In data 11 novembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l a Direttiva 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2024 che disciplina il lavoro attraverso le piattaforme digitali. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1° dicembre e dovrà essere recepita entro il 2 dicembre 2026 Lo scopo della Direttiva è quello di migliorare, grazie a un maggiore controllo umano sugli algoritmi, le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali per coloro che prestano attività attraverso piattaforme digitali. Questi i temi principali: Presunzione legale semplice : La Direttiva chiede agli Stati membri di introdurre nei propri ordinamenti una presunzione legale semplice di subordinazione quando si ravvisino elementi che indicano controllo e direzione conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore in ciascun Stato membro, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. La presunzione non comporterà l’automatica conversione del rapporto, ma potrà essere utilizzata dai lavoratori e dalle autorità vigilanti in sede di accertamento o contenzioso. Spetterà poi alla piattaforma di lavoro digitale, in caso di contenzioso, confutare la presunzione legale e dimostrare che il rapporto contrattuale non è un rapporto di lavoro subordinato. Trattamento dati e gestione dell’ algoritm o: Ciascuna piattaforma dovrà adottare specifiche misure per garantire trasparenza e controllo umano nei processi decisionali automatizzati. La direttiva, oltre a normare specificatamente il trattamento dei dati, riconosce ai lavoratori mediante piattaforma digitale il diritto ad interloquire con una persona di riferimento per ricevere spiegazioni in merito al funzionamento dei sistemi di monitoraggio automatizzati e i relativi processi decisionali. Valutazione di impatto per le piattaforme : Le piattaforme digitali dovranno procedere ogni due anni alla valutazione d’impatto delle decisioni prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati in grado di incidere sulle condizioni di lavoro. Tutele contro il licenziamento : Il recesso dal rapporto non potrà essere intimato dalla piattaforma digitale per fatti riconducibili all’esercizio dei diritti previsti dalla direttiva. Promozione della contrattazione collettiva : Gli Stati membri, fatta salva l’autonomia delle parti sociali, e tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, dovranno adottare misure adeguate a promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforme digitali e agevolare l’esercizio dei loro diritti relativi alla gestione algoritmica.
La legge di bilancio 2025 non ha ancora completato il proprio iter.
Qui di seguito la sintesi dei principali temi in tema di lavoro, welfare e pensioni.
Fringe benefit : innalzamento del limite di esenzione da € 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a € 1.000 per gli altri lavoratori dipendenti; è altresì prevista una maggiorazione degli importi in favore dei nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 Km.
Taglio del cuneo fiscale : Il disegno di legge rende strutturale il taglio del cuneo fiscale – contributivo e lo estende con una nuova formula ai redditi sino a € 40.000. La misura, consistente in un taglio delle aliquote contributive per redditi sino a € 35.000, ha scontato un effetto parzialmente negativo in quanto l'aumento dell'imponibile, conseguente agli aumenti in busta paga, ha comportato un leggero aumento delle tasse da pagare con un effetto scalone per i redditi vicini alla soglia degli € 35.000. Per evitare tale effetto, è stata prevista non solo la messa a regime della misura, ma anche una nuova formula per l'applicazione. Fino a € 20.000 di reddito, il riconoscimento di un bonus non tassabile che varia in funzione del guadagno: 7,1% fino a € 8.500, 5,3% tra € 8.500 e € 15.000, 4,8% tra € 15.000 e €20.000. Superato questo importo si passa ad un meccanismo di detrazioni aggiuntive che vanno riconosciute in busta paga: € 1.000 tra € 20.000 e € 32.000, e poi un decalage fino a € 40.000.
Aliquote Irpef: L’ accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF diventa strutturale. L'imposta sul reddito delle persone fisiche viene determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili. Sono previste tre aliquote per scaglioni di reddito: fino a € 28.000, 23%; da € 28.000 a € 50.000, 35%; da € 50.000, 43%. E’ stabilizzato l’innalzamento della base delle detrazioni sul lavoro da € 1.880 a € 1.955.
Adeguamenti addizionali IRPEF: Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF, è differita al 15 aprile 2025 il termine in base al quale regioni e comuni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF.
