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D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, pubblicato in GU n. 111 del 14 maggio 2024

Definite nuove definizioni della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

Pubblicato il 12 maggio 2024
Sagome colorate di diverse persone che lavorano, a rappresentare il personale e l’inclusione.

Le novità in sintesi:

Definizioni:

a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita da: «condizione di disabilità»;

b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite da: «persona con disabilità»;

c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone con disabilità sono sostituite da: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;

d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite da: «persona con necessità di sostegno intensivo».

Valutazione di base

E’ il procedimento volto al riconoscimento della condizione di disabilità, che comprende ogni accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente.

Sarà affidato in via esclusiva all’INPS dal 1° gennaio 2026.

Saranno quindi unificati, a livello procedurale, la certificazione della condizione di disabilità e l’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità (anche ai fini del collocamento mirato ex L. 68/99), degli alunni con disabilità e degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.

Il procedimento sarà attivato da un certificato medico introduttivo al quale seguirà un procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita.

Accomodamento ragionevole

Viene introdotto nella Legge 104 l’art.5-bis che fornisce una nuova definizione di accomodamento ragionevole.

In ambito lavorativo, l'accomodamento ragionevole individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato, che il Datore di lavoro deve attuare per consentire alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

L’accomodamento ragionevole deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.

In caso di rifiuto dell'accomodamento ragionevole, le persone con disabilità possono chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione di rifiuto di accomodamento ragionevole.