Vai al contenuto principale

Tribunale di Milano e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – protocollo operativo del 16 luglio 2026 per gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il protocollo formalizza un sistema strutturato di cooperazione tra Tribunale e Procura di Milano nelle procedure di crisi e insolvenza, definendo flussi informativi automatici, visibilità integrata dei fascicoli e tempistiche coordinate per segnalazioni, ricorsi e atti nei vari strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Particolare attenzione è dedicata alla prevenzione di condotte fraudolente e infiltrazioni mafiose, con indicatori sintomatici e canali dedicati alla DDA, nonché al raccordo operativo tra indagini penali e azioni risarcitorie della curatela.

Disabili in azienda: dal 2027 aumenta il conto per chi non assume

Con il Decreto Ministeriale n. 100 del 3 agosto 2026 , pubblicato il 12 agosto 2026, sono stati rivisti gli importi di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis della legge. Dal 1° gennaio 2027 , le aziende che non coprono la quota di riserva dovranno versare € 44,32 al giorno per ogni lavoratore con disabilità non occupato. Cresce anche la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15, comma 4, della stessa legge: chi non rispetta l'obbligo di assunzione dovrà pagare a € 221,60 al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato (pari a cinque volte il nuovo contributo esonerativo).

Geolocalizzazione dei veicoli aziendali e uso disciplinare dei dati

Il Garante con il provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026 ha sanzionato un'azienda sanitaria ligure (6.000 euro) per il sistema di geolocalizzazione installato sui veicoli assegnati ai dipendenti, i cui dati erano stati poi utilizzati anche in un procedimento disciplinare a carico di un autista. Pur in presenza di un accordo sindacale ex art. 4 Stat. Lav. e di un'adeguata informativa ai lavoratori, il trattamento è stato ritenuto sproporzionato per l'eccessiva frequenza di rilevazione della posizione (ogni 60 secondi, poi portata a 15 minuti solo dopo l'istruttoria) e per la possibilità di monitoraggio in tempo reale, elementi che configuravano una sorveglianza sostanzialmente continua dei dipendenti in violazione del principio di minimizzazione (art. 5 GDPR). Il Garante ha inoltre censurato la mancata valutazione d'impatto preventiva (art. 35 GDPR) e ribadito un principio di rilievo pratico: anche quando la raccolta dei dati è avvenuta con accordo sindacale, il loro successivo utilizzo a fini disciplinari resta autonomamente soggetto ai limiti del GDPR — se il trattamento originario non è proporzionato, i dati non sono utilizzabili "a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro" come consentirebbe l'art. 4, co. 3, Stat. Lav. Apprezzate come attenuanti la piena collaborazione dell'Azienda e le correzioni adottate in corso di istruttoria.

Assunzioni di persone con disabilità: rifinanziato per il 2026 il fondo che alleggerisce il costo del lavoro

Buone notizie per le aziende che vogliono ampliare il proprio organico puntando sull'inclusione: anche per il 2026 arrivano nuove risorse per finanziare gli incentivi economici collegati all'assunzione di lavoratori con disabilità. Il decreto interministeriale del 5 giugno 2026 ha infatti stanziato 46.580.000 euro a valere sul Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, istituito dall'art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 — la normativa quadro del collocamento mirato in Italia. A queste risorse si sommano quelle già assegnate alla medesima annualità da provvedimenti precedenti (il D.I. 24 febbraio 2016, per 20 milioni di euro, e il DPCM 21 novembre 2019, per poco meno di 2 milioni), oltre a un ulteriore apporto di circa 7,7 milioni di euro proveniente dai contributi esonerativi versati dalle aziende che chiedono l'esonero parziale dagli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99. Il risultato è una dotazione complessiva stimata in oltre 76 milioni di euro per il 2026, che dà continuità operativa a una misura ormai consolidata nel panorama degli incentivi all'occupazione. Come funziona l'incentivo Nel concreto, si tratta di un contributo erogato direttamente dall'INPS che può coprire fino al 70% della retribuzione mensile lorda del lavoratore assunto, per una durata massima di 60 mesi — un orizzonte temporale che consente alle imprese di programmare con una certa serenità l'inserimento lavorativo, ben oltre il primo anno di rapporto. La percentuale di copertura varia in base al grado di invalidità del lavoratore: 70% della retribuzione lorda per le persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% , o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria; 35% per chi ha una riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% , o minorazioni dalla quarta alla sesta categoria; 70% anche per le persone con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Chi può accedervi Un aspetto che merita di essere sottolineato, perché spesso sottovalutato, è l'ampiezza della platea dei beneficiari: possono richiedere l'incentivo tutti i datori di lavoro privati — comprese cooperative, agenzie di somministrazione, enti pubblici economici e anche gli studi professionali — e ciò vale anche per le aziende non soggette agli obblighi di assunzione della L. 68/99 (in genere quelle sotto la soglia dei 15 dipendenti). Si tratta quindi di un'opportunità aperta anche a realtà di piccole dimensioni che scelgono volontariamente di assumere personale con disabilità. Come e quando presentare la domanda Sul piano operativo, la richiesta va inoltrata esclusivamente per via telematica , tramite il cassetto previdenziale aziendale oppure il Portale delle Agevolazioni ("DiResCo"), compilando il modulo di istanza "151-2015" . Una volta trasmessa la domanda, l'INPS ha 5 giorni di tempo per verificare la disponibilità delle risorse residue e, in caso di esito positivo, inviare la comunicazione di prenotazione dell'incentivo; da quel momento, il datore di lavoro ha 7 giorni per procedere concretamente all'assunzione. Vista la logica "a sportello" con cui vengono tipicamente gestiti questi fondi — le risorse vengono assegnate in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento della dotazione stanziata — alle aziende interessate conviene organizzarsi per tempo: la tempestività nella presentazione dell'istanza può fare la differenza tra ottenere o meno l'agevolazione.