Detrazioni: Chi ha un reddito tra gli € 75.000 ed € 100.000 può avere detrazioni fino a un massimo di € 14.000, che si riducono ad € 8.000 per i redditi oltre gli € 100.000. Per chi non ha figli la cifra è dimezzata ed aumenta per un determinato coefficiente in base al numero dei figli o per chi ha figli con disabilità. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui per la casa fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni prevista dalla manovra.
Congedi parentali: per sostenere le famiglie con figli minori è previsto un rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali:
- per i Lavoratori che hanno cessato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023, a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60% prevista a legislazione vigente;
2. per i Lavoratori che hanno cessato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Decontribuzione lavoratrici madri: decontribuzione in favore delle lavoratrici madri, ma l’importo andrà definito mediante decreto dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio. E’ prevista l’estensione alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino ai dieci anni del figlio più piccolo e, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino ai 18 anni del figlio più piccolo. L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di € 40.000 su base annua.
Bonus nuove nascite: per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a € 1.000, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere una condizione economica con valore ISEE non superiore a € 40.000 annui. Il contributo non concorre alla formazione del reddito.
Bonus asili nido: Proposta l’esclusione dell’assegno unico dal computo dell’ISEE per la determinazione del bonus asilo nido e relative forme di assistenza domiciliare. Per quanto concerne poi il supporto al pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido in favore di bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, viene novellato l’art. 1, comma 355, della L. 232/2016 sopprimendo la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione di 2.100€ del buono.
Premi produttività : anche per il triennio 2025 - 2026 - 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa sarà pari al 5%
Fringe benefits per neo assunti: Per i neoassunti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 , titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000 nell’anno precedente all’assunzione, che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 km tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro, è previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione o manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti a tempo indeterminato non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito entro il limite complessivo di € 5.000 annui. L’esenzione non rileva ai fini contributivi e ai fini ISEE.
Fringe benefits per i restanti lavoratori: La deroga all’art. 51, comma 3, del TUIR è prorogata anche per il triennio 2025 - 2026 - 2027. Trova conferma la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di € 100, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate e rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale o per gli interessi del mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite di mille euro è innalzato a duemila per i lavoratori con figli alle medesime condizioni del 2024.
Stock option deducibili all’assegnazione: per i piani di stock option avviati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, la deduzione dei componenti negativi è rinviata al momento dell’avvenuta assegnazione sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale sia con azioni di altre società del gruppo.
Agevolazioni fiscali straordinari e notturno: Al fine di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, è previsto per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per i lavoratori del comparto del turismo e stabilimenti termali, titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a € 40.000 nel periodo d'imposta 2024, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Super deduzione costo del lavoro: Confermata anche la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di incrementi occupazionali netti.
Incentivi per il rilancio occupazionale: Viene disposto il rifinanziamento della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024 e degli esoneri contributivi del DL Coesione per giovani; donne e la ZES unica Mezzogiorno con risorse ripartite dal 2024 al 2027.
Pensioni minime: Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo nel 2025 ci sarà un incremento del 2,2% e dell'1,3% nel 2026. Quest'anno scadeva l'aumento del 2,7% previsto con la legge di Bilancio per il 2024. Le pensioni arriveranno a 617,9 euro dai 614,77 attuali perché la base di calcolo è quella precedente all'aumento del 2,7% dato l'anno scorso maggiorata con il recupero dell'inflazione pari all'1%.
Incentivo al mantenimento in servizio: I lavoratori con i requisiti per l’accesso a Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi oltre al periodo di finestra mobile) che decidessero di restare al lavoro «possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico» e riceverli in busta paga. Il datore di lavoro li verserà nella retribuzione e sarà esonerato dal versamento di questa quota all’Inps.
Niente perequazione per pensionati residenti all' estero: Nel 2025 non ci sarà il recupero dell'inflazione per le pensioni dei residenti all'estero a meno che non siano assegni fino al trattamento minimo.
DDL Lavoro
Il DDL Lavoro (o Collegato Lavoro) non ha ancora completato il proprio iter.
Qui di seguito la sintesi dei principali temi.
