
Prassi
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica: Interpello n. 30213 ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006
Richiesta di interpretazione dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 in materia di Attestato di Prestazione Energetica relativamente a immobili concessi in locazione

Foto di Rosy / Bad Homburg / Germany da Pixabay
Il Ministero, con il suddetto interpello ha avuto modo di chiarire alla Regione Liguria come - in caso di rinnovo tacito di una locazione di immobile ad uso abitativo sottoscritto ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, successivamente alla seconda scadenza, - l’Attestato di prestazione Energetica (APE) scaduto sia da rifare, non essendo possibile procedere in continuità.
Il Ministero rammenta come l’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 192/2005 abbia previsto il rilascio dell’APE per le unità immobiliari costruite, vendute o locate “a un nuovo locatario” a decorrere dalla data della propria entrata in vigore, stabilendosi come nei “nuovi contratti di locazione” soggetti a registrazione sia inserita apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relative alla prestazione energetica degli edifici, ivi incluso l’APE (art. 6, comma 3), e che quest’ultimo abbia una validità massima di dieci anni (art. 6, comma 5).
Secondo il Ministero, «Deve ritenersi che la norma preveda l’inserimento della clausola relativa all’Ape nei “nuovi contratti di locazione”, intendendo riferirsi ai contratti sottoscritti successivamente alla data dell’entrata in vigore della previsione». Non c’è, in questo contesto, alcuna distinzione tra contratti nuovi e contratti rinnovati.
A risolvere qualsiasi dubbio a riguardo vi è il fatto che «la rinnovazione tacita di un contratto di locazione costituisce anch’essa una nuova locazione, come previsto dall’articolo 1597 del Codice civile», dice l’interpello. Si tratta «di una nuova e distinta locazione, fondata sul fatto della permanenza del conduttore nel godimento della cosa locata». Anche la direttiva Case green (la Energy performance of buildings directive che sta entrando a pieno regime in questi mesi anche in Italia), «esplicita chiaramente come l’attestato di prestazione energetica debba essere consegnato al locatario anche in occasione del rinnovo del contratto di locazione». Per questi motivi, «l’attestato di prestazione energetica scaduto debba essere rinnovato al momento della rinnovazione del contratto».