Riforma della disabilità: innovazione e sfida, con uno sguardo di genere ed europeo

Pubblicato in Fondazione Marisa Bellisario

Solo il 32,5% delle persone con gravi disabilità lavora oggi in Italia. Tra le donne, il dato è ancora più critico: incrociato con il già basso tasso di occupazione femminile (53,3%), evidenzia come le donne con disabilità restino tra le categorie più escluse dal mercato del lavoro, esposte a discriminazioni multiple, stereotipi persistenti e difficoltà di accesso ai servizi. Il D.Lgs. 62/2024 ridisegna l’architettura del riconoscimento della disabilità nel nostro Paese. Tuttavia, la dimensione di genere non può restare implicita: deve diventare una leva esplicita nella progettazione delle politiche pubbliche, dei modelli organizzativi e degli strumenti di inclusione. L’Avv. Carla Dehò analizza la portata innovativa del decreto, le criticità ancora aperte e il nodo ancora irrisolto delle donne con disabilità nel contributo pubblicato sulla newsletter della Fondazione Marisa Bellisario .

Garante privacy: provvedimento n. 237 del 17 aprile 2026

L’Autorità Garante ha irrogato sanzioni pecuniarie nei confronti di PostePay S.p.A. e Poste Italiane, rispettivamente nella misura di € 5.877.000,00 e di € 6.624.000,00, per aver compiuto negli anni trattamenti illeciti dei dati personali di milioni di utenti, a causa dell’applicativo “ ThreatMetrix ” nelle app BancoPosta e PostePay (versione Android), utilizzato per finalità antifrode attraverso la raccolta di dati relativi alle applicazioni installate o in esecuzione sui dispositivi degli utenti. Gli accertamenti hanno, infatti, rivelato che la libreria software in questione raccoglieva di c.d. “ dati di utilizzo ”, ossia gli hash MD5 delle app in esecuzione per creare un profilo di rischio, che però, come ricordato dal Garante Privacy, sono dati aventi natura personale, in quanto idonei a distinguere l’interessato e a rivelarne abitudini o categorie particolari (es. app mediche, religiose o politiche). Il tutto trattando i dati in violazione dei principi di minimizzazione del trattamento  ex  art. 5 del Regolamento GDPR, in assenza di una adeguata base giuridica e di una  data retention  e configurando il consenso alla raccolta degli utenti come obbligatorio, poiché, in caso contrario, questi avrebbero potuto effettuare un numero massimo di tre accessi all’applicativo, oltre i quali l’uso ne sarebbe stato inibito.

Accesso alle e-mail aziendali, conservazione dei dati e controlli sui dipendenti: i limiti fissati dal garante nel provvedimento n. 165/2026

