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Opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Fallimento – decorrenza interessi su somma ingiunta

Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 01 dicembre 2025, n. 31340

In caso di revoca del decreto ingiuntivo in ragione della riduzione della pretesa creditoria azionata in via monitoria, gli interessi sulla somma così determinata decorrono dalla data della pronuncia, tale essendo il momento in cui il credito diviene esigibile, salvo che siano indicati specifici elementi per i quali la liquidità del credito possa riferirsi ad epoca diversa ed anteriore. La Suprema Corte afferma, quindi, che gli interessi decorrono dal momento in cui la sentenza diventa esecutiva, dal momento che il nuovo importo accertato dal Giudice fa scattare l'obbligo di pagamento, rendendo il credito esigibile e producendo gli interessi a partire da tale momento.

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