Segnaliamo la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale viene disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021 in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. La decisione è stata assunta in quanto risultano ancora in essere gli interventi per il superamento del contesto di criticità e la necessità di adottare le opportune misure volte all’organizzazione e realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione nonché di quelli diretti ad assicurare una compiuta azione di previsione e prevenzione. Il provvedimento è stato pubblicato nella a Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021.
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile c.a., il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che introduce "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19" , entrato in vigore da oggi 23 aprile 2021. Il provvedimento dispone, innanzitutto, la proroga dello stato di emergenza , dal 30 aprile al 31 luglio 2021 (articolo 10) ed, inoltre, prevede, dal 1 maggio fino al 31 luglio 2021, l’applicazione delle nuove misure, ad eccezione di quelle concernenti: gli spostamenti, le attività dei servizi di ristorazione, gli spettacoli e lo sport all’aperto che trovano, invece, attuazione a partire dal prossimo 26 aprile. Le disposizioni del provvedimento in oggetto aggiornano le misure contenute nel D.P.C.M. 2 marzo 2021 che, ove non modificato, continua a trovare applicazione. Di seguito una sintesi delle principali misure del nuovo quadro regolatorio delineato dal provvedimento in esame. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 11) - LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA Prorogati fino al 31 luglio 2021, i termini allegato 2 del provvedimento in esame. In particolare: l’obbligo di cui all’articolo 83 del D.L. n. 34/2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio ( Allegato 2 , punto n. 23); le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata , prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile ( Allegato 2 , punto n. 24). Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 1) Dal 1 maggio al 31 luglio misure previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 dal prossimo 26 aprile, tornano ad essere applicabili le prescrizioni previste per la zona gialla nei territori che ne rispetteranno i relativi requisiti e tornano conseguentemente ad essere consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome, che si collocano nelle zone bianca e gialla. Misure relative agli spostamenti (articolo 2) Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti , oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 , disciplinate dall’art. 9 del decreto in esame, attestanti rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l’effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo. Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore (articolo 3) Dal 26 aprile Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. Attività dei servizi di ristorazione (articolo 4) Dal 26 aprile 2021,zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena , nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e con le modalità previste dal D.P.C.M. del 2 marzo e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dal 1° giugno 2021, nella zona giallaservizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso , con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18 , rispettando i limiti e con le modalità previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati. Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi (articolo 5) Dal 26 aprile 2021zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesisale da ballo, discoteche e locali assimilati. Piscine, palestre e sport di squadra (articolo 6) In zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, dal: 26 aprile 2021 è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto; 15 maggio 2021 sono consentite le attività delle piscine all’aperto ; 1° giugno 2021 sono consentite le attività delle palestre . Fiere, convegni e congressi (articolo 7) Dal 15 giugno, in zona giallaconsentito lo svolgimento in presenza delle fiere, rispettando i limiti e con le modalità previste dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021consentiti i convegni e i congressi. Centri termali e parchi tematici e di divertimento (articolo 8) Dal 1° luglio 2021 D.P.C.M. 2 marzo 2021 e dai Protocolli e dalle Linee guida ad esso allegati, le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento. Certificazioni verdi COVID-19 (articolo 9) Il decreto prevede, nelle more delle disposizioni attuative del certificato verde interoperabile europeo, per la libera circolazione all’interno dell’Unione, l’ introduzione, sul territorio nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 . Tali certificazioni sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo avrà una validità di 48 ore. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
NUOVE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 8) I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono richiedere: il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021; l’Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. L’accesso ai predetti trattamenti è consentito senza il riconoscimento di un contributo addizionale. I lavoratori beneficiari dei trattamento sono quelli in forza alla data di entrata in vigore del decreto in commento (23.3.2021). Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto Sostegni. In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale data è posteriore a quella “ordinaria” che fissa la scadenza per l’invio dei dati all’INPS entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Decorsi tali termini il pagamento rimarrà a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda, invece, la concessione dei trattamenti, le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps sia con le modalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 (pagamento anticipato da parte del datore). BLOCCO DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI (ART. 8, commi 9, 10 e 11) E’ previsto il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n.223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per i soli datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale Covid-19, è stato previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tali ammortizzatori. Il divieto di licenziamento non si applica: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi; i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' (ART. 15) E’ stata prorogata sino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile. la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di non creare un vuoto normativo in considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 481, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha esteso la disciplina normativa di tutela dei lavoratori fragili al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI (ART. 16) L’indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, anche in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE (ART. 17) E’ stata prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare o prorogare - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - i contratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi. Le deroghe hanno efficacia a far data dal 23.3.2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT (ART. 10) Sono state previste particolari indennità per le seguenti categorie: lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 15 e 15 bis del D.L. n. 137/2020 (comma 1) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2) dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 5) lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (commi 3 e 4) lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 6) Alleghiamo Decreto Legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni) Slides Ministero del Lavoro Slides Presidenza del Consiglio dei Ministri
Con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 il Governo ha introdotto anche interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. In particolare: il genitore di figlio convivente minore di sedici anni , lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile , il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di quattordici anni , alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i predetti periodi di astensione , è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 , e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni , uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto , al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di 14 anni, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 30 giugno 2021, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta di venerdì 12 marzo 2021, un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19. In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021. Il testo prevede: Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione; dal 15 marzo al 6 aprile 2021 , l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona; dal 15 marzo al 6 aprile 2021 , la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal D.L. n. 19/2020, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave; dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021 , nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale , ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca , si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa . In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.
D.P.C.M. DEL 02.03.2021
in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo , il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
Il contenuto del documento che si allega presenta alcune novità mentre mantiene inalterata la struttura per quanto riguarda le mire da adottare rispetto ai lavoratori dove viene richiamato il protocollo condiviso del 24.04.2020 (che si allega per maggiore comodità).
Ecco le novità salienti:
Attività commerciali: i n tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.
Servizi alle persona: n elle zone rosse , saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.
Spostamenti all’estero: si rinvia alla relativa disciplina; si segnala l’ampliamento dei paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”;
Musei, teatri, cinema ed impianti sportivi: n elle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo , sempre nelle zone gialle , è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo , nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema , con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.
Scuola
Zone rosse: dal 6 marzo , si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado , comprese le scuole dell’infanzia ed elementari . Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica : nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni; nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla , pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
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Legge di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe – novità in ambito di diritto del lavoro
conversione, con modificazioni, del D.L. n. 183/2020 (c.d. Milleproroghe )
Ecco le principali novità in ambito di diritto del lavoro:
sospensione sino al 30 giugno 2021 della decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria .
differiti al 31 marzo 2021 i termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19, nonché i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento del saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.
proroga, per l'anno 2021 , della possibilità, in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge, di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.
proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 19) ed i n particolare:
dell’obbligo di cui all’articolo 83 del D.L. n. 34/2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (Allegato 1, punto n. 13);
le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata , prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (Allegato 1, punto n. 29).
stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (articolo 22-sexies) spettante per i redditi oltre i 28.000 euro e fino a 40.000 euro, introdotta dall'articolo 2 del D.L. n. 3/2020.