Diritto di accesso del lavoratore alla casella e-mail aziendale individuale, tempi di conservazione dei messaggi di posta elettronica e dei log di navigazione internet, utilizzo di strumenti suscettibili di controllo a distanza dei dipendenti. Sono questi i principali profili affrontati dal provvedimento n. 165/2026 del Garante per la protezione dei dati personali, con cui l’Autorità è intervenuta per precisare i confini del potere datoriale nella gestione degli strumenti digitali aziendali. Il quadro delineato dal Garante conferma come la governance dei sistemi informatici interni richieda oggi particolare attenzione, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello sanzionatorio. Il caso esaminato La vicenda nasce dal reclamo presentato da un ex dipendente che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, aveva chiesto di accedere ai dati contenuti nella propria casella e-mail aziendale nominativa. In una prima fase, la società aveva consentito un accesso limitato alle sole comunicazioni ritenute “personali”, escludendo quelle considerate attinenti all’attività lavorativa. Solo successivamente aveva consegnato ulteriore corrispondenza, previa selezione dei contenuti e anonimizzazione di parte dei dati. Diritto di accesso: no a filtri preventivi e oscuramenti immotivati Secondo il Garante, la condotta aziendale si pone in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati personali. L’Autorità ha ritenuto illegittima l’analisi preventiva del contenuto delle e-mail effettuata dalla società per distinguere i messaggi personali da quelli professionali, osservando che il presupposto da cui muoveva il datore di lavoro era errato: il fatto che la corrispondenza transiti su uno strumento aziendale non comporta che essa sia nella piena disponibilità esclusiva dell’impresa. Richiamando le definizioni contenute nell’art. 4, nn. 1 e 2, del GDPR, il Garante ha ricordato che rientrano nel concetto di dato personale anche le informazioni relative all’attività lavorativa riferibili a una persona identificata o identificabile. Ne consegue che le comunicazioni presenti su un account e-mail individualizzato costituiscono dati personali del soggetto assegnatario. Sulla stessa linea, è stata giudicata illecita anche l’attività di oscuramento e anonimizzazione dei contenuti, invocata dalla società per esigenze di tutela del segreto aziendale e dei diritti di terzi. Il provvedimento evidenzia che il diritto di accesso può subire limitazioni solo nei casi espressamente previsti dal GDPR, tra cui le richieste manifestamente infondate o eccessive (art. 12, par. 5) oppure la necessità di salvaguardare diritti e libertà altrui (art. 15, par. 4), categoria nella quale possono rientrare anche segreti commerciali e proprietà intellettuale. Nel caso concreto, tuttavia, il Garante ha rilevato l’assenza di elementi idonei a dimostrare un pregiudizio effettivo e specifico derivante dall’accesso richiesto dal lavoratore. Anche per questo motivo è stata accertata la violazione degli artt. 12 e 15 del GDPR. Conservazione delle e-mail: cinque anni di backup non giustificati Dall’istruttoria è inoltre emerso che la società, operante nel settore assicurativo, conservava in modo sistematico le e-mail contenute negli account aziendali individualizzati mediante backup offline con durata quinquennale. La finalità dichiarata era la tutela del patrimonio informativo aziendale, anche in relazione agli obblighi di vigilanza gravanti sull’impresa. Il Garante ha però rilevato, anzitutto, che tale trattamento non risultava adeguatamente descritto nella documentazione informativa resa ai dipendenti, in violazione dei principi di correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, nonché degli obblighi informativi previsti dall’art. 13. Nel merito, l’Autorità ha ricordato che gli account di posta elettronica individualizzati possono contenere anche informazioni personali estranee alla sfera lavorativa, riferite sia al dipendente sia a terzi. Per questo motivo i sistemi di posta elettronica non possono essere trasformati impropriamente in strumenti di archiviazione generale del patrimonio informativo aziendale. Per finalità documentali, secondo il Garante, occorre invece adottare sistemi dedicati di gestione documentale, strutturati con misure tecniche e organizzative meno invasive. La conservazione prolungata dei messaggi, priva di adeguate garanzie, è stata quindi ritenuta contraria ai principi di limitazione della finalità, minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. b), c) ed e), GDPR. Log di navigazione internet: dodici mesi ritenuti eccessivi Il provvedimento richiama inoltre gli orientamenti già espressi dal Garante con il provvedimento n. 613/2026 in materia di conservazione dei file log destinati alla sicurezza informatica. Nel caso esaminato, la società conservava i log di navigazione per dodici mesi, indicando finalità legate al corretto funzionamento dell’infrastruttura IT, alla prevenzione di abusi informatici e alla tutela del patrimonio aziendale. Anche in questo caso il termine è stato ritenuto non congruo rispetto alle finalità dichiarate e, pertanto, incompatibile con i principi di proporzionalità, minimizzazione e limitazione della conservazione previsti dall’art. 5 GDPR. Controlli a distanza e art. 4 dello Statuto dei lavoratori Un ulteriore passaggio centrale del provvedimento riguarda il rapporto tra privacy e controlli a distanza. Il Garante ha osservato che sia il backup della posta elettronica sia la conservazione dei log di navigazione costituiscono strumenti astrattamente idonei a consentire un controllo dell’attività lavorativa dei dipendenti. Per tale ragione, tali sistemi rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, che richiede, ove ne ricorrano i presupposti, il previo accordo sindacale oppure l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nel caso concreto, la società non aveva verificato la sussistenza delle esigenze indicate dalla norma — organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale — né aveva attivato la procedura di garanzia prevista. Da qui il rilievo della violazione dell’art. 88 GDPR, dell’art. 114 del Codice Privacy e dei principi di liceità del trattamento. La sanzione Alla luce delle violazioni accertate, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa di 50.000 euro . Contestualmente, ha ordinato alla società di consentire l’accesso integrale del dipendente alla casella e-mail e di adeguare le proprie procedure interne relative alla gestione della posta elettronica e dei dati connessi alla navigazione web. Le indicazioni per le imprese Il provvedimento n. 165/2026 conferma che la gestione degli strumenti digitali aziendali richiede un approccio integrato tra diritto del lavoro, privacy e organizzazione interna. Per i datori di lavoro ciò significa: garantire il diritto di accesso ai dati senza filtri arbitrari; fornire informative complete e aggiornate; evitare utilizzi impropri della posta elettronica come archivio documentale; limitare i tempi di conservazione di e-mail e log ai soli periodi realmente necessari; verificare sempre l’eventuale applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. L’adeguamento delle policy IT non rappresenta più una scelta prudenziale, ma una necessità operativa per ridurre il rischio di contenziosi e sanzioni.

