. 63 comma 4 disp. att. c.c., che riguarda i rapporti tra condominio e condomini, non si applica nei confronti di coloro che acquistano un'unità immobiliare dopo che il condominio ha contratto un mutuo. Pertanto, chi non era condomino al momento in cui è insorto l'obbligo di partecipazione alle spese condominiali non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 12 novembre 2025, n. 29805

Fideiussioni specifiche – dimostrazione dell’illecito antitrust – prova specifica richiesta

In tema di fideiussioni specifiche, la natura anticoncorrenziale delle clausole, dichiarata dalla Banca d'Italia per il modello ABI delle fideiussioni omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e l'eventuale espunzione delle corrispondenti clausole inerenti esclusivamente a quel modello di contratto. Questa invalidità non si estende alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. Pertanto, per dimostrare l'illecito antitrust nelle fideiussioni non omnibus, è necessario fornire una prova specifica dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche.


LavoroCassazione Civile, Sez. Lav., ordinanza 11 novembre 2025, n.29737

E’ antisindacale la condotta del Datore di Lavoro che ha disapplicato anticipatamente il CCNL Metalmeccanici sostituendolo con il CCNL Terziario senza il consenso del sindacato firmatario

La vicenda riguarda un Datore di Lavoro, che aveva applicato anticipatamente il CCNL Terziario ad alcuni dipendenti, disapplicando il CCNL Metalmeccanici senza il consenso del Sindacato firmatario. La Corte di Appello di Firenze aveva già dichiarato antisindacale la condotta, confermando che la sostituzione anticipata di un contratto collettivo costituisce una disdetta illegittima. La Cassazione ha respinto il ricorso della società, ribadendo che il Datore di Lavoro non può recedere unilateralmente da un CCNL in vigore e che gli effetti dell’accordo di armonizzazione non legittimano la violazione delle prerogative sindacali. La decisione conferma quindi la tutela del ruolo del sindacato e la validità vincolante dei CCNL fino alla loro naturale scadenza.

La Corte ha rilevato che il comportamento del Datore di Lavoro ha violato le norme sul rispetto dei contratti collettivi e le prerogative sindacali, configurando antisindacalità ai sensi dell’art. 28 St. lav. Anche la sottoscrizione da parte dei lavoratori “per ricevuta e accettazione” non può essere interpretata come consenso all’applicazione del nuovo CCNL. Le censure della società sono state respinte, confermando che la disdetta unilaterale di un CCNL vigente è illegittima, indipendentemente dal contenuto dell’accordo di armonizzazione, e ribadendo la centralità del consenso collettivo nella modificazione dei contratti collettivi.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 11 novembre 2025, n. 29760

Responsabilità civile per danni da cose in custodia -valutazione della condotta del danneggiato

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, valutata in relazione al grado di incidenza causale sull'evento dannoso, deve tener conto del dovere generale di ragionevole cautela; tanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile con l'adozione delle cautele normalmente attese, tanto più rilevante è l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a recidere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.


LavoroTribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza 10 novembre 2025, n. 4935

Dimissioni per fatti concludenti

Il termine rilevante ai fini della qualificazione delle “dimissioni per fatti concludenti” (di cui al comma 7-bis dell’art. 26 del d.lgs. 151/2015, così come modificato dall’art. 19 della L. n. 203/2024) è quello indicato nel CCNL di riferimento. Il legislatore, infatti, nel rinviare alla contrattazione collettiva, ha inteso valorizzare la soglia di tolleranza che le stesse parti sociali hanno individuato senza critica, ovvero il numero di giorni di assenza la cui gravità è tale da giustificare la sanzione massima della risoluzione del rapporto. La nuova norma non fa che mutare la qualificazione giuridica degli effetti di tale condotta, trasformandola da presupposto per un licenziamento datoriale a fatto concludente che manifesta la volontà del lavoratore di recedere.