È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, la Legge n. 178/2020 riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma principale è l’articolo 1, formato da 1150 commi. Ampio il ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese. Vediamo qui di seguito in sintesi le novità in materia di LAVORO : Rinnovo dei contratti a tempo determinato Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.. Se il datore di lavoro ha già fruito di questa possibilità sotto il vigore del Decreto Agosto, non potrà più farlo. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che il 31/03/2021 è la data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi. Proroga CIG Covid I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra: Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste. Il comma 306 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile. Con il comma 304 è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati: - dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile; - in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso; - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi). Lavoratori fragili Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35 Il comma 10 modifica - per il biennio 2021 e 2020 - la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Sgravio contributivo per l’assunzione di donne I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012. Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto). Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Rientro al lavoro delle madri lavoratrici Il comma 23, al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l’anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire le modalità di attribuzione delle suddette risorse. Congedo paternità Il comma 25 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale. Con il comma 363 viene, invece, elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021. Il comma 364 dispone, inoltre, che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Infine in materia di pensioni in sintesi le novità: al comma 336 si prevede la proroga di Opzione donna, mentre al comma 339 si confermata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale; il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; il comma 350 stabilisce che nel contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa. Informiamo altresì che sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato, il Decreto Legge n. 183/2020 disposizioni urgenti in materia di termini legislativi , di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. L’ allegato 1 , al Decreto Milleproroghe, contiene una lista di disposizioni legislative relative all’emergenza epidemiologica, i cui termini sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 , convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2020 è stata pubblicata la legge 18 dicembre 2020, n. 176, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori . La legge recepisce anche i contenuti dei decreti-legge nn. 149, 154 e 157, c.d. Ristori bis, ter e quater, che vengono abrogati , ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza. Si evidenziano i seguenti aspetti maggiormente rilevanti in tema di lavoro e previdenza: in tema di trattamenti di integrazione salariale, la legge prevede: la concessione di ulteriori trattamenti di CIG, ordinaria, in deroga e di assegno ordinario esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per un massimo di sei settimane, con il pagamento - tranne determinate esclusioni - del contributo addizionale previsto dalla normativa vigente (art.12, c. 1-8); la possibilità di applicare tali trattamenti per i periodi dal 13 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 ai lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro al 9 novembre 2020 (artt. 12-bis e 12-ter); in materia di sgravi contributivi è sancito: un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto in oggetto (art. 12, c. 14-17); la proroga per il 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (art. 15-bis, c. 12 e 13); in materia di licenziamenti: viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi, con sospensione delle procedure in corso, per i datori di lavoro che non fruiscono integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconosciuti per periodi dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti (art.12, c. 9-11). in tema di sostegno economico a particolari lavoratori: viene riconosciuta l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro in favore di diverse categorie di lavoratori e a specifiche condizioni: ai lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra i l 1°; gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 ( 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3); lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori ( 15, c. 1 e 2, e 15-bis, c 1); ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3); ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di specifici requisiti( 15, c. 1 e 5, e 15-bis, c. 1 e 5); ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 29 ottobre 2020 ( 15, c. 3) o al 30 novembre 2020 (art. 15-bis, c. 3); agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 30 novembre 2020 ( 15, c. 1 e 3, e 15-bis, c. 1 e 3); in materia di conciliazione vita-lavoro: viene esteso l'ambito di applicazione del diritto al lavoro agile o ad un congedo straordinario riconosciuto in favore dei genitori lavoratori dipendenti per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente fino a 16 anni (in luogo dei 14 precedentemente previsto) e introducendo l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (art. 22); si definisce - limitatamente alle regioni ad alto rischio epidemiologico e nei soli casi in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile - un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura (art. 22-bis). in tema di inserimento dei lavoratori disabili: le imprese sociali vengono inserite tra i soggetti con i quali è possibile stipulare convenzioni ex art. 14 dlgs 276/03 al fine di favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori disabili, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro. L’assunzione da parte dell’impresa sociale della persona disabile diventa utile ai fini della copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti ai sensi della legge 68/99 (art. 1-septies); in materia previdenziale la conversione in legge: sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.13). Tale sospensione è estesa, ad eccezione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL, anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone (art. 13-bis). Si allega il testo integrale della norma.