Data Act - Commissione europea: raccomandazione n. 7750 del 19 novembre 2025

Le Model Contractual Terms (c.d. “MCTs”) introdotte dalla Commissione europea con la suddetta Raccomandazione, pur non avendo natura vincolante, offrono un quadro di riferimento uniforme al fine di interpretare ed attuare la normativa del Data Act. Le MCTs, infatti, disciplinano l’accesso, l’utilizzo e la condivisione dei dati, con riduzione dell’incertezza interpretativa del Data Act, organizzando da un lato il contenuto minimo del contratto, così da consentire alle imprese di predisporre contratti coerenti con il Data Act, e consentendo, dall’altro lato, la valutazione della correttezza delle clausole unilateralmente imposte, per applicare il controllo di “unfairness” previsto dal legislatore. La Commissione europea costruisce una struttura quadripartita che riflette i diversi flussi di dati disciplinati dal Data Act: rapporto tra  Titolare dei dati  e  Utente , ambito in cui si concentra la disciplina dell’accesso ai dati generati dal prodotto o servizio; rapporto tra  Utente  e  Destinatario dei dati , ambito che consente all’utente di attivare servizi innovativi basati sui dati; rapporto tra  Titolari dei Dati  e  Destinatario dei dati  su richiesta dell’Utente, ambito in cui si incontrano gli obblighi di condivisione e tutela dei segreti commerciali; condivisione  volontaria  tra imprese, ambito in cui il controllo di equità del Data Act assume particolare rilievo.

Tribunale di Reggio nell'Emilia - Linee guida del 26 gennaio 2026: buone prassi nel settore delle procedure concorsuali

Con il suddetto provvedimento il Tribunale recepisce le “Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali – Linee Guida” elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 24.09.2020 e trasfuse nella delibera del 20.07.2022. Le Linee Guida si compongono di due parti, relative alle buone prassi per i Tribunali (Sezione Fallimentare) e per le Procure della Repubblica, al fine di favorire le modalità di interazioni, effettuando una ricognizione delle prassi esistenti, monitorate, con la collaborazione degli Uffici Giudiziari, con riferimento agli assetti organizzativo, ed allegando modelli ed esempi di atti e protocolli.

NASpI anticipata: cosa cambia nel 2026 per chi vuole mettersi in proprio

Dal 2026 cambiano le regole per chi vuole utilizzare la NASpI come incentivo per avviare un’attività autonoma o un’impresa. La nuova legge di bilancio introduce infatti una modifica importante: non sarà più possibile ricevere l’intero importo in un’unica soluzione. L’incentivo verrà invece pagato in due momenti distinti. Ma andiamo con ordine. Chi ha diritto alla NASpI può continuare a richiedere l’anticipo dell’indennità per avviare un’attività in proprio, aprire un’impresa individuale oppure entrare in una cooperativa come socio lavoratore. Questa possibilità resta, ma cambiano le modalità di pagamento. Fino al 31 dicembre 2025, l’importo veniva erogato tutto insieme. Dal 1° gennaio 2026, invece, il pagamento sarà diviso così: una prima parte, pari al 70%, viene erogata subito, al momento dell’accoglimento della domanda; il restante 30% arriva in un secondo momento, entro sei mesi oppure alla fine del periodo teorico di NASpI (se questo termina prima). Attenzione però: per ricevere la seconda quota è necessario rispettare alcune condizioni. In particolare, il beneficiario: non deve aver trovato un lavoro dipendente nel frattempo; non deve essere andato in pensione. Se una di queste situazioni si verifica, cambiano le conseguenze: in caso di nuovo lavoro, si può essere tenuti a restituire quanto ricevuto; se invece si va in pensione tra la prima e la seconda rata, la seconda non viene pagata, ma non è richiesta la restituzione della prima. Un’ultima cosa importante riguarda chi percepisce l’Assegno Ordinario di Invalidità: in questo caso bisogna scegliere tra l’assegno e l’anticipo NASpI. Se si opta per quest’ultimo, l’assegno viene sospeso per tutta la durata teorica della disoccupazione. In sintesi, resta l’opportunità di usare la NASpI per mettersi in proprio, ma con regole più articolate e tempi di erogazione diversi. Meglio quindi pianificare con attenzione.