LavoroTribunale di Bergamo, sentenza n. 951 del 6 novembre 2025

Riconosciuto il diritto al risarcimento morale per il dipendente vittima di intimidazioni e ripercussioni professionali a seguito di segnalazioni come whistleblower

La vicenda riguarda una agente di polizia locale che ha denunciato irregolarità interne, tra cui favoritismi e uso improprio di fondi, subendo ritorsioni professionali e personali. Il Tribunale ha confermato che il dipendente sottoposto a isolamento o azioni intimidatorie gode delle tutele previste per i whistleblower. In particolare, il datore di lavoro è ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2087 c.c. per aver mantenuto un ambiente lavorativo ostile e nocivo. Ne consegue il diritto al risarcimento del danno morale per la sofferenza, l’umiliazione e l’emarginazione subite. L’ente deve quindi risarcire la dipendente per il malessere subito a seguito delle segnalazioni.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Sentenza, 4 novembre 2025, n. 29113

Risarcimento danni da circolazione stradale – Assicurazione della responsabilità civile – Cessione del credito - Nullità

L'ordine di integrazione del contraddittorio impartito dalla Suprema Corte di Cassazione nei confronti di un litisconsorte necessario deve essere ottemperato entro il termine perentorio stabilito. La mancata ottemperanza comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c. La Suprema Corte enuncia il principio di diritto secondo cui il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall’art. 149 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato, e ciò per un più rapido ed agevole soddisfacimento del credito (quindi non soltanto della azione ex art. 144 del D.Lgs. n. 209 del 2005 verso l'assicuratore del soggetto responsabile).


Real EstateCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 3 novembre 2025, n. 29059

Rettifica dichiarazione ex art. 547 c.p.c. – Opposizione agli atti esecutivi – Contratto preliminare di compravendita

In tema di rettifica della dichiarazione resa dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 c.p.c .nell'ambito del procedimento di sequestro conservativo di crediti (debito derivante da un contratto preliminare di compravendita), la Suprema Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: “In ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l'onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, resa per errore incolpevole, sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione. E, nel caso in cui il giudice non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata, o ammissibile, o tempestiva, la dichiarazione correttiva o revocatoria e proceda ugualmente all'assegnazione, è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione della opposizione agli atti esecutivi”.


LavoroRichiedere che, in un incontro sindacale, si utilizzi obbligatoriamente una lingua straniera riduce la possibilità delle Organizzazioni Sindacali di comunicare e confrontarsi liberamente, limitando di conseguenza anche la loro capacità di negoziare in modo efficace.

Corte di Cassazione, Sez. Lav., Ordinanza, 31 ottobre 2025, n. 28790

(Nel caso di specie la Datrice di Lavoro – società multinazionale - aveva imposto la lingua inglese, dichiarandosi disponibile a fornire strumenti didattici per l’apprendimento della lingua anziché un servizio di interpretariato, che avrebbe consentito la comprensione immediata del confronto).


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 31 ottobre 2025, n. 28767

Interpretazione del contratto – censura in sede di legittimità

L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; in assenza di tali vizi, la proposta di una diversa interpretazione del contratto è inammissibile.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Sentenza, 30 ottobre 2025, n. 28700

Più scritture private preliminari tra stesse parti e con stesso oggetto – Effetto novativo del secondo contratto

In caso di stipula di più scritture preliminari tra le stesse parti per il medesimo oggetto, il secondo contratto non estingue necessariamente il primo per novazione, salvo espressa previsione. Il contratto successivo può limitarsi a integrare e modificare taluni aspetti del precedente, con la prevalenza della disciplina che regoli specifiche modifiche e varianti apportate.


Relazioni sindacali

Corte Costituzionale: sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025

È illegittimo l’art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 “nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.