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 3 novembre 2020 in vigore dalla data del 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 , in sostituzione di quello del 24 ottobre 2020. Gialla nella quale rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Sardegna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Veneto, province di Trento e di Bolzano; Arancione quella giudicata di "criticità medio alta", dove si trovano Puglia e Sicilia; Rossa, quelle con "criticità alta", dove rientrano Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Sono state introdotte disposizioni che si estendono a tutto il territorio nazionale e restrizioni specifiche in base alle zone predette. Per quanto riguarda le imprese, ecco alcune delle norme in sintesi: valide su intero territorio (e zone gialle) divieto di spostamento dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo, se non "per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute". In allegato l’autocertificazione da usare; raccomandazione al più ampio uso dello smart working per le attività lavorative e professionali, sia nel privato sia nel pubblico impiego; le attività produttive industriali e commerciali, continuano l’attività nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e Parti sociali; sospensione dei servizi di ristorazione – bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie – dalle 18 alle 5; capienza al 50% per il trasporto pubblico locale e il servizio ferroviario regionale. valide nelle zone arancione : oltre alle misure che si applicano per le zone gialle, è previsto: divieto di spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, alvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza, con la raccomandazione di "evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune". In allegato l’autocertificazione da usare; chiusi, 7 giorni su 7, bar e ristoranti. L'asporto è consentito fino alle 22, nessuna restrizione per le consegne a domicilio. valide nella fascia rossa vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. In allegato l’autocertificazione da usare; chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni; chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici. Per ogni altra misura introdotta, alleghiamo i “cartelli” riepilogativi delle varie zone, nonché il testo integrale del DPCM.
Il 29 ottobre 2020 è entrato in vigore decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. Decreto Ristori , recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (Gazzetta Ufficiale n.262 del 28 ottobre 2020, edizione straordinaria). In sintesi i contenuti delle principali disposizioni di interesse in materia di Lavoro: Nuovi trattamenti di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD: i n merito ai trattamenti di integrazione salariale, la disposizione in commento, nel confermare l’impianto normativo definito dal D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto “Agosto”, prevede il riconoscimento di un ulteriore periodo di CIGO, di Assegno Ordinario e di CIGD di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di sei settimane - collocate nell’arco temporale tra il 16 novembre al 31 gennaio 2021 - a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19; Divieto in materia di licenziamenti : l’articolo 12 proroga al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento collettivo prevedendo la preclusione di avvio di nuove procedure e la sospensione di quelle già avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data sono altresì preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure di cui all’art. 7, L. 604/1966; Decontribuzione per datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di CIG : l’articolo 12 proroga l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3, del D.L. “Agosto” per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane , fruibili entro il 31 gennaio 2021, a favore dei datori di lavoro che non richiedono i suddetti trattamenti di sei settimane; Scuole e misure per la famiglia : viene estesa la possibilità di fruire dello smart working , durante l’eventuale periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per i contatti di cui all’art. 21 bis, D.L. “Agosto”, in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16 (anziché di anni 14), anche nei casi di sospensione dell’attività didattica ; Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive : la norma dispone la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail di competenza novembre 2020, a favore dei datori di lavoro privati rientranti nei settori, soggetti alle misure restrittive di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre u.s., con attività prevalente riconducibile ai codici ATECO di cui all’Allegato 1 del Decreto in commento. Si richiama poi l’attenzione su altri interventi della norma, in particolare su: Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8) : con la disposizione in esame, la fruizione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda viene estesa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, in favore delle imprese operanti in settori economici riportati nella tabella allegata2 al decreto in esame. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa (art. 4) : la disposizione, modificando l’art. 54-ter, comma 1, del DL 18/2020, proroga, fino al 31 dicembre 2020, la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa e rende inefficaci quelle eventualmente effettuate dal 25 ottobre 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento Per il resto (disposizioni in materia di crediti e incentivi – fiscali – altre disposizioni in materia di lavoro – welfare – turismo e cultura – internazionalizzazione – giustizia) si rinvia al testo integrale della norma allegato alla presente.
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 c.a., il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 in materia di “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ””.
Il provvedimento, le cui disposizioni si applicano a partire dal 26 ottobre e sono efficaci fino al 24 novembre 2020 , sostituisce, modificando in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 , come modificato e integrato dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.