Lavori usuranti: domanda entro il 1° maggio 2026 per andare in pensione prima

L’INPS con il messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026 ricorda una scadenza importante per i lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti. Chi maturerà i requisiti per la pensione agevolata nel corso del 2027 deve presentare la domanda di riconoscimento entro il 1° maggio 2026 . Si tratta di un passaggio fondamentale per poter accedere al pensionamento anticipato riservato a chi svolge lavori usuranti, come addetti alla linea catena, conducenti di mezzi pubblici o lavoratori notturni. La legge di bilancio 2026 ha inoltre confermato un aspetto importante: per queste categorie non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita fino al 2028, rendendo quindi più stabile il requisito pensionistico. Attenzione alle tempistiche: chi presenta la domanda in ritardo rischia uno slittamento della decorrenza della pensione fino a tre mesi. La richiesta va inviata online all’INPS, allegando la documentazione che dimostri lo svolgimento delle attività usuranti. In sintesi, rispettare la scadenza è essenziale per non perdere o ritardare l’accesso al pensionamento anticipato.

CCNL metalmeccanici: contributo straordinario di 30€ con il rinnovo

A seguito del rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici (siglato il 22 novembre 2025 e valido fino al 30 giugno 2028), sono previsti alcuni adempimenti che riguardano direttamente aziende e lavoratori. In particolare, i sindacati firmatari – Fim, Fiom e Uilm – hanno richiesto ai lavoratori non iscritti al sindacato un contributo straordinario. Si tratta di una quota di 30 euro all’anno , prevista per il 2026, 2027 e 2028 , che verrà trattenuta direttamente nella busta paga del mese di giugno. Attenzione: il contributo non è automatico : ogni lavoratore potrà infatti scegliere se accettare o rifiutare la trattenuta. Le aziende sono quindi tenute a: informare i lavoratori tramite comunicazione in bacheca (già prevista tra febbraio e aprile 2026); consegnare, insieme alla busta paga di aprile 2026, un modulo per esprimere la propria scelta; raccogliere i moduli firmati entro il 15 maggio 2026 ; comunicare il numero delle trattenute effettuate alle organizzazioni sindacali territoriali. Le eventuali somme trattenute verranno poi versate ai sindacati.

Garante: sì ad accesso alle proprie email dopo la fine del rapporto lavoro

Il lavoratore può accedere ai messaggi del proprio account email aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere motivate da specifiche e comprovate ragioni, come la tutela di segreti aziendali. È quanto ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali accogliendo il reclamo di un ex dipendente di una compagnia assicurativa, che aveva chiesto copia dei messaggi della propria casella di posta elettronica aziendale e dei documenti salvati nel pc. La società aveva effettuato un accesso alla posta elettronica dell’ex dipendente e, dopo averne esaminato il contenuto, aveva fornito esclusivamente i messaggi ritenuti “strettamente personali”, escludendo quelli legati all’attività lavorativa. Secondo il Garante, il diritto di accesso riguarda tutti i dati personali, comprese le comunicazioni intercorse tramite un account aziendale individualizzato. Non è quindi legittimo selezionare preventivamente i contenuti da fornire né limitarli o oscurarli sulla base della distinzione tra ambito personale e professionale. L’Autorità ha inoltre rilevato criticità nella gestione dei dati, in particolare per la mancanza di trasparenza nelle informative e per i tempi di conservazione delle e-mail (5 anni) e dei dati di navigazione (12 mesi), ritenuti non proporzionati rispetto alle finalità dichiarate. Per le violazioni accertate è stata inflitta una sanzione di 50mila euro. Il Garante ha inoltre ordinato di consentire l’accesso integrale ai dati richiesti e di adeguare informative e policy interne alla normativa privacy. (Fonte: Newsletter Garante del 15 aprile 2026)

