Vai al contenuto principale

CSDD - La nuova due diligence ridisegna la filiera anche le PMI devono ripensare la governance

La nuova normativa europea sulla sostenibilità non riguarda solo le grandi imprese: coinvolge inevitabilmente anche le PMI che vogliono continuare a far parte delle loro catene di fornitura. Per restare competitive, anche le realtà più piccole devono adeguare processi, controlli e governance, entrando a pieno titolo nel nuovo ecosistema della due diligence. Via libera alla normativa europea sulla due diligence Il percorso di approvazione delle nuove regole europee sulla due diligence compie un passo determinante. Nella seduta del 3 dicembre 2025, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di delegazione europea (S. 1737), autorizzando il recepimento della direttiva sulla sostenibilità aziendale. Il testo passa ora al Senato per l’approvazione definitiva. Il contenuto centrale della delega: la CSDDD Il fulcro della normativa, contenuto nell’articolo 1, riguarda l’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1760, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) , pubblicata il 5 luglio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Tale direttiva impone alle grandi aziende un obbligo di diligenza che supera l’ambito interno e include la tutela dei diritti umani e dell’ambiente lungo tutta la catena di fornitura. Si tratta di un tassello coerente con la Direttiva CSRD (2022/2464) sulla rendicontazione di sostenibilità, che crea un quadro integrato in cui la trasparenza informativa si affianca alla responsabilità operativa. Responsabilità estese e interazione con la direttiva “Stop the Clock” Un punto tecnico di particolare importanza per chi si occupa di compliance riguarda il rapporto tra questo disegno di legge e la Direttiva (UE) 794/2025, nota come “Stop the Clock” e adottata nell’aprile 2025 nell’ambito del Pacchetto Omnibus I. Pur con l’obiettivo di ridurre alcuni oneri amministrativi circoscrivendo, in determinate situazioni, l’analisi dei rischi alle sole relazioni commerciali dirette, il testo in fase di recepimento conserva l’impianto originario della CSDDD. La responsabilità delle imprese lungo l’intera filiera È essenziale ribadire che, al di là delle semplificazioni, le grandi imprese continueranno a rispondere per violazioni gravi – come sfruttamento minorile, lavoro forzato o gravi danni ambientali – commesse anche da fornitori o partner indiretti. Ciò implica che le analisi aziendali dovranno estendersi oltre il primo livello della catena del valore: la due diligence smette di essere un adempimento burocratico e diventa un requisito strategico indispensabile per la reputazione e la competitività, contribuendo anche alla tutela delle PMI coinvolte nella filiera. Nuovi standard operativi per le funzioni di Compliance L’applicazione della normativa comporta un’evoluzione profonda nei modelli di governance . Le imprese dovranno integrare l’obbligo di diligenza nelle policy aziendali e nei sistemi di gestione del rischio, introducendo codici di condotta dedicati e strumenti per verificare la conformità. Il processo operativo dovrà includere l’individuazione e la valutazione degli impatti negativi – reali o potenziali – sui diritti umani e sull’ambiente. Sarà quindi necessaria una mappatura accurata per identificare le aree a maggior rischio, come fenomeni di deforestazione o danni agli ecosistemi, e predisporre misure idonee a prevenirli o ridurli. Tra queste rientrano garanzie contrattuali per i partner, piani d’azione misurabili e l’adeguamento delle strategie di approvvigionamento e progettazione. Il ruolo dello stakeholder engagement Un elemento chiave sarà il coinvolgimento strutturato delle parti interessate: diventa obbligatoria la consultazione di sindacati, lavoratori, comunità locali e realtà della società civile . Contestualmente, le imprese dovranno predisporre canali di segnalazione e reclamo trasparenti e accessibili, garantendo protezione contro eventuali ritorsioni per i segnalanti. Il ciclo della due diligence si conclude con attività di monitoraggio e rendicontazione : le aziende dovranno verificare periodicamente l’efficacia delle misure adottate tramite indicatori qualitativi e quantitativi, e rendere pubbliche le azioni intraprese in coerenza con gli standard previsti dalla CSRD. Conseguenze organizzative: verso un cambiamento culturale L’applicazione del nuovo quadro europeo richiede alle imprese uno sforzo organizzativo significativo, che supera il semplice adeguamento formale. Non basta aggiornare la contrattualistica: è necessaria una revisione profonda dei processi interni , con un coordinamento costante tra funzioni legali, procurement, sostenibilità e risorse umane. La principale sfida consisterà nella capacità di raccogliere, gestire e interpretare una grande quantità di dati lungo l’intera filiera. Saranno quindi indispensabili investimenti in tecnologie di monitoraggio e attività di formazione specifica, trasformando la sostenibilità da esercizio di rendicontazione a parametro strategico nelle decisioni aziendali.