Assenza ingiustificata e dimissioni del Lavoratore: L’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre 15 gg è considerata equivalente alle dimissioni e pertanto il Lavoratore non potrà accedere al trattamento NASPI. Inoltre, è stato introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’Ispettorato del lavoro l’assenza; l’Ispettorato potrà quindi la veridicità della comunicazione. Le dimissioni non opererebbero se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Somministrazione di lavoro : l’esclusione dal computo dei limiti quantitativi (attualmente pari 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti ) dei lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni) ed eliminazione del limite di 24 mesi della missione presso l’utilizzatore di un lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione.
Periodo di prova : fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato viene fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, con un minimo di 2 gg di durata e un massimo di 15 gg di durata per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e con un minimo di 2 gg di durata e un massimo di 30 gg di durata per i contratti con durata superiore a 6 mesi e inferiori a dodici mesi.
Smart working: mantenuto l’obbligo del datore di lavoro di comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori con contratto in smart sworking e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Lavoro subordinato e cassa integrazione: viene introdotta la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Durante lo svolgimento di tale attività il Lavoratore non avrà diritto al trattamento di integrazione salariale.
Apprendistato: E’ prevista l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante ed è altresì prevista la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.
Interpretazione autentica per attività stagionali viene effettuata una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, in materia di attività stagionali individuate da decreto (Dpr del 1963) in alternativa alla contrattazione collettiva. In pratica, oltre ai cosiddetti “stagionali, con la norma approvata alla Camera si specifica che rientrano nelle attività stagionali “ le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl, inclusi quelli già vigenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. “
Contratto a causa mista: E’ prevista l’introduzione di un contratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.
Conciliazioni telematiche : viene introdotta la procedura semplificata per le conciliazioni di lavoro con modalità telematica.
È stata pubblicata in G.U. la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante «misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», con entrata in vigore dal 9 ottobre 2024 . Segnaliamo die novità rinviando poi al testo del documento ogni analisi ed approfondimento: possibilità per i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale , di adottare il regime di ravvedimento, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive; bonus Natale per i dipendenti, consistente in un bonus una tantum di 100 euro per i dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, con coniuge e almeno un figlio a carico.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , di concerto con il Ministero del Lavoro, ha emanato il Decreto 25 giugno 2024 , contenente le modalità di attuazione dell’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 relative alla super deduzione per le nuove assunzioni pari al 120% o al 130% in caso di assunzioni di lavoratori meritevoli di maggior tutela . La citata disposizione stabilisce, a favore dei titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché un'ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del citato Decreto Legislativo n. 216/2023. Il Decreto in esame delinea l’ambito soggettivo, la determinazione dell’incremento occupazionale, nonché le modalità di calcolo della maggiorazione. Ai fini dell’incremento occupazionale rileva anche la trasformazione di contratti da tempo determinato a indeterminato.
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024, il Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Tra le novità presenti, alcune riguardano la materia lavoro, in particolare la disciplina dei contratti a termine sia nel privato sia nel pubblico impiego. L’articolo 11 del decreto legge ha modificato l’articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato. Prima dell’intervento legislativo, il risarcimento del danno nei casi di illegittimità del termine, poteva essere ricompreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; il Decreto Legge ha integrato la predetta disciplina attribuendo al giudice chiamato a quantificare l’indennità onnicomprensiva la facoltà di elevare il trattamento risarcitorio oltre il limite massimo di 12 mensilità quando il lavoratore fornisce la dimostrazione di aver subito “un maggior danno”. Nel caso del lavoro pubblico, il Decreto Legge è intervenuto modificando l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 , determinando espressamente l’entità del risarcimento da riconoscere al lavoratore in caso di abuso nell’utilizzo del contratto a termine - indennità risarcitoria ricompresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR - avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto, e fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno.
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, la Legge n. 95 del 4 luglio 2024 di conversione con modificazioni, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. Si ricordano, di seguito, le disposizioni in materia di lavoro e previdenza, di maggior interesse per le aziende: Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (Art. 21) Bonus giovani (Art. 22) Bonus donne (Art. 23) Bonus ZES – Zone Economica Speciale (art. 24) Si ricorda che, per la concreta operatività degli incentivi, occorrerà attendere: i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; l’autorizzazione della Commissione Europea (ad eccezione del bonus donne); le relative circolari operative dell’INPS.