Fermi i provvedimenti non modificati, ecco in sintesi le nuove norme che sono relative:
misure di informazione e prevenzione (art. 3):
in materia di lavoro privato , la nuova raccomandazione di differenziare l’orario di ingresso del personale (comma 4) e la forte raccomandazione di utilizzare la modalità di lavoro agile (comma 5).
misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ( art. 1):
viene “fortemente raccomandato” di evitare spostamenti , con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 4);
è esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché a tutti gli esercizi commerciali l' obbligo di esporre , all'ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5);
sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento (comma 9, lett. c);
sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali , fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (comma 9, lett. l);
sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (comma 9, lett. m);
restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (comma 9, lett. n);
sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza . Tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti; nell'ambito delle amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
confermata la forte raccomandazione di svolgere anche le riunioni private (es. assemblee di condominio e assemblee societarie) in modalità a distanza (comma 9, lett. o);
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 ; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro e nei limiti ed alle condizioni di cui sopra evidenziate (comma 9, lett. ee);
restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (comma 9, lett. ff);
vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio , che resta fermo l’ obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. ll).
Con Ordinanza del Ministero della Salute, d'intesa con
Regione Lombardia, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID – 19, sono state introdotte
limitazioni agli spostamenti in
orario notturno su tutto il territorio della Regione Lombardia.
Conseguentemente, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
La sussistenza delle situazioni che consentono la
possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere
assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le disposizioni della citata Ordinanza producono i
loro
effetti dalla data
del 22 ottobre 2020
e sono efficaci fino all'adozione di un successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
DPCM 13/10/2020
In considerazione dei dati relativi alla emergenza sanitaria in corso con riferimento all’ultimo periodo e visto l’andamento probabile nell’immediato futuro, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato nella giornata di ieri nuovo DPCM in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Fermi i precedenti provvedimenti, in sintesi i punti oggetto di modifica.
Utilizzo delle mascherine
L'articolo 1 del dpcm prescrive che " è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande " . Da tale obbligo vengono esclusi coloro che fanno attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità tali da essere incompatibili con l'utilizzo della mascherina.
Novità rispetto alle disposizioni precedenti è la forte raccomandazione con riferimento all'uso della mascherina " anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi ".
Feste pubbliche e private
Le sale da ballo e le discoteche, all'aperto o al chiuso, resteranno chiuse mentre non vale lo stesso divieto per le fiere e i congressi.
Le feste sono vietate in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto ad eccezione delle cerimonie civili o religiose come i matrimoni con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida attualmente già vigenti.
Inoltre, altra vera novità, è “ … raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi " in numero " superiore a 6 " nelle abitazioni private.
Gite scolastiche e d’istruzione
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio.
Attività ludiche (con particolare riferimento ai giovani)
Sono state limitate le attività dei pubblici esercizi come Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie.
Le attività dei servizi di ristorazione sono infatti da ora consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo.
Consentita la "ristorazione con consegna a domicilio" e "d'asporto" ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21, al fine di scongiurare possibili assembramenti.
Spettacoli e manifestazioni sportive
Per tutti gli spettacoli resta inalterato il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo del rispetto della distanza di almeno un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere.
Sono vietati tutti gli eventi che implichino assembramenti in cui non sia possibile mantenere il rispetto delle distanze. E' stata lasciata la possibilità alle regioni e le province autonome di stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
La problematica relativa alla presenza del pubblico nelle gare sportive è stata risolta consentendole "con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso. Naturalmente il tutto fermo restando il rispetto della distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso.
Non sono consentite le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Solo le società professionistiche e le associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), potranno continuare a svolgere sport di contatto, sempre nel rispetto dei protocolli emanati dalle Federazioni sportive nazionali.