"Digital Omnibus": l’UE ridisegna il quadro dei dati personali

La Commissione Europea ha presentato il Digital Omnibus , il pacchetto normativo che promette di rivoluzionare il quadro digitale dell’Unione, il più importante dal GDPR del 2018. La proposta, ufficializzata il 19 novembre 2025, non riguarda solo la protezione dei dati personali, ma include anche l’intelligenza artificiale, i cookie, la sicurezza informatica (NIS2), il Data Act e l’identità digitale europea. L’obiettivo è semplificare le regole , ridurre il carico amministrativo e facilitare l’innovazione, in particolare per le PMI digitali . La Commissione stima una riduzione del 25% dei costi di compliance per tutte le imprese e del 35% per le piccole e medie aziende. Le principali novità Tra le modifiche più significative spicca la ridefinizione del concetto di “dato personale” , che potrebbe escludere molte informazioni pseudonimizzate, come ID utente o cookie, dalla tutela del GDPR. Ciò aprirebbe scenari più flessibili per l’uso dei dati online, ma ridurrebbe alcune garanzie per la privacy individuale. Viene inoltre introdotta una nuova categoria di imprese, le Small-Mid Caps (SMC) , che potrebbero godere di alcune deroghe GDPR, come l’esonero dal registro delle attività di trattamento per i dati “a basso rischio”. Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale , la proposta equipara lo sviluppo e l’uso di sistemi IA a un “legittimo interesse” dei titolari del trattamento, semplificando l’uso di dati personali per addestrare algoritmi. Anche i dati sensibili “inferiti” potrebbero essere trattati con regole più leggere rispetto a oggi, pur mantenendo alcuni principi di trasparenza e correttezza. Sul fronte dei cookie e del tracciamento , l’Omnibus introduce modalità di consenso più “machine-readable” e centralizzate, riducendo il fastidio dei continui banner. Tuttavia, il nuovo modello si avvicinerebbe a un opt-out più che a un opt-in, spostando responsabilità sugli utenti. Altre novità riguardano la decisione automatizzata , il “report once” per gli incidenti di sicurezza, e l’integrazione dei dati nell’ EU Digital Identity Wallet , strumento potenzialmente potente ma con rischi significativi se non gestito con adeguate garanzie. Opinioni e riflessioni Le reazioni degli esperti italiani e delle associazioni per la privacy sono contrastanti. Da un lato, operatori e aziende vedono nell’Omnibus una grande occasione per snellire i processi e sfruttare i dati a fini di innovazione, anche nel campo dell’IA. Dall’altro lato, associazioni come Federprivacy, NOYB ed EDRi evidenziano i rischi: la ridefinizione di “dato personale” e le deroghe per le PMI potrebbero indebolire le protezioni fondamentali. Il trattamento di dati inferiti e l’ampliamento delle decisioni automatizzate sollevano dubbi sul bilanciamento tra innovazione e diritti dei cittadini. Secondo molti esperti, la proposta rischia di favorire le Big Tech straniere, in particolare statunitensi, e di ridurre la trasparenza dei sistemi IA ad alto rischio. Al contempo, la semplificazione dei processi di segnalazione e l’allineamento dei regolamenti digitali promettono vantaggi concreti, soprattutto in termini di competitività europea. Il pacchetto entrerà ora nel processo legislativo europeo, dove Parlamento e Consiglio potranno introdurre emendamenti . Il dibattito sarà decisivo per determinare quanto l’Omnibus riuscirà a conciliare efficienza, innovazione e tutela della privacy.

