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Diritto fallimentareCassazione Civile Sez. I, 22/06/2023, n. 17949

Revocatoria fallimentare: affinché vi sia anomalia del pagamento non basta il semplice mutamento delle condizioni del pagamento stesso

Nella disciplina dell'azione revocatoria fallimentare la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva il dato soggettivo dell'intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento.

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Diritto assicurativoIl regime probatorio nell'ipotesi di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, prevede che il danneggiato debba dimostrare che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia stato identificato, e che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza

Tribunale Benevento Sez. I, 21 giugno 2023, n. 1400

Nell'ipotesi di ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada, il giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose, e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.


LavoroCassazione Civile Sez. Lav., 20/06/2023, n. 17627

Differenza tra appalto e somministrazione di manodopera

La somministrazione di lavoro si distingue dall'appalto per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore: nel contratto di appalto l'organizzazione può risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto nonché dall'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa, elementi entrambi estranei alla somministrazione (fattispecie relativa all'accertamento di illegittima interposizione di manodopera svolta da un fattorino, impiegato presso Poste Italiane spa, ma dipendente di una società terza legata alla prima da un contratto di appalto).


Real EstateCassazione Civile Sez. II, 16/06/2023, n.17385

Sulla responsabilità del mediatore in caso di mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di agibilità dell'immobile

Il mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) - ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza qualificata propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare. Una responsabilità del mediatore può porsi, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di agibilità, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico.


Risarcimento danniCassazione Civile Sez. III, 12/06/2023, n.16633

Violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente, lesione del diritto alla salute e violazione del diritto all'autodeterminazione

La violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi (nella specie, relativa alla richiesta da parte di un paziente della condanna al risarcimento dei danni biologici e patrimoniali causati da un errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di un'ernia discale, nonché di quelli derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione per mancanza del consenso informato, dato l'aggravamento, nei mesi successivi alle dimissioni, della sintomatologia dolorosa che l'aveva spinto ad effettuare l'intervento in questione, è stata ritenuta fondata la pretesa risarcitoria per il danno non patrimoniale diverso dal danno biologico, per la mancanza di prova che fosse stata fornita all'istante adeguata e completa informazione anche sulle possibili complicanze dell'intervento pur correttamente eseguito).


Real EstateIl Giudice delegato, in una procedura fallimentare, può ordinare la cancellazione di un’iscrizione ipotecaria, ex art. 108 comma 2 L.f., in caso in cui il curatore, dopo essere subentrato nel preliminare trascritto, stipuli un atto di compravendita relativo a un immobile ad uso abitativo, destinato a essere l'abitazione principale dell'acquirente? La parola, forse, alle Sezioni Unite.

Cassazione Civile Sez. I, ordinanza interlocutoria 8 giugno 2023 n. 16166

La Sezione Prima della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti della causa al Primo Presidente per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando l’importanza della seguente questione: se l’art. 108, comma 2, L.fall., in ordine alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, sia applicabile anche alla vendita attuata in forma contrattuale in adempimento di un contratto preliminare, in cui il curatore sia subentrato ex lege in applicazione del disposto dell’art. 72, comma 8, L.fall.

La vicenda trae origine da un provvedimento assunto nell’ambito di una procedura concorsuale monzese, con il quale il Giudice Delegato: (i) aveva autorizzato il curatore fallimentare a subentrare nel contratto preliminare, stipulato dalla società cooperativa in bonis, di assegnazione in proprietà e in proprietà superficiaria di porzioni di immobili, costituenti abitazione principale, a un socio della cooperativa edilizia e (ii) aveva disposto la cancellazione dei gravami insistenti sul bene da trasferire, tra cui l'ipoteca iscritta a favore di una Banca, la quale aveva ceduto il credito ad altra società.

Il provvedimento del Giudice Delegato è stato reclamato dalla società cessionaria del credito, la quale ha allegato che l’acquirente aveva già versato alla cooperativa, poi, fallita, il prezzo della vendita e ha sostenuto che il Giudice Delegato non avrebbe potuto disporre la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 108, comma 2, L.fall., dato che il trasferimento dell’immobile non era avvenuto all’esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima.

Il Tribunale di Monza ha rigettato il reclamo della società cessionaria, ritenendo che il trasferimento in forme privatistiche rimane comunque una vendita fallimentare. Diversamente, non verrebbe adeguatamente tutelato l’interesse dell’acquirente a comprare un immobile, destinato a costituire abitazione principale, libero da pesi, tra cui l’ipoteca in questione.

La società cessionaria ha impugnato il provvedimento monzese avanti alla Corte di Cassazione, la quale ha rilevato che sulla questione si rinvengono precedenti non uniformi da parte della Sezione Terza, come pure nella giurisprudenza di merito.

Non solo, la Corte ha rilevato anche l’importanza della questione, che si risolve in un conflitto fra diritto all'esecuzione del preliminare di vendita trascritto e diritto di prelazione e sequela del creditore ipotecario (o, se si preferisce, tra diritto alla casa e diritto al credito), conflitto che assume carattere di particolare delicatezza nell'economia, familiare o d'impresa, dei soggetti coinvolti ove si consideri il rischio, a seconda della soluzione che si intenda preferire, per l'uno di vedere vanificato il prezzo corrisposto ante fallimento, per l'altro di perdere, nei fatti, la garanzia del proprio diritto di credito.