È stata pubblicata, sulla G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 , che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Il decreto-legge impone l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e amplia le circostanze che prevedono l'obbligo di indossarli. In particolare, a decorrere dal 08/10/2020 (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale devono essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza nonchè il ricorso alla firma di lavoro dello smart working. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l'uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre c.a., il Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Decreto è entrato in vigore il 9 settembre 2020 . Di particolare interesse, in materia di lavoro, l’articolo 5 relativo al “ Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici ”. Il citato articolo dispone che: Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici , disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al punto 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del punto 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del punto 6, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai punti 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. Il beneficio può essere riconosciuto , ai sensi del punto 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020 . Il beneficio di cui ai punti da 2 a 5 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente punto. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande In allegato il testo del provvedimento.
Il Ministero del Lavoro, congiuntamente con il Ministero della Salute, con circolare n. 13 del 4 settembre c.a., in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, ha precisato che il parametro dell’età da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2. Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) a supporto della valutazione del medico competente. Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività. All’esito di tale valutazione il medico esprimerà il giudizio di idoneità, fornendo in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute dei lavoratori e delle lavoratrici per fronteggiare il rischio Covid, riservando il giudizio di non inidoneità temporanea solo per quei casi che non consentano soluzioni alternative. La visita dovrà essere ripetuta alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura. In allegato il testo integrale della circolare.
Il Decreto Agosto ( n. 104 del 14.4.2020) apporta ulteriori
modifiche alla disciplina dei contratti a termine in periodo emergenziale. L’art. 8 modifica, ancora una volta, l’art. 93 del c.d.
Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito in legge n. 77/2020). Il comma 1 dell’art. 93 viene completamente riscritto e la
nuova disciplina prevede che fino al 31.12.2020 è possibile, in deroga all’art.
21 del d.lgs. 81/2015, rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi
e per una sola volta i contratti a termine, anche in assenza delle specifiche
condizioni previste dall’art. 19 del d.lgs. 81/2015. Ferma tuttavia la durata
massima complessiva di 24 mesi. E’ stato invece abrogato il comma 1bis dell’art. 93, che
tanto aveva fatto discutere. Tuttavia, posto che l’abrogazione vale a far data
dall’entrata in vigore del Decreto Agosto, rimane aperto il problema sui
contratti rinnovati in forza della norma ora abrogata o dei contratti che sono
stati comunque cessati durante il breve periodo di vigenza del comma eliminato. Si auspicano chiarimenti.
Alleghiamo un riepilogo delle principali novità in materia
giuslavoristica previste dal Decreto Legge 14.8.2020, n. 104 (c.d. Decreto
Agosto) Vista la formulazione non sempre chiara di alcune
disposizioni, attendiamo nei prossimi giorni le circolari esplicative di INPS e
Ministero e le procedure per la richiesta degli ammortizzatori sociali.
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”. Con tale decreto, a seguito della proroga dello stato di emergenza disposta con Delibera del Consiglio dei Ministri 29 Luglio 2020 , vengono spostati tutti i riferimenti normativi che riguardano i termini per lo stato di emergenza, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 . Il decreto prevede, inoltre, la proroga al 15 ottobre 2020 dei termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell’allegato 1 del decreto stesso (ad eccezione della disposizione di cui al numero 32 dell’allegato stesso). I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020. In particolare, la proroga delle disposizioni relative al lavoro agile riguarda: Art. 39 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) - Disposizioni in materia di lavoro agile (n. 14 dell'Allegato 1): termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex art.3, co. 3, Legge n. 104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di smart-working per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa Art. 90, co. 1, 3 e 4 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) – Lavoro agile nel settore privato (n. 32 dell’Allegato 1): termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché per l ’invio semplificato della comunicazione telematica del lavoro agile , di cui all’art 90 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Il diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i genitori con figli minori di 14 anni viene invece prorogato al 14 settembre 2020