Garante privacy - comunicato stampa 3 ottobre 2025 - Deepfake, Garante: stop a Clothoff, l'app che spoglia le persone

Stop a Clothoff l’app che spoglia le persone. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti italiani nei confronti di una società, con sede nelle Isole Vergini Britanniche, che gestisce l’app Clothoff. Clothoff offre un servizio di AI generativa che rende possibile – gratuitamente e a pagamento – la generazione di immagini di “deep nude”, ovvero foto e video falsi che ritraggono persone reali in pose nude o sessualmente esplicite o, addirittura, pornografiche. L’applicazione consente a chiunque – inclusi i minorenni – di creare fotografie e realizzare video partendo da immagini, anche ritraenti minori, in assenza di qualsiasi accorgimento che permetta di verificare il consenso della persona ritratta e senza apporre alcuna segnalazione circa il carattere artificiale di foto e video. Il blocco del Garante, che comunque ha avviato un’attività di indagine finalizzata a contrastare tutte le app di nudificazione, si è reso necessario a causa degli elevati rischi che tali servizi possono comportare per i diritti e le libertà fondamentali, con particolare riguardo alla tutela della dignità della persona, ai diritti di riservatezza e di protezione dati personali dei soggetti coinvolti in queste tipologie di trattamenti, specie se coinvolgono ragazzi minorenni. Lo confermano i numerosi e recenti fatti di cronaca nazionale italiana, dai quali emerge come l’abuso di immagini in tal modo artefatte stia ormai generando un vero e proprio allarme sociale.

Dirigenti del commercio: un rinnovo anticipato che rafforza salario, welfare e previdenza

Manageritalia e Confcommercio hanno firmato, in anticipo sulla scadenza del 31 dicembre 2025, l’ ipotesi di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi . Una scelta inusuale nel panorama contrattuale italiano, che segna la volontà delle parti di dare continuità, stabilità e valore alla contrattazione collettiva , rafforzando al tempo stesso la tutela del potere d’acquisto dei manager e la programmazione economica delle imprese. Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2026 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2028 . L’anticipo della firma — a un anno dalla scadenza del contratto attuale — è un segnale politico oltre che economico: un invito alla responsabilità collettiva e alla prevedibilità in un contesto di forte volatilità economica. Come sottolineano le parti firmatarie, la contrattazione collettiva resta “lo strumento più moderno per bilanciare competitività e coesione sociale”. Un equilibrio che, per i dirigenti del commercio, si traduce oggi in più salario, più welfare e più sicurezza previdenziale , ma anche in un patto di fiducia tra imprese e management. Ecco le novità: Aumenti salariali: +800 euro in tre anni L’accordo prevede un aumento complessivo di 800 euro lordi al mese , distribuito in tre tranche: +320 euro dal 1° gennaio 2026 , +260 euro dal 1° gennaio 2027 , +220 euro dal 1° gennaio 2028 . Si tratta di un incremento strutturale, che andrà ad aumentare i minimi contrattuali e non potrà essere assorbito da superminimi o trattamenti individuali. Rispetto al minimo previsto dall’ultimo rinnovo (circa 4.340 euro mensili dal luglio 2025), il nuovo contratto porterebbe il livello base a oltre 5.100 euro mensili a regime , segnando uno dei miglioramenti più significativi dell’ultimo decennio. Welfare contrattuale più forte e personalizzato Uno dei capitoli più innovativi riguarda il welfare aziendale che costituisce un segnale concreto verso un nuovo modello che integra servizi di salute, formazione, benessere e conciliazione vita-lavoro. Per il triennio 2026–2028 viene riconosciuto a ciascun dirigente un credito welfare di 1.500 euro annui , con un costo di gestione ridotto a 36 euro l’anno (18 a carico del datore e 18 del dirigente). Previdenza: cresce il Fondo Mario Negri L’accordo consolida anche la previdenza complementare e cresce il il contributo aziendale al Fondo Mario Negri che passerà: al 2,52% nel 2026, al 2,57% nel 2027, al 2,62% nel 2028. Parallelamente, i dirigenti aumenteranno la propria partecipazione, con un contributo annuo che raddoppia (da circa 592 a 1.184 euro ) con incremento del montante previdenziale e dei benefici fiscali in fase di liquidazione. Tutele infortuni La copertura assicurativa “ Antonio Pastore ” viene potenziata: il premio aziendale sale da 410 a 560 euro annui e si introduce una franchigia per gli infortuni extra professionali di lieve entità. Vengono inoltre riviste le agevolazioni contributive per nuove assunzioni e nomine: non più legate all’età, ma fruibili una sola volta nella carriera, per un massimo di due anni. N uove garanzie sociali Si è messo mano alle politiche di ricollocazione , invecchiamento attivo, genitorialità e inclusione In particolare: nasce una norma sperimentale per valorizzare i dirigenti senior in ruoli di tutoraggio e mentoring, con incentivi contributivi; viene ridotto da 2.500 a 2.000 euro il contributo aziendale dovuto al CFMT nei casi di cessazione del rapporto, estendendo le tutele per la ricollocazione; si rafforza il sostegno alla genitorialità attraverso il programma Un Fiocco in Azienda ; viene garantita la copertura sanitaria FASDAC fino a 24 mesi anche durante i congedi non retribuiti per gravi patologie; e si introducono impegni concreti su parità di genere e trasparenza retributiva .