Definite nuove definizioni della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024, il decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 con disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione con i seguenti principiali obiettivi: sostenere l’autoimpiego e promuovere l’occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno; investire sulle competenze, anche per i lavoratori in esubero delle grandi aziende in crisi; valorizzare le opportunità della tecnologia, con nuove azioni sulla piattaforma SIISL. Tra le misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno si evidenziano, in particolare: il bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi; un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno; il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti. Da segnalare anche le due specifiche misure di sostegno all’autoimprenditorialità e alla libera professione ai fini della promozione dell’inclusione e dell’inserimento lavorativo. Si tratta delle due misure previste agli art. 17 e 18 del decreto “Autoimpiego Centro Nord“ e “Resto al SUD 2.0“. Entrambe supportano, con voucher e contributi a fondo perduto, l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, da parte di giovani under 35; disoccupati da almeno 12 mesi; donne inoccupate, inattive e disoccupate; disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del programma GOL.
Il Consiglio dei Ministri il 30 aprile ha approvato il D.L. 79/2024 che apporta alcune significative modifiche alla normativa in tema di appalti privati e pubblici, al fine di contrastare il lavoro irregolare. In particolare, il Decreto prevede, in caso di appalto superiore a 70.000 euro, che il committente, prima della fine dei lavori, dovrà ottenere dall’impresa di costruzioni l’attestazione della congruità del costo della manodopera sull’opera complessiva. In sostanza, il committente dovrà verificare che l’impresa edile sia regolare o abbia regolarizzato le posizioni “ in nero ” prima di procedere al saldo dei lavori; in mancanza, sarà soggetto a una sanzione amministrativa. La norma, però, non è una novità. Già prima d’ora il Decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021 aveva introdotto l’obbligo di verifica di congruità per gli appalti privati in caso di lavori superiori a 70.000 euro, mentre con la L. 56/2024 di conversione del Decreto PNRR era stata prevista, in caso di appalti superiori a euro 150.000, la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro a carico del committente in caso di omissione dell’anzidetta verifica. Quindi il Decreto Coesione ha allineato la soglia minima (euro 70.000) prevista per l’obbligo di verifica a carico del committente sia negli appalti privati che in quelli pubblici. Si ricorda che il Decreto PNRR aveva anche rivisto le sanzioni per l’impiego di lavoro irregolare e reintrodotto le fattispecie penali e, in particolare è previsto: l’aumento al 30% della sanzione pecuniaria in caso di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato; la pena dell’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro in caso di esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di lavoro; la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 900 euro a 4.500 euro in caso di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
È stata pubblicata, sul Suppl. Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Questi gli articoli di particolare interesse per quanto riguarda la materia lavoro: articolo 29 – disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare: benefici normativi e contributivi: restano immodificate le nuove disposizioni che riguardano le condizioni di rilascio del DURC e di riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro. Il presupposto resta l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Confermata anche la possibilità – introdotta con il decreto – di riconoscere i benefici anche alle imprese non in regola, purché intervenga una successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori; novità in materia di appalti: per il personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Confermata l’ipotesi di estensione dell’obbligo di solidarietà retributiva e contributiva in capo al committente anche a tutte le ipotesi di utilizzazione illecita per somministrazione abusiva o in caso di appalto e di distacco illeciti. Le sanzioni connesse agli adempimenti vengono aumentate del 30 e 20 per cento; aumento delle sanzioni e ripenalizzazione: tra le altre disposizioni confermate, quelle che riguardano l’assetto sanzionatorio penale e amministrativo delle esternalizzazioni di manodopera nuovamente ripenalizzate. Elevata dal 20% al 30% gli importi sanzionatori indicati dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) in caso di impiego di lavoratori “in nero”; lista di conformità: previo consenso del datore di lavoro, le aziende nei confronti delle quali non emergano irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, potranno essere iscritte in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente. I datori di lavoro in possesso di detto attestato non saranno sottoposti, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle materie oggetto di accertamento, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL: verifica della congruità della manodopera: nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono stabilite altresì sanzioni in caso di violazioni; appalti pubblici e privati per la realizzazione di lavori edili: è stata riscritta la disciplina del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cd. Patente a crediti). La patente sarà obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. articolo 30 – misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo: al fine di rendere più conveniente l’emersione del lavoro sommerso, viene prevista così l’inapplicabilità della sanzione per omissione contributiva ove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato in unica soluzione entro 120 giorni. Inoltre, nell’ipotesi di evasione contributiva, vengono allungati i tempi entro i quali il contribuente che procede alla denuncia spontanea può procedere con il versamento. Nel caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, viene previsto il versamento di una sanzione civile ridotta nella misura del 50% di quella prevista per i casi di omissione o evasione, a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso è ammesso il pagamento in forma rateale, con accesso alla riduzione della sanzione col versamento della prima rata, e per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura ordinariamente applicabile. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati. articolo 31 – ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro: è previsto un potenziamento del personale ispettivo.
