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Diritto di recesso dei soci – deliberazione e votazione

Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 14 novembre 2025, n. 30133

Il socio che ha concorso all’effettuazione di un’operazione complessa non può recedere anche se non vota la delibera con la quale l’operazione si conclude. La Suprema Corte afferma ciò, interpretando l’art. 2437, primo comma, c.c., per cui il diritto di recesso spetta solo ai soci che non hanno concorso alla deliberazione, ma il “concorso” non si esaurisce nel voto espresso in assemblea; esso può manifestarsi anche attraverso la partecipazione sostanziale a un’operazione più ampia e articolata: se il socio ha contribuito alla realizzazione di un progetto unitario noto fin dall’origine, il diritto di recesso gli è precluso, anche se si è astenuto o non ha partecipato alla votazione nella delibera finale.

Cassazione civile., sez. III, Ordinanza, 15 novembre 2025, n. 30166