Legge 67/2006: punti chiave ed evoluzioni. Tutela persone con disabilità

Pubblicato in Diritti ad ostacoli

Doveva essere un passo importantissimo nell’ambito dell’eguaglianza e del rispetto delle normative europee in materia di non discriminazione. Eppure, a oggi, la Legge 67/2006 è poco applicata e conosciuta. Serve maggior consapevolezza, serve che le istituzioni la utilizzino sistematicamente, serve che le persone la conoscano. L’Avv. Carla Dehò , intervistata dall’Osservatorio Human Hall, è intervenuta sul tema.

Dimissioni in prova di lavoratrici in gravidanza o di genitori nei primi tre anni di vita del figlio: è necessaria la convalida

Il Ministero del Lavoro, con la  Nota n. 14744 del 14 ottobre 2025 , chiarisce che le dimissioni rassegnate da lavoratrici in gravidanza o da genitori nei primi tre anni di vita del figlio devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, anche se presentate durante il periodo di prova. La nota risponde alla richiesta di parere in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori, tutelati dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Dopo aver richiamato l’evoluzione normativa introdotta dalla riforma Fornero , che ha esteso la convalida ai primi tre anni di vita del bambino, il testo sottolinea che tale misura ha una finalità autonoma rispetto al divieto di licenziamento e serve a tutelare la genuinità della volontà del lavoratore, evitando pressioni o comportamenti discriminatori da parte del datore di lavoro. Attraverso un’ interpretazione letterale (la norma non esclude il periodo di prova) e un’ interpretazione teleologica (la necessità di assicurare tutela anche nel periodo di prova, posto che anche le dimissioni in prova potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo), il Ministero conclude che l’obbligo di convalida vale anche per le dimissioni durante il periodo di prova .