Dato che il tema appena descritto involge una questione di massima di particolare importanza, che vede contrapposti diritti di rilievo costituzionale, e particolare delicatezza per i soggetti coinvolti, la Sezione ha rimesso gli atti della causa al Primo Presidente per la valutazione di una eventuale pronuncia delle Sezioni Unite.

Si è in attesa di conoscere il prosieguo della vicenda, che potrebbe certamente portare a significative e importanti pronunce.


Real Estate

Interessante ordinanza del Tribunale di Monza in tema di sfratto per morosità ad uso non abitativo

Se il conduttore sana la morosità esistente al momento della notifica dell’intimazione di sfratto ma non la morosità successiva, è comunque impedita l’emissione dell’ordinanza di rilascio con riserva di eccezioni del convenuto.
Pubblichiamo una recentissima ordinanza resa dal Tribunale di Monza in un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile a uso commerciale, con la quale è stata respinta l’istanza ex art. 665 c.p.c. presentata dal locatore, poiché la morosità di cui all’art. 663 comma III c.p.c. è quella indicata nell’intimazione di sfratto e non quella successivamente maturata.


Real EstateCassazione civile sez. III, 24/05/2023, n. 14446

Cassazione Civile Sez. III, 24/05/2023, n. 14446

Il notaio che ometta di accertare la sussistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto a mezzo del suo ministero è tenuto, nei confronti dell'acquirente, al risarcimento dei danni patrimoniali futuri che appaiano, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (quali, ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo).


Risarcimento danniTribunale Sulmona Sez. I, 24 maggio 2023, n.131

Risarcimento ai familiari della vittima - riduzione in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest’ultimo a sé stesso

Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima determina la sua cooperazione nella causazione dell'evento. Ai sensi dell’art. 2054 c.c., il conducente tenuto a risarcire il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, in quanto il comportamento del trasportato non interrompe il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno né tantomeno integra un valido consenso alla lesione ricevuta. Nel caso in cui la morte sia stata provocata anche da lesioni che il trasportato non avrebbe potuto evitare neppure attraverso l'utilizzo delle cinture, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso.


Real EstateCassazione Civile Sez. III, 22/05/2023, n. 14067

In caso di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso non locativo, conseguente ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 alla cessione d'azienda

In caso di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso non locativo, conseguente ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 alla cessione d'azienda, al cessionario non è consentito l'esercizio dell'azione di risoluzione ovvero di riduzione del canone, previsti dall'art. 1578 c.c. per l'ipotesi che la cosa locata, al momento della consegna, presenti vizi non noti o facilmente riconoscibili che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito per il conduttore, difettando in detta ipotesi il presupposto primo per l'applicabilità dell'art. 1578 c.c., e cioè la consegna della cosa dal locatore al conduttore.


Risarcimento danniTribunale Torino Sez. IV, 19 maggio 2023, n.2115

Risarcimento dei danni causati da veicolo non identificato – onere della prova in capo al danneggiato

In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e il nesso causale con la condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.


Agenti di commercioCassazione Civile Sez. Lav., 17/05/2023, n.13528

L'agente alla cessazione del rapporto di agenzia non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia

Alla cessazione del rapporto di agenzia, l'agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell'agenzia, di cui è titolare l'impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all'incremento da lui apportato al portafoglio.


Diritto bancarioCassazione civile sez. I, 12/05/2023, n.12993

Sui termini entro cui il correntista può richiedere alla Banca la documentazione del proprio conto corrente prima di avviare un contenzioso

Citiamo una recente sentenza.

In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, d.lg. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c.p.c., con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 18 aprile 2023, n.10294

Soggiace all’ordinaria prescrizione decennale l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.


Diritto bancarioCorte d'Appello Firenze, Sez. II, sentenza 14 aprile 2023, n. 765

Contratto di mutuo - Metodo alla francese - Interessi calcolati sulla quota capitale via via decrescente - Assenza di anatocismo

In tema di contratto di mutuo, il metodo di ammortamento c.d. "alla francese" comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo.


Agenti di commercioCassazione Civile Sez. II, 31 marzo 2023, n.9064

L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione non è soddisfatto dal fatto che il preponente non ha adempiuto agli obblighi informativi

In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).

Poiché il diritto dell’agente alla provvigione scaturisce dagli affari conclusi per il tramite dell’agente, è necessari che questi indichi, con elementi sufficienti a consentire l’identificazione, i contratti che assume siano stati conclusi per suo tramite. Tale prova non può nemmeno essere assolta con la mera produzione degli ordini accolti.


Agenti di commercioCorte Giustizia UE Sez. III, 23/03/2023, n. 574

Nell'indennità devono essere ricomprese le provvisioni che avrebbe percepito dopo l'estinzione del contratto

L'art. 17, par. 2, lett. a), della direttiva 86/653/Cee, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che le provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l'estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione dell'indennità prevista all'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.


Diritto fallimentareSentenza n. 18/2023 RG n. 4630/2021 Tribunale di Monza, Sez. I, Giudice Dott. De Giorgio Davide

Azione revocatoria e fondo patrimoniale

Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Sulla costituzione di fondo patrimoniale da parte di socio accomandatario – Mancata instaurazione procedimento di mediazione – Legittimazione attiva dell’istituto di credito che vanta ipoteca - Sussistenza requisiti – Accoglimento

Oggetto