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Novità materia di lavoro Di particolare importanza, per quanto riguarda la materia lavoro, quanto previsto al comma 4-bis dell’articolo 18: la proroga al 31 dicembre 2024 delle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” per avviare un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi qualora non siano presenti dei casi previsti dalla contrattazione collettiva. Come già si era anticipato, non c’è stata alcuna proroga della disciplina dello smart working che, dopo il prossimo 31 marzo 2024, torna alla normativa pre-pandemica. Procedure concorsuali Il provvedimento contiene la proroga al 31.12.2024 della norma che consente all’imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi di depositare, in luogo della documentazione richiesta dal CCII, una dichiarazione sostitutiva. La disposizione è volta a favorire l’accesso degli imprenditori alla procedura di composizione attraverso la semplificazione degli obblighi documentali cui deve adempiere l’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto indipendente. Stop al divieto di aggiornamento dei canoni di locazione per gli immobili locati dagli Enti locali Termina il lunghissimo periodo di mancato aggiornamento dei canoni di locazione degli immobili condotti dagli Enti locali. Dal 2012 è stata, infatti, di anno in anno prorogata la norma di cui all’art. 3 comma 1 del D.L. 95/2012, nella quale era espressamente previsto che, in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, non si applicava al canone di locazione dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
In Gazzetta Ufficiale del 2.3.2024 è stato pubblicato il c.d. DL PNRR-bis recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “ che introduce importanti novità in diversi ambiti: assunzioni e semplificazioni burocratiche nel mondo delle Pa, della scuola, del lavoro e per le famiglie. Il testo mira ad attuare gli obiettivi del PNRR; è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione e dovrà essere convertito in legge entro due mesi. Qui di seguito le principali novità in tema di diritto del lavoro dove in particolare si vuole introdurre un percorso di premialità per i datori di lavoro che dimostrano comportamenti virtuosi nella gestione del rapporto di lavoro e una serie di misure per prevenire e contrastare il lavoro irregolare e le violazioni contributive. Durc e agevolazioni: vengono introdotte modifiche alla norma che prevede, come condizioni di rilascio del DURC e del riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro, l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, , fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali , territoriali o aziendali , laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il decreto introduce altresì la possibilità che i benefici vengano riconosciuti anche alle imprese non in regola, in caso di successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori. Appalti e somministrazione : responsabilità solidale (Art. 29, comma 2) - Il Decreto PNRR prevede che, al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. E' prevista inoltre l'estensione della responsabilità solidale del committente anche nelle ipotesi in cui l'utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco. Esternalizzazioni : vengono incrementate le attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; a tali fini segnaliamo che gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura del 30% in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Segue poi una regolamentazione delle sanzioni con specifico riguardo alla somministrazione di lavoro e l'esercizio non autorizzato dell’attività nonché nei casi di appalto e di distacco privo dei requisiti di legge o posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Lista di conformità dell’ Ispettorato: a ll'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL. Verifiche sulla congruità della manodopera in edilizia : nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. Emersione lavoro irregolare : al fine di favorire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in ambito domestico è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Patente a punti nei cantieri : a far data dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. La norma introdotta un sistema di punteggio con la previsione di decurtazioni e/o sospensioni in base agli esiti degli accertamenti e degli eventuali provvedimenti emanati per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In ogni caso la patente è sospesa in via cautelativa in caso di infortuni mortali. La reintegra dei crediti è prevista attraverso la partecipazione a corsi di formazione. L’ attestazione SOA conseguita dall’ impresa esclude dall’ applicazione del provvedimento. Contrasto alle violazioni contributive : il decreto modifica l’apparato sanzionatorio in materia contributiva previsto dalla Legge 23 dicembre 2000n. 388 al fine di favorire l’emersione e gli adempimenti spontanei. Riduzioni sono previste per le aziende in crisi, in cassa integrazione straordinaria e in tutti i casi in cui è previsto un regime di miglior favore dalla normativa. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di favorire l’adempimento degli obblighi contributivi e l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati. Orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti : nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, il decreto esclude l'applicazione della sanzione ove il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori. In tal caso sono dovuti esclusivamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, c.c. in luogo della sanzione civile precedentemente prevista , in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023, la Legge recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (L. n. 193/2023). In particolare, per quanto riguarda la materia lavoro, è da evidenziare l'art. 4 concernente l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per quanto riguarda invece l’accesso al lavoro e alla formazione professionale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.
