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FASE 3 - D.P.C.M. 11.06.2020

  • Pubblicato il:  12 giugno 2020
  • Categoria:   Circolari

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.06.2020 il nuovo D.P.C.M.

dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020.

Riapertura attività

Viene consentita la riapertura di ulteriori attività, in presenza della relativa autorizzazione di Regioni e Province autonome, quali:

  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo;
  • centri benessere, centri termali;
  • centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni;
  • sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche.

Si ribadisce che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

Spostamenti

In materia di spostamenti da e per l’estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative.

Vengono poi introdotte limitazioni per i viaggi all’estero e si rinvia al contenuto del documento per il relativo dettaglio.

Misure contenimento Covid

Sull’intero territorio nazionale sono state confermate le seguenti misure:

  • i soggetti con infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi al pubblico e dove non è possibile mantenere il distanziamento, fatti salvi poi diversi regolamenti in ambito regionale
  • distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani che restano invariate e prioritarie.Datori di lavoroPer i datori di lavoro anche privati viene ribadita:
  • la possibilità di ricorrere alla modalità del lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti presso il proprio domicilio o a distanza;
  • il ricorso a ferie e a periodi di congedo;
  • l’adozione di misure di sicurezza anticontagio e l’so di dispositivi di protezione individuale;
  • le imprese sono tenute a rispettare il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Si allega il relativo documento pubblicato sulla G.U.

Allegato