Legge 67 del 1° marzo 2006: protezione contro le discriminazioni per disabilità

Analizzando il secondo rapporto dell’Osservatorio Permanente Human Hall sui diritti delle persone con disabilità, emerge che nei casi citati vi è uno scarso utilizzo dello strumento giudiziario introdotto con la legge 67 del 1° marzo 2006. Il fatto non si spiega, visto che l’entrata in vigore della normativa aveva costituito a suo tempo un passo decisivo verso la piena attuazione del principio di pari trattamento delle persone con disabilità. Era stata infatti prevista una specifica protezione giuridica della vita civile, politica, economica e sociale: dall’accesso ai servizi pubblici e privati, all’istruzione, allo sport, ai trasporti, ai rapporti con la pubblica amministrazione; una protezione completa e superando quindi il limite della normativa precedente limitata all’ambito lavorativo. Ancora oggi, la legge 67/2006 rappresenta un’occasione concreta per tutelare i diritti delle persone con disabilità ed è quindi importante promuoverne la conoscenza per un maggiore utilizzo. Punto chiave della normativa Alla base della norma vi è il divieto di ogni forma di discriminazione : diretta quando una persona con disabilità viene trattata meno favorevolmente rispetto ad altre in situazioni analoghe (ad esempio le viene negato l’accesso in un locale); indiretta quando una regola apparentemente neutra crea un ostacolo insormontabile per chi ha una disabilità, come la presenza di barriere architettoniche in un edificio pubblico. La protezione in ambito discriminatorio comprende anche le molestie , cioè quei comportamenti che creano un clima di umiliazione, intimidazione o esclusione violando la dignità della persona. Come opera la tutela Chi subisce un atto discriminatorio, sia da parte di un privato che di un ente pubblico ha la possibilità di invocare una tutela giudiziaria rapida ed efficace. La vittima può rivolgersi al giudice civile attraverso un procedimento semplificato (che è stato innovato alla luce della riforma Cartabia), che può portare sia alla cessazione del comportamento discriminatorio sia al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Il procedimento offre una tutela particolare a favore di chi lo invoca rovesciando l’onere della prova in quanto non è la persona discriminata a dover dimostrare tutto, ma spetta al presunto autore della discriminazione provare che non vi sia stata violazione. Inoltre, vi è la possibilità per la persona che agisce in giudizio di essere affiancata o sostituita dalle associazioni ed enti rappresentativi che potranno agire in giudizio, anche in via autonoma, a tutela delle vittime o degli interessi collettivi. Luci ed ombre della normativa A favore di una maggiore applicazione della normativa, vi sono non solo i punti di forza processuali ma anche quelli culturali e sociali. L’obiettivo della norma è infatti favorire e promuovere l’inclusione attraverso la prevenzione : individuare cioè percorsi o soluzioni per anticipare i futuri contenziosi attraverso l’introduzione di accomodamenti ragionevoli. Restano alcuni punti da migliorare: la difficoltà di raccogliere prove, la scarsa conoscenza della legge e l’assenza di sanzioni incisive. Conclusione La portata simbolica e pratica della norma resta forte: riconoscere che la disabilità non può mai essere motivo di esclusione, ma deve essere un punto di partenza. È quindi necessario che diventi uno strumento più frequente da parte delle istituzioni, servizi e cittadini al fine di rendere concreata la possibilità di tutelare i diritti delle persone con disabilità.

Sicurezza sul lavoro: Decreto Legge 159 del 31 ottobre 2025

La sicurezza sul lavoro torna a essere un tema centrale nel dibattito politico e sociale, grazie nuovo decreto-legge N. 159/2025. L’iniziativa, promossa dal Ministero del Lavoro, nasce dalle richieste delle parti sociali in risposta all’aumento preoccupante degli incidenti sul lavoro. Con questo decreto, il Governo e le parti sociali hanno l'obiettivo potenziare il sistema di prevenzione, migliorando la formazione dei lavoratori e l’efficacia dei controlli. Non si tratta solo di semplici cambiamenti nelle leggi, ma di innovazioni concrete che prevedono l’introduzione di strumenti digitali per rendere i controlli più tracciabili e trasparenti. Le principali novità riguardano: Formazione obbligatoria e tracciabile La formazione diventerà più rigorosa e, per alcune figure come i preposti, dovrà essere svolta obbligatoriamente in presenza . Si prevede l’introduzione di un badge elettronico per monitorare il percorso formativo e l’uso di strumenti digitali come il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e la piattaforma SIISL , che raccoglieranno tutte le informazioni sulla formazione in materia di sicurezza. Aggiornamento del D.Lgs. 81/08 Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verrà aggiornato per includere anche i temi della violenza e delle molestie sul lavoro . Questo comporterà l’obbligo di revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’introduzione in azienda di procedure di prevenzione e protezione concrete e formazione specifica. Appalti e subappalti badge di cantiere, patente a punti tracciabilità dei lavori in appalto e subappalto, attraverso piattaforme informatiche. Incentivi e modelli organizzativi Saranno previsti incentivi economici, anche tramite revisione dei premi assicurativi, per le piccole e medie imprese che adottano procedure virtuose volte alla prevenzione e protezione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Definizione degli spazi confinati Anche se è già stato raggiunto un accordo tra Stato e Regioni, il decreto introdurrà una nuova cornice normativa per definire in modo più preciso cosa si intende per “spazi confinati”. La disciplina dettagliata verrà stabilita in successivi decreti attuativi. Tutele per studenti, docenti e campagne informative Sarà confermata la copertura assicurativa Inail per studenti e insegnanti, anche nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Inoltre, verrà avviata una campagna di sensibilizzazione nelle scuole per diffondere la cultura della prevenzione e ridurre il rischio di infortuni. Potenziamento dell’organico dell’Ispettorato del lavoro e dell’INAIL ai fini dei controlli