Diritto societarioCassazione Civile, Sez. V, Ordinanza, 29.10.2025, n. 28670

Mancato raggiungimento soglia di non operatività – onere della prova società

Il mancato raggiungimento della soglia di operatività prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994 costituisce una presunzione legale relativa di non operatività della società, comportante l'applicazione di un reddito minimo presunto. La società può invocare l'esistenza di situazioni oggettive, non imputabili, che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi, con onere probatorio a suo carico, dimostrando la non fittizietà di quanto dichiarato.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 29.10.2025, n. 28599

Operazioni bancarie in conto corrente – Domanda di ripetizione di indebito

In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. implica il preventivo accertamento delle annotazioni illegittime e la conseguente rettifica del saldo del conto corrente. La determinazione del saldo rettificato, spogliato degli addebiti non dovuti, è quindi contenuta nella domanda di ripetizione, senza che ciò configuri ultrapetizione.


Diritto condominialeCorte d'Appello di Napoli, Sez. II, sentenza 29 ottobre 2025, n. 5301

Condominio – professionista moroso – distacco servizi condominiali se godimento separato

La Corte d’Appello ha rammentato come il comma 3 dell’art. 63 disp. att. c.c. è norma avente carattere eccezionale in quanto attribuisce all’amministratore un potere di “autotutela” che si realizza attraverso la sospensione di un servizio comune senza che sia necessario preventivamente adire l’autorità giudiziaria (v. anche Tribunale di Monza, 3 aprile 2024, n. 1096). Inoltre, ai sensi dell’art. 1129, comma 12 c.c., costituisce, tra le altre, “grave irregolarità” da parte dell’amministratore l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva e proprio quest’obbligo di riscossione è stato rafforzato dal nuovo impianto normativo delineato dalla riforma. In tale contesto, deve essere interpretato il potere di sospensione dei servizi condominiali inserito nella disposizione normativa che disciplina la riscossione forzosa delle quote condominiali; la riforma introduce la nuova procedura che garantisce il soddisfacimento dei creditori del Condominio, nel rispetto del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 28.10.2025, n. 28574

Concordato preventivo minore – inammissibilità della proposta – Limiti temporali

Nel concordato minore, la proposta deve rispettare le disposizioni del codice civile relative agli articoli 2740 e 2741, nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione stabilite per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). Il mancato rispetto di tali regole costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e sin dalla fase di ammissione, senza necessità di attendere l'apertura del giudizio di omologazione.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 28 ottobre 2025, n. 28528

Ripartizione delle spese manutenzione e riparazione lastrico solare o terrazza a livello

Il criterio di ripartizione delle spese per la manutenzione e riparazione del lastrico solare o della terrazza a livello, ai sensi dell'art. 1126 c.c., pone un terzo della spesa a carico del proprietario o usuario esclusivo e i restanti due terzi a carico dei proprietari delle unità immobiliari sottostanti, servite dalla copertura. Tale ripartizione deve includere anche il proprietario dei locali sottostanti, sebbene danneggiato, salvo il caso in cui sia attribuibile esclusiva responsabilità per fatto doloso o colposo specifico ad esso riconducibile.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I, Sentenza, 28 ottobre 2025 n. 3373

Inadempimento contrattuale – mancato adempimento di termine essenziale

Il Tribunale afferma che il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo alla risoluzione del contratto, se l’inadempimento non sia imputabile all’obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda alla mancata prestazione dell’altra parte che rivendica la risoluzione per scadenza di detto termine. Nel caso di specie, il mancato rispetto del termine, pattuito tra gli stipulanti per il versamento della seconda tranche della caparra confirmatoria, non ha prodotto la risoluzione del preliminare ai sensi dell'art. 1457 c.c. (poiché detto termine non è essenziale) e nemmeno ai sensi dell'art. 1455 c.c. (trattandosi, nella fattispecie, di inadempimento non importante oltre che nemmeno imputabile al debitore).

Il Tribunale rammenta altresì come in giurisprudenza si è affermato (v. Cass. n. 4661/2018) che il mancato versamento integrale della somma pattuita a titolo di caparra confirmatoria rende inapplicabile il meccanismo previsto dall'art. 1385, secondo comma, cod. civ., in quanto "Sotto l'aspetto strutturale, la caparra confirmatoria consiste in un contratto ad effetti reali, che si perfeziona con la consegna, che una parte fa all'altra, di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili (ex plurimis, Cass. 15/04/2002, n. 5424; Cass. 23/05/1995, n. 5644; Cass. 31/05/1988, n. 3704). Le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono differire la dazione della caparra, in tutto od in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma in tal caso non si producono gli effetti che l'art. 1385, secondo comma, cod. civ. ricollega alla consegna, in conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo (Cass. 24/04/2013, n. 10056; Cass. 09/08/2011, n. 17127; Cass. 07/06/1978, n. 2870). La norma in questione presuppone, dunque, l'avvenuto integrale versamento della caparra e, a partire da esso, configura lo strumento di tutela del contraente non inadempiente, che consiste nel diritto di recedere dal contratto trattenendo la caparra, ovvero di recedere ed esigere il doppio della caparra, a seconda della posizione assunta nel contratto".


Lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sentenza, 27 ottobre 2025, n. 28365

La diffusione di una policy aziendale che informi preventivamente i dipendenti sulla possibilità di effettuare controlli sugli strumenti informatici in caso di anomalie, costituisce di per sé una corretta informativa ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e legittima quindi l’accesso ai dispositivi in uso di un dipendente e la rilevanza probatoria ai fini di un procedimento disciplinare.


Lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sentenza, 27 ottobre 2025, n. 28367

E’ gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede un’attività extra-lavorativa, affatto occasionale, potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 24 ottobre 2025, n. 28272

Ricorso incidentale – giudizio di legittimità – Responsabilità civile e risarcimento dei danni da sinistro

In presenza di motivi di ricorso incidentale che impongono un riesame della dinamica del sinistro e dei correlati profili di responsabilità, il giudice di legittimità deve cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di appello in diversa composizione per il nuovo esame dell'intera vicenda, compresi i profili di responsabilità e la parametrazione dei danni.


Diritto societarioTribunale di Brindisi, Sentenza, 23 ottobre 2025

Contratto di affitto di ramo d’azienda – Deposito cauzionale – Sequestro preventivo

Il Tribunale afferma che le somme che il proprietario affittante ha ricevuto a titolo di deposito cauzionale non possono essere trattenute né in caso di fallimento dell’affittuario né in caso di sottoposizione del suo patrimonio a sequestro nell’ambito di procedimento di prevenzione. È pertanto legittimo il decreto ingiuntivo che ordina l’immediato pagamento all’amministratore giudiziario dell’ammontare in deposito.

Nel caso di specie, come previsto dall’articolo 64 del Codice antimafia (D.lgs. n. 159/2011), in caso di sequestro successivo al fallimento, i beni della massa attiva, ivi compresi i crediti verso terzi, sono stati trasferiti alla gestione dell’amministratore giudiziario, mentre i crediti dei terzi verso il soggetto dichiarato fallito e i cui beni sono stati sottoposti a sequestro sono stati ritenuti assoggettati al procedimento di verifica di buona fede previsto dagli articoli 57 e ss. del Codice antimafia.


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 20 ottobre 2025, n. 27923

Richiesta di risarcimento dei danni a seguito di lesione accidentale in spogliatoio scolastico – presupporti per la sussistenza della responsabilità

La Suprema Corte afferma che, al fine di stabilire se sia stata raggiunta, o meno, la prova della non imputabilità dell'evento dannoso – esonerativa della responsabilità ex art. 1218 c.c. a carico dell’M.I.U.R.– viene in rilievo, innanzitutto, "l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica" (Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2013, n. 13457, Rv. 626650-01), essendosi, in particolare, precisato che "il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza", e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è "tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere" (Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2334, Rv. 647926-01; negli stessi termini pure Cass. Sez. 3, ord. 24 gennaio 2024, n. 2394, non massimata, peraltro relativa ad un caso di lesione cagionata ad un alunno volontariamente – e non, come nella specie, accidentalmente – da un altro).