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Circolare - D.P.C.M. 24 ottobre 2020 - Efficacia dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020

  • Pubblicato il:  27 ottobre 2020
  • Categoria:   Circolari

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 c.a., il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 in materia di “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19””.

Il provvedimento, le cui disposizioni si applicano a partire dal 26 ottobre e sono efficaci fino al 24 novembre 2020, sostituisce, modificando in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.

Fermi i provvedimenti non modificati, ecco in sintesi le nuove norme che sono relative:

  • misure di informazione e prevenzione (art. 3):
  • in materia di lavoro privato, la nuova raccomandazione di differenziare l’orario di ingresso del personale (comma 4) e la forte raccomandazione di utilizzare la modalità di lavoro agile (comma 5).
  • misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1):
  • viene “fortemente raccomandato” di evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 4);
  • è esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché a tutti gli esercizi commerciali l'obbligo di esporre, all'ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5);
  • sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento (comma 9, lett. c);
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (comma 9, lett. l);
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (comma 9, lett. m);
  • restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (comma 9, lett. n);
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti; nell'ambito delle amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
  • confermata la forte raccomandazione di svolgere anche le riunioni private (es. assemblee di condominio e assemblee societarie) in modalità a distanza (comma 9, lett. o);
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
  • continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro e nei limiti ed alle condizioni di cui sopra evidenziate (comma 9, lett. ee);
  • restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (comma 9, lett. ff);
  • vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. ll).