Vai al contenuto principale
Indietro

Legge 8 agosto 2025, n. 118 – conversione del decreto-legge economia

Pubblicato il 20 agosto 2025
Una donna sorridente con cuffie lavora al portatile a un tavolo in giardino, accanto a lei una bambina in piedi tra le pianteImmagine generata con intelligenza artificiale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 ottobre 2025 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, contenente misure urgenti per il finanziamento delle attività economiche e delle imprese, oltre a interventi in ambito sociale, infrastrutturale, dei trasporti e degli enti locali.

Novità in materia di lavoro

Articolo 6 – Decontribuzione per le lavoratrici madri

Il parziale sgravio dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici (dipendenti, escluse le colf, e autonome) previsto dalla legge di bilancio 2024 viene rinviato al 2026.

Per il 2025 è introdotto un sostegno economico transitorio:

  • 40 euro al mese erogati dall’INPS su richiesta, esenti da tasse e contributi.

Destinatari:

  • Madri lavoratrici dipendenti (escluse le colf) o autonome, con 2 figli, fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio.
  • Madri con più di 2 figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo.

Requisito: reddito annuo da lavoro non superiore a 40.000 euro.

Condizione aggiuntiva: per le madri con più di 2 figli, l’indennità spetta solo se non hanno un contratto a tempo indeterminato o nei mesi in cui non lavorano con questo tipo di contratto.

Il pagamento avverrà in un’unica soluzione a dicembre 2025, per tutte le mensilità da gennaio a novembre.

Queste somme non incidono sull’ISEE.

Articolo 14 – Settore turismo

Stanziati fondi per migliorare le condizioni abitative dei lavoratori del comparto turistico:

  • 44 milioni di euro nel 2025 e 38 milioni per il 2026 e 2027 per finanziare investimenti nella costruzione, riqualificazione o ammodernamento (anche con criteri di efficienza energetica e sostenibilità) di alloggi a canone agevolato.
  • 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025-2027 per sostenere i costi di affitto di tali alloggi.

Beneficiari: soggetti che possiedono e gestiscono, in forma imprenditoriale, alloggi o residenze per lavoratori del settore turistico-ricettivo, strutture ricettive o esercizi di somministrazione di cibi e bevande.

Articolo 14, comma 6-bis – Contratti a termine

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di inserire nei contratti a tempo determinato la causale relativa a esigenze tecniche, organizzative o produttive definite dalle parti.