L’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter della Legge n. 191/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto anticipi) ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR relativamente alla determinazione del valore imponibile, nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente o equiparati e assimilati, del beneficio relativo alla concessione di prestiti. Tali disposizioni stabiliscono che, in caso di concessione di prestiti, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi (calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito) e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. La nuova regola si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi). Tra le modifiche apportate vi è la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 del diritto allo smart working (articolo 18-bis) per:
Con Decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze del 29.11.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 288 dell’11 dicembre 2023 la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,50% con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
La misura del suddetto tasso si applica anche alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.
In data 6 novembre 2023 è stato presentato alla Camera il Disegno di Legge in materia di lavoro già in precedenza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 1° maggio 2023. Questi gli articoli di maggior interesse in materia di lavoro: articolo 1 – Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura articolo 2 – Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 articolo 3 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione articolo 4 – Modifiche relative ai Fondi di solidarietà bilaterali articolo 5 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro articolo 6 – Durata del periodo di prova nei contratti a termine articolo 7 – Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile articolo 8 – Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato articolo 9 – Modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni) articolo 13 – Modifiche al Codice del terzo settore articolo 14 – Attività dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi articolo 15 – Pagamento dilazionato dei debiti contributivi articolo 16 – Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi articolo 17 – Disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva articolo 20 – Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto articolo 23 – Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023 la legge 27 novembre 2023, n. 170 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. Decreto Proroghe) , recante “disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali “. Tematiche di maggior interesse: Smart working per i super fragili (art. 8) Resta invariata la disposizione che prevede la proroga dal 30 settembre al 31 dicembre del termine per lo smart working dei lavoratori fragili ( art. 1, comma 306, della legge n. 197/2022 ). I lavoratori fragili (ovverosia quelli che si trovano nelle condizioni di cui al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, manterranno fino alla fine dell’anno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart-working i datori di lavoro dovranno assicurare, lo svolgimento della prestazione lavorativa in tale modalità anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, salvo l’applicazione delle disposizioni contrattuali se più favorevoli. Nel comparto dell’istruzione, il personale docente che svolge la prestazione in modalità agile deve adibito ad attività di supporto nell’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa. Riapertura dei termini per il ravvedimento operoso speciale (art. 3-bis) Sono stati riaperti i termini per aderire al ravvedimento operoso speciale introdotto dalla legge di Bilancio 2023: chi non ha pagato quanto dovuto entro il 30.9.2023 potrà regolarizzare effettuando il versamento in un'unica soluzione entro il 20.12.2023. Amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza (art. 15) Nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità della cessione dei complessi aziendali, il termine di esecuzione del programma del commissario straordinario è prorogato di ulteriori 24 mesi. L’attività esecutiva e di vigilanza dei Commissari è prolungata sino alla definitiva cessione dei complessi aziendali. Differimento pay-back (art. 9, c. 1-ter) E’ stato differito sino al 30.11.2023 il termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario Nazionale relativamente al ripiano degli anni 2025-2018. Differimento agevolazioni prima casa (art. 1) Confermata l’estensione al 31.12.2023 della garanzia del fondo prima casa all’80% per le giovani coppie, i nuclei monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani under 36 che hanno un ISEE non superiore a € 40.000.