D.L. “Carburanti” n. 33/2026

Il D.L. n. 33/2026 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2026 n. 64: introduce sgravi fiscali e agevolazioni per aziende e consumatori esposti al rincaro delle accise sui carburanti, prevendendo la rideterminazione generalizzata delle accise su benzina, gasolio e GPL usati come carburanti, per un periodo di 20 giorni; prevede bonus volti a sostenere gli operatori più colpiti dai maggiori oneri economici (quali le imprese impegnate nel settore dell’autotrasporto con sede legale o una stabile organizzazione in Italia, , che potranno beneficiare di credito d’imposta per l’acquisto di gasolio utilizzato come carburante, nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio, e gli operatori del settore ittico, che potranno beneficiare di un credito d’imposta fino al 20% dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati nella loro attività commerciale). Con la pubblicazione del D.M. M.E.F. del 18 marzo 2026 nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2026 n. 65, si è stabilito che, a partire dalla data di pubblicazione e per i successivi cinque giorni, le accise per i carburanti vengano fissate secondo le seguenti misure: benzina: 622,90 euro per mille litri; gasolio (usato come carburante): 622,90 euro per mille litri; GPL (usato come carburante): 242,77 euro per mille chilogrammi.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DM 2 marzo 2026, n. 3

Approvazione del modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 03.03.2026.

Rapporto biennale sulla situazione occupazione di genere: tra obblighi ed opportunità

Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità), come modificato dalla Legge n. 162/2021, le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti  devono predisporre e trasmettere il Rapporto Biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, relativo al biennio 2024–2025. La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro entro il 30 aprile 2026 . La mancata trasmissione  del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione delle sanzioni da € 103,29 a € 516,46  (art. 11, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520). Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la  sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). L’Ispettorato nazionale del lavoro verifica la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1 . 000 ,00 a € 5 . 000  (art. 46, comma 4-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). Fino alla scadenza del termine di presentazione del rapporto, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2022/2023), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti non hanno tale obbligo, ma possono adempiere su base volontaria se tale scelta risulti strategica nella partecipazione a bandi e procedure pubbliche.

Gen Z, la parità divide più di quanto unisca

Secondo studi pubblicati tra 2025 e 2026 da Ipsos e King's College London, sta emergendo una frattura netta proprio all’interno della Gen Z: quella tra giovani uomini e giovani donne. Da un lato le giovani donne, sempre più schierate su posizioni progressiste, attente ai diritti e all’uguaglianza. Dall’altro lato i giovani uomini che sembrano muoversi nella direzione opposta. I numeri sono difficili da ignorare: quasi un giovane uomo su tre ritiene che una moglie debba obbedire al marito. circa il 60% dei giovani uomini pensa che la parità di genere sia “andata troppo oltre”, arrivando a discriminare gli uomini il 24% ritiene che le donne non debbano essere troppo indipendenti Non è quindi una opinione isolata, ma è una percezione diffusa. Com’è possibile che i figli di una cultura più paritaria stiano riscoprendo modelli che sembravano superati? Le ragioni sono varie. La precarietà economica, certamente, alimenta un meccanismo noto: nei momenti di incertezza, l’“altro” diventa facilmente un bersaglio. Le nuove aspettative sociali, più complesse e meno definite, espongono i giovani a una pressione continua: il timore di deludere — se stessi, gli altri, un ruolo che non è più chiaro — diventa un fattore di tensione; mentre le giovani donne vedono nuove prospettive, rafforzano richieste di equità, autonomia e rappresentanza. I social media giocano certamente un ruolo decisivo, amplificando modelli e narrazioni molto diversi: da un lato contenuti progressisti, dall’altro influencer che rilanciano visioni tradizionali — se non apertamente reazionarie — della mascolinità. Non è ancora chiaro se siamo di fronte ad un ritorno al passato o ad una dinamica nuova da gestire. Quel che è certo è che, in un momento così complesso, è fondamentale continuare a lavorare sui principi dell’Agenda 2030: l’idea di fondo resta quella di costruire società più eque, senza lasciare nessuno indietro. “ Leave no one behind ”