Linee guida per la gestione delle procedure di liquidazione giudiziale e delle procedure fallimentari

Con le Linee Guida dell’8 settembre 2025 il Tribunale di Siena fornisce dettagliate istruzioni operative ai Curatori relativamente alle fasi delle procedure concorsuali: quali, ad esempio l’accettazione dell'incarico, le modalità di formulazione delle istanze, la redazione dell’inventario, le nomine di professionisti, le relazioni periodiche, l’accertamento del passivo, la liquidazione delle attività, i riparti, la chiusura anche in pendenza di giudizi. In allegato alle Linee Guida sono forniti dal Tribunale dei moduli/modelli di esperimento di vendita (con un breve manuale per il deposito dell’offerta in caso di vendita senza incanto con modalità telematica asincrona) e di richiesta di liquidazione del compenso finale. Il Tribunale, nel fare ciò, premette come coloro che ricoprono l’ufficio di Curatori debbano avere una spiccata competenza professionale e che l’incarico non possa che essere svolto da professionisti che a ciò riservino un significativo spazio nella loro agenda professionale, invitando i Curatori ad espletare i doveri connessi alla funzione non solo con diligenza ma anche con la massima sollecitudine possibile, evitando inutili allungamenti dei tempi delle procedure.

Linee guida per la valutazione delle aziende in crisi in ottica going concern

Le Linee Guida del 6 agosto 2025 hanno ad oggetto la valutazione delle aziende in crisi in ottica going concern , in particolare analizzando le cause della crisi, i fattori di rischio del piano di risanamento ed i contesti valutativi. Nella valutazione delle aziende in crisi, basate su metodiche income approach (vale a dire sull’attualizzazione dei flussi di reddito/finanziari), oltre al normale rischio sistematico di business , l’Esperto dovrà apprezzare anche i rischi correlati all’attuazione del piano, quali il rischio del piano inteso come dispersione dei possibili risultati realizzabili e la probabilità di insuccesso del piano. Le Linee Guida segnalano come nelle metodologie income approach, dal momento che non è possibile effettuare previsioni sui flussi all’infinito, il valore viene determinato quale sommatoria di due componenti: il valore attuale dei flussi previsti analiticamente nel periodo di previsione esplicita di piano ed il valore attuale dei flussi correlati alla stima del valore alla fine dell’orizzonte di piano, c.d. “Valore Terminale” o “Terminal Value” (TV). Quest’ultimo (il c.d. TV ) è un valore sintetico “ che incorpora dinamiche di crescita e condizioni che in genere vengono considerate valide per tutto il periodo successivo all’orizzonte di piano ”. Le Linee Guida precisano che si rende necessario un approccio valutativo che sappia adeguatamente considerare le specificità del contesto, adattando i modelli e i principi teorici ai casi pratici; in contesti di crisi “ una corretta e circostanziata individuazione della finalità valutativa assume una rilevanza, se possibile, ancor più cruciale, per effetto dell’impatto che ha sui metodi di valutazione scelti e sulle configurazioni di valore ricercate ”.”