È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Si richiama l’attenzione in particolare sull’attuale formulazione dell’art. 93, anche a seguito dell’inserimento del comma 1bis. Il testo della norma è il seguente: << 1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 .>> La norma, per il contenuto letterale della stessa e anche alla luce delle prime interpretazioni, parrebbe avere introdotto una “proroga automatica e di legge” senza alcuna considerazione in merito all’eventuale persistenza, caso per caso, della ragione di temporaneità che aveva portato il datore di lavoro a ricorrere al contratto a termine. Sebbene tale proroga possa essere condivisa per il contratto di apprendistato – per la natura formativa dell’istituto, che già prevede peraltro altre cause sospensive (es. malattia e infortunio) che spostano il termine finale del contratto – sul rapporto di lavoro a tempo determinato la regola introdotta, per come in prima battuta formulata, può aprire la scena a diverse situazioni critiche. Per citarne alcuni a titolo di esempio: nel caso di contratti a termine per ragioni sostitutive per i quali la ragione è venuta meno (rientro in servizio del sostituito); situazioni di intervenuta chiusura aziendale o crisi conseguente al lockdown; perdita dell’appalto ove era impiegato il lavoratore a termine. Auspichiamo che vi siano interpretazioni chiarificatrici della norma. In assenza, il consiglio al momento è quello di valutare caso per caso le diverse situazioni per assumere una decisione confacente alle esigenze aziendali, chiaramente ponderando i possibili rischi.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.06.2020 il nuovo D.P.C.M. dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020. Riapertura attività Viene consentita la riapertura di ulteriori attività, in presenza della relativa autorizzazione di Regioni e Province autonome, quali: sale giochi, sale scommesse, sale bingo; centri benessere, centri termali; centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni; sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche. Si ribadisce che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio; Spostamenti In materia di spostamenti da e per l’estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative. Vengono poi introdotte limitazioni per i viaggi all’estero e si rinvia al contenuto del documento per il relativo dettaglio. Misure contenimento Covid Sull’intero territorio nazionale sono state confermate le seguenti misure: i soggetti con infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi al pubblico e dove non è possibile mantenere il distanziamento, fatti salvi poi diversi regolamenti in ambito regionale distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani che restano invariate e prioritarie. Datori di lavoro Per i datori di lavoro anche privati viene ribadita: la possibilità di ricorrere alla modalità del lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti presso il proprio domicilio o a distanza; il ricorso a ferie e a periodi di congedo; l’adozione di misure di sicurezza anticontagio e l’so di dispositivi di protezione individuale; le imprese sono tenute a rispettare il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali. Si allega il relativo documento pubblicato sulla G.U.
Le nuove disposizioni che sostituiscono quelle del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, producono effetto dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 . Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure di contenimento contagio sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; ne consegue la possibilità per il datore di lavoro di sottoporre a controllo della temperatura corporea il personale prima dell’accesso al luogo del lavoro e, nel caso si riscontri la sintomatologia indicata, di non consentire l’accesso; per i datori di lavoro anche privati viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” disciplinata dagli artt. 18 e 23 della Legge n. 81/2017 per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione (Lavoronews n. 67/2020) delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali. Per ogni altra disposizione, rinviamo al testo del decreto allegato.
Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile c.a., il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, recante “ Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali ”. Tra le varie misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, l’articolo 41, del richiamato Decreto, estende gli ammortizzatori sociali CIGO, FIS e CIGD , previsti dagli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18/2020, anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020 . Il medesimo articolo prevede inoltre che le domande di Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) siano esenti dall’imposta di bollo. Il Decreto dispone anche, all’articolo 18, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi per determinati soggetti. In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa in Italia: con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019 con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019 sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail. Sono state altresì introdotte misure di sostegno alla liquidità delle imprese: 1) Fondo di Garanzia per le PMI Viene rafforzato l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In sintesi, si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa: a titolo gratuito; fino a 5 milioni di importo massimo garantito; a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 . Dovrebbero essere previste le seguenti percentuali di copertura: • 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato; • 90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo. Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi. Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. • 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere. 2) Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese - Garanzia Sace a copertura di finanziamenti bancari Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI. 3) Misure per il sostegno all’export e agli investimenti delle imprese Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il Decreto introduce, con l’articolo 2, alcune modifiche all’articolo 6 del DL 269/2003 che disciplina il funzionamento dell’intervento di SACE. Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.