CCNL carta industria

In data 10 febbraio 2026 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti l’industria della carta, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone. Minimi tabellari Sono stabiliti aumenti retributivi con decorrenza 01.04.2026, 01.01.2027, 01.01.2028, 01.09.2028. Nuova classificazione del personale Il rinnovo introduce una riforma del sistema di inquadramento professionale. Il nuovo modello, che entrerà in vigore entro il 01.09.2028, sarà strutturato su 4 categorie e 10 livelli professionali. Per i lavoratori già in forza è prevista una conversione dei livelli secondo criteri di equivalenza, senza variazioni economiche rispetto all’inquadramento attuale. Permessi lavoratori turnisti A decorrere dal 01.01.2027 il monte ore annuo dei lavoratori cicloturnisti che operano su 3 turni a ciclo continuo relativo a permessi retribuiti, ex festività e ROL viene elevato da 32 a 40 ore annue. Causali tempo determinato La disciplina del lavoro a termine viene aggiornata in conformità al D.Lgs. n. 81/2015 e prevede contratti fino a 24 mesi in presenza di specifiche causali, tra cui: incremento dei volumi produttivi; lancio di nuovi prodotti o attività; investimenti nei processi produttivi; progetti di innovazione o riorganizzazione aziendale; percorsi formativi legati all’innovazione. Assistenza sanitaria integrativa A decorrere dal 01.01.2027 il contributo aziendale al Fondo Salute Sempre aumenta di € 3 annui ed è pari a € 123 annui. Previdenza integrativa A decorrere dal 01.01.2027 il contributo a Byblos a carico azienda è elevato all’1,40% della normale retribuzione annua (comprensiva della 13ma mensilità).

Legge 11 marzo 2026, n. 34: Una nuova strategia per le PMI tra innovazione, tutele e crescita

La Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 ed entrante in vigore il 7 aprile, introduce un ampio pacchetto di misure volto a rafforzare il ruolo delle piccole e medie imprese nel sistema economico nazionale. Il provvedimento, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, interviene su diversi ambiti strategici: dall’aggregazione tra imprese alla semplificazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, dal sostegno al ricambio generazionale al riordino di settori chiave come artigianato, confidi e start-up innovative. Tra le principali novità: Viene introdotto un regime fiscale agevolato per le reti di imprese, con l’obiettivo di incentivare forme di collaborazione stabile tra PMI. In particolare, è introdotta una sospensione d’imposta sugli utili accantonati in apposite riserve e destinati a investimenti previsti dal programma comune di rete. L’agevolazione, valida dal 2026 al 2028, è subordinata al mantenimento della destinazione delle riserve e alla permanenza nel contratto di rete, con un tetto massimo di un milione di euro annui per impresa. Viene inoltre ridefinito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, che rafforza il proprio ruolo nel sostegno e nella ristrutturazione delle imprese, in particolare quelle titolari di marchi storici di interesse nazionale, anche attraverso interventi diretti di acquisizione. Parallelamente, il settore della moda beneficia di uno stanziamento fino a 100 milioni di euro per finanziare “mini contratti di sviluppo”, finalizzati a supportare la transizione verso modelli produttivi più sostenibili. La legge interviene anche sulle forme di aggregazione tra PMI, riconoscendo alle centrali consortili una nuova qualificazione come enti mutualistici di sistema, a determinate condizioni dimensionali e territoriali. Sul fronte del lavoro, viene introdotta in via sperimentale per il biennio 2026- 2027 una misura di “staffetta generazionale”, che consente ai lavoratori prossimi alla pensione di ridurre l’orario di lavoro tra il 25% e il 50%, beneficiando di agevolazioni contributive. La misura è subordinata all’assunzione contestuale di giovani under 34 a tempo pieno e indeterminato, favorendo così il ricambio generazionale nelle imprese di piccole dimensioni. Particolare attenzione è dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro, con l’introduzione di modelli semplificati di gestione pensati per le PMI, che dovranno essere elaborati dall’INAIL. Viene inoltre ampliato il ruolo della formazione, che diventa obbligatoria anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, come nei casi di cassa integrazione. La normativa apre anche all’utilizzo di tecnologie innovative, consentendo lo svolgimento di attività formative pratiche tramite simulazioni virtuali e ambienti immersivi. In tema di lavoro agile, la legge chiarisce che la consegna annuale dell’informativa sui rischi è sufficiente ad adempiere agli obblighi di sicurezza compatibili con lo smart working, fermo restando il dovere del lavoratore di collaborare all’attuazione delle misure preventive. Viene inoltre aggiornato l’elenco delle attrezzature soggette a verifica periodica, includendo specifiche tipologie di piattaforme mobili, per le quali è prevista una verifica triennale. Il provvedimento introduce anche una definizione normativa per gli operatori della distribuzione alimentare nel settore HO.RE.CA., stabilendo che almeno il 70% dei ricavi debba derivare da forniture a imprese del comparto alberghiero e della ristorazione. Sul piano normativo, viene conferita al Governo la delega per l’elaborazione di un testo unico sulle start-up e PMI innovative, con l’obiettivo di semplificare la disciplina vigente e favorire le sinergie tra imprese, università e centri di ricerca. Importanti novità riguardano anche il settore dell’artigianato, per il quale è prevista una riforma complessiva volta a valorizzare la figura dell’imprenditore artigiano e a promuovere processi aggregativi. Contestualmente, viene rafforzata la tutela della denominazione “artigianato”, prevedendo sanzioni significative in caso di utilizzo improprio nelle attività promozionali. La legge interviene infine sul fenomeno delle false recensioni nei settori turistico e della ristorazione, introducendo regole stringenti: le recensioni sono considerate valide solo se rilasciate entro 30 giorni dall’effettiva fruizione del servizio e decadono dopo due anni, mentre viene vietata ogni forma di compravendita di recensioni. Completano il quadro le deleghe per il riordino dei Confidi, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo nel supporto finanziario alle PMI, e le misure per la valorizzazione dei beni di magazzino, finalizzate a facilitarne l’utilizzo come leva per l’accesso al credito.