In vigore dal 12 settembre le disposizioni del Data Act, il regolamento europeo sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo

Il Regolamento (UE) 2023/2854, meglio noto come Data Act, entrato in vigore l’11 gennaio 2024 e pienamente applicabile dallo scorso 12 settembre 2025, consegna ai consumatori e alle imprese un potere che in precedenza era solo teorico: l’accesso, diretto e strutturato, ai dati generati dai propri dispositivi IoT, sancendo l’obbligo di informativa, da fornire prima della conclusione del contratto di fornitura del prodotto o del servizio correlato, a proposito dei dati generati durante l’uso e delle modalità di accesso degli stessi, compresi i casi in cui l’utente non possa accedere direttamente ai dati. Dal 12 settembre 2025 è altrettanto operativa la norma sui diritti degli utenti a condividere i dati con i terzi (utili anche per interventi manutentivi). Con ciò viene invertito quanto accadeva fino ad oggi, vale a dire la conservazione e l’utilizzo dei dati degli utenti e delle imprese, generati dai dispositivi IoT, che restavano di appannaggio del produttore di questi ultimi.

Deepfake, Garante: stop a Clothoff, l’app che spoglia le persone

Stop a Clothoff l’app che spoglia le persone. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti italiani nei confronti di una società, con sede nelle Isole Vergini Britanniche, che gestisce l’app Clothoff. Clothoff offre un servizio di AI generativa che rende possibile – gratuitamente e a pagamento – la generazione di immagini di “deep nude”, ovvero foto e video falsi che ritraggono persone reali in pose nude o sessualmente esplicite o, addirittura, pornografiche. L’applicazione consente a chiunque – inclusi i minorenni – di creare fotografie e realizzare video partendo da immagini, anche ritraenti minori, in assenza di qualsiasi accorgimento che permetta di verificare il consenso della persona ritratta e senza apporre alcuna segnalazione circa il carattere artificiale di foto e video. Il blocco del Garante, che comunque ha avviato un’attività di indagine finalizzata a contrastare tutte le app di nudificazione, si è reso necessario a causa degli elevati rischi che tali servizi possono comportare per i diritti e le libertà fondamentali, con particolare riguardo alla tutela della dignità della persona, ai diritti di riservatezza e di protezione dati personali dei soggetti coinvolti in queste tipologie di trattamenti, specie se coinvolgono ragazzi minorenni. Lo confermano i numerosi e recenti fatti di cronaca nazionale italiana, dai quali emerge come l’abuso di immagini in tal modo artefatte stia ormai generando un vero e proprio allarme sociale. Roma, 3 ottobre 2025 (Fonte: garanteprivacy.it – comunicato stampa 3 ottobre 2025)

Approvata dal Senato la legge quadro sull’intelligenza artificiale

Il Senato ha approvato in via definitiva nella seduta del 17 settembre 2025, il disegno di Legge, recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, che, sulla base dell’AI Act europeo (Regolamento (UE) 2024/1689), intende introdurre una normativa nazionale in materia, che è pertanto diventato legge. La legge quadro nazionale (Legge n. 132/2025 pubblicata in G.U. il 25.09.2025, in vigore dal 10.10.2025 ) precisa che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, la libertà di espressione e l’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione, nonché deve garantire il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell’Unione Europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza. La Legge quadro indica che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale devono essere rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all’utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali e regola il caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei minori (con distinzione tra minori di età inferiore ad anni 14 ovvero di età uguale o superiore ad anni 14). La Legge quadro regolamenta anche l’adozione dell’AI in alcuni ambiti strategici (tra cui la sanità e la giustizia , nonché in ambito lavorativo) nonché prevede una specifica disciplina per le professioni intellettuali e in ambito di diritto d’autore. La Legge quadro, infine: reca i princìpi in materia di sviluppo economico , prevedendo doveri in capo allo Stato e le Autorità pubbliche ; detta disposizioni per l'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico ; delinea (artt. 19 e 20) la governance italiana e le azioni di promozione dell’AI tra le quali: prevede l’introduzione “ Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale ”, da aggiornare con cadenza biennale dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà definire le azioni strategiche per promuovere e sostenere lo sviluppo dell’AI; istituisce il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata e composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati; identifica le seguenti autorità nazionali: l' Agenzia per l'Italia Digitale – “AgID” -, che sarà responsabile di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, di definire le procedure ed esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché l' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – “ ACN ” -, che sarà responsabile per la vigilanza, incluse le attività ispettive e sanzionatone, dei sistemi di intelligenza artificiale, e per la promozione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza).; delinea misure a sostegno di imprese, della ricerca e dello sport ( v. artt. 21, 22 e 23); apporta una serie di modifiche al Codice Penale per rispondere alle peculiarità degli illeciti compiuti mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (v. art. 26).