Nel corso del Consiglio dei Ministri del 23.10.2023 è stato approvato il testo di un nuovo decreto legislativo su “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in tema di adempimenti tributari” attuativo della riforma fiscale che, tra le novità, introduce nuovi termini e regole per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il testo mira a semplificare le procedure riducendo gli oneri dichiarativi ed introducendo una modulistica semplificata nonché armonizzando le scadenze tributarie. Rinviamo alla bozza del Decreto per l’analisi delle singole misure.
Con il Decreto 20 giugno 2023, pubblicato in GU del 26 luglio 2023, n. 173 sono state adottate le nuove linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità per i contratti nell’ambito di appalti pubblici. Le Linee Guida specificano quali siano gli strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per i disabili o svantaggiati e quali sia i meccanismi premiali per i soggetti che li rispettino. Fondamentale, quindi, per le imprese che operano nell’ambito di contratti pubblici, l’ottenimento della certificazione della parità di genere, il rispetto delle assunzioni obbligatorie e degli obblighi di comunicazione.
Il 12 luglio 2023 la camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge delega n. 797 sulla riforma fiscale ed ora passa al Senato. Sono previste revisioni sulle somme che formano il reddito, detassazione degli straordinari eccedenti una certa soglia, delle tredicesime, dei premi di produttività e della partecipazione agli utili societari per le imprese che adottano questa formula. Attendiamo il completamento dell’iter parlamentare. ***
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge n. 85 di conversione del Decreto-Legge n. 48 del 4 maggio 2023 c.d. Decreto Lavoro.
Qui di seguito le principali novità:
ASSEGNO DI INCLUSIONE (art. 1 e ss.)
E’ stata ampliata la platea dei beneficiari.
L’assegno è ora riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno 60 anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla PA.
È stata altresì rimodulata la scala di equivalenza generale .
Riguardo all'obbligo di accettare offerte di lavoro (art. 9) è stato specificato
che se nel nucleo familiare vi sono figli di età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, è possibile rifiutare offerte di lavoro a tempo indeterminato se il luogo di lavoro sia più lontano di 80 km dal domicilio o non sia raggiungibile con i mezzi pubblici entro i 120 minuti;
che è possibile rifiutare un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione se il luogo di lavoro sia più lontano di 80 km dal domicilio o non sia raggiungibile con i mezzi pubblici entro i 120 minuti;
E’ stato inoltre specificato che gli incentivi di cui all’art. 10 sono riconosciuti per ciascun lavoratore assunto tra i beneficiari dell’assegno di inclusione.
AGEVOLAZIONE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE (art. 2 e 6)
I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiranno sempre nucleo familiare indipendente, anche ai fini ISEE.
I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono richiedere l’adesione volontaria a percorsi personalizzati di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.
I componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere sono esclusi dall’obbligo di partecipazione attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa.
CONTRATTI A TERMINE (art. 24)
E’ possibile disporre sia proroghe sia rinnovi a-causali se la durata complessiva del contratto a termine non eccede i 12 mesi.
Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il contratto (non il secondo) si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Ai fini del computo del termine dei dodici mesi si tiene conto solo dei contratti stipulati a decorrere dalla entrata in vigore del DL Lavoro.
Ai fini del computo del numero di lavoratori ammessi con contratto di somministrazione, sono esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato e i lavoratori assunti dalle liste di mobilità (art. 8, comma 2, L. 223/1991) e i soggetti disoccupati che godono di almeno 6 mesi di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati.
TRASPARENZA (art. 26)
Non è più possibile comunicare al Lavoratore le informazioni di cui al comma 1, lettera p) d.lgs. 26.5.1997, n. 152 (ovverosia quelle che riguardano l’organizzazione del lavoro con orario imprevedibile) tramite la mera indicazione del riferimento normativo.
SMART WORKING (art. 28bis e 42)
Sono previste le seguenti proroghe:
sino al 30 settembre 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie individuate dal DM 4.2.2022.
Il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento; ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
sino al 31 dicembre 2023 la possibilità di lavoro agile:
per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
ai lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono ritenuti maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa
Lo smart working è possibile anche senza accordi individuali, sempre che tale modalità di lavoro sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
DETASSAZIONE STRAORDINARI (art. 39bis)
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro del settore turistico e termale, per il periodo 1.6.2023 – 21.9.2023, ai lavori del comparto turismo e termale che hanno redditi inferiori a € 40.000 è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde, corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.