IVASS - Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026: diritto all'oblio oncologico

IVASS - Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026 , di modifica ed integrazione dei Regolamenti IVASS nn. 40/2018 e41/2018: diritto all’oblio oncologico Con il citato Provvedimento n. 169/2026, IVASS, (a tutela delle persone guarite da una malattia oncologica riconoscendo loro il diritto di non fornire né subire indagini da parte di imprese di assicurazione e distributori - incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari - sulla precedente condizione patologica, con diritto che matura decorsi 10 anni della conclusione del trattamento attivo in assenza di recidive, ridotto a 5 anni se la patologia sia insorta prima del compimento di 21 anni; è vietato alle imprese e ai distributori acquisire tali informazioni da fonti terze), dà attuazione al diritto all’oblio oncologico nei contratti assicurativi, stabilendo le modalità operative per far sì che le imprese ed i distributori si conformino al divieto di acquisire e utilizzare informazioni su precedenti patologie oncologiche del contraente o dell’assicurato. IVASS ha aggiornato la modulistica precontrattuale intervenendo sui Moduli Unici Precontrattuali (MUP) per i prodotti assicurativi e per i prodotti d’investimento assicurativi, nonché sui Documenti Informativi Precontrattuali (DIP) aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni. È esclusa dall’obbligo di informativa la sola polizza RCA, per la quale l’anamnesi oncologica non rileva ai fini della valutazione del rischio. Le imprese di assicurazione e i distributori hanno l’obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni entro lo scorso 10 febbraio 2026.

Divieto di trattare dati non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del dipendente

Il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 24 febbraio 2026 , è intervenuto in via d’urgenza, disponendo nei confronti di un'azienda, la limitazione definitiva del trattamento dei dati raccolti, in modo sistematico, per tutta la durata del rapporto di lavoro e conservati fino a 10 anni dalla sua cessazione, attraverso una piattaforma collegata al sistema di rilevazione delle presenze. A seguito di colloqui con i lavoratori subito dopo il loro rientro da un periodo di assenza venivano annotati sulla piattaforma informazioni relative a specifiche patologie sofferte (sindrome di Crohn, ernia del disco, portatore di pacemaker), alla adesione agli scioperi e alla partecipazione alle attività sindacali (anche con riferimento a utilizzi ritenuti impropri delle assenze), nonché a dati personali di tipo familiare e privato. Tutto ciò in violazione della normativa che vieta al datore di lavoro di trattare dati non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del dipendente. Il Garante ha anche imposto, inoltre, di interrompere il trattamento dei dati raccolti attraverso quattro telecamere posizionate in prossimità di bagni e aree ristoro riservati ai lavoratori. Con lo stesso provvedimento, ha infine vietato il trattamento dei dati utilizzati in modo illecito tramite la piattaforma, nel caso sia utilizzata negli altri centri logistici della società in Italia con modalità analoghe a quanto accertato.

In attivo il decreto legislativo di attuazione delle Direttive UE 2024/1499 e 2024/1500 riguardanti il pari trattamento delle persone

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024 , sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE e della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Il provvedimento recepisce la disciplina europea armonizzando il quadro normativo interno con gli standard minimi fissati dal diritto dell’Unione, introduce requisiti vincolanti di indipendenza, autonomia e adeguatezza delle risorse per gli organismi nazionali competenti nel contrasto alle discriminazioni fondate su razza, origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Inoltre, stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità per migliorarne l’efficacia e garantirne l’indipendenza al fine di rafforzare l’applicazione del principio della parità di trattamento. Il decreto prevede l’istituzione di un nuovo Organismo per la parità , configurato quale autorità amministrativa indipendente, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria, che opererà senza vincoli di subordinazione o gerarchia a decorrere dal 1° gennaio 2027. (Fonte: www.governo.it Consiglio dei Ministri)