Tribunale di Bologna – linee guida CCSI

Il Tribunale di Bologna in data 12 marzo 2025 ha aggiornato le Linee Guida per gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, Commissari nelle procedure di sovraindebitamento e Liquidatori nelle Liquidazioni controllate ed ha dettato indicazioni riguardanti i compensi degli OCC e degli advisors nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di Liquidazione controllate, facendo seguito e formalizzando riunioni di Sezione ed interlocuzione con gli OCC, cui sono state previamente sottoposte.

Legge 8 agosto 2025, n. 118 – conversione del decreto-legge economia

Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 ottobre 2025 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, contenente misure urgenti per il finanziamento delle attività economiche e delle imprese, oltre a interventi in ambito sociale, infrastrutturale, dei trasporti e degli enti locali. Novità in materia di lavoro Articolo 6 – Decontribuzione per le lavoratrici madri Il parziale sgravio dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici (dipendenti, escluse le colf, e autonome) previsto dalla legge di bilancio 2024 viene rinviato al 2026. Per il 2025 è introdotto un sostegno economico transitorio: 40 euro al mese erogati dall’INPS su richiesta, esenti da tasse e contributi. Destinatari: Madri lavoratrici dipendenti (escluse le colf) o autonome, con 2 figli, fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio. Madri con più di 2 figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo. Requisito: reddito annuo da lavoro non superiore a 40.000 euro. Condizione aggiuntiva: per le madri con più di 2 figli, l’indennità spetta solo se non hanno un contratto a tempo indeterminato o nei mesi in cui non lavorano con questo tipo di contratto. Il pagamento avverrà in un’unica soluzione a dicembre 2025, per tutte le mensilità da gennaio a novembre. Queste somme non incidono sull’ISEE. Articolo 14 – Settore turismo Stanziati fondi per migliorare le condizioni abitative dei lavoratori del comparto turistico: 44 milioni di euro nel 2025 e 38 milioni per il 2026 e 2027 per finanziare investimenti nella costruzione, riqualificazione o ammodernamento (anche con criteri di efficienza energetica e sostenibilità) di alloggi a canone agevolato. 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2027 per sostenere i costi di affitto di tali alloggi. Beneficiari: soggetti che possiedono e gestiscono, in forma imprenditoriale, alloggi o residenze per lavoratori del settore turistico-ricettivo, strutture ricettive o esercizi di somministrazione di cibi e bevande. Articolo 14, comma 6-bis – Contratti a termine Viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di inserire nei contratti a tempo determinato la causale relativa a esigenze tecniche, organizzative o produttive definite dalle parti.

Lavoro, il Garante Privacy sanziona un’azienda per questionari post-malattia

Il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato una sanzione di 50mila euro ad un’azienda del settore automotive per aver gestito in modo scorretto le informazioni dei propri dipendenti, incluse quelle sulla salute. Il provvedimento è scattato a seguito di una segnalazione sindacale, che ha evidenziato una pratica diffusa all’interno dell’azienda: dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario. Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all’Ufficio Risorse Umane che con il responsabile e/o con il medico competente valutava, in base a quanto rappresentato dall’azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative. Nel corso dell’istruttoria il Garante ha però riscontrato numerose violazioni del Regolamento UE (GDPR), tra cui l’assenza di un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti e la mancanza di una base giuridica per il trattamento dei dati, anche relativi alla salute. L’Autorità ha inoltre ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti (nel caso di assenze dal lavoro) e sproporzionati (fino a dieci anni), e un trattamento di dati non rilevante per valutare le capacità professionali del personale. Il Garante ha dunque ordinato all’azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati. Nel comminare la sanzione l’Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, del fatto che il trattamento abbia riguardato anche dati sulla salute, del numero di dipendenti coinvolti (circa 890) e del fatturato dell’azienda. (Fonte: Newsletter Garante)