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Revocatoria fallimentare - presupposti
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 15 novembre 2025, n. 30176
I conti anticipi, utilizzati dalle banche come evidenza contabile per finanziamenti su anticipazioni, non generano rimesse solutorie. Tuttavia, quando tali conti sono collegati funzionalmente a un conto corrente ordinario, gli accrediti annotati nel conto anticipi, al momento dell'incasso da parte della banca, possono contribuire a ridurre l'esposizione debitoria del cliente e sono, quindi, revocabili ai sensi dell'art. 67 L. Fall., comma 2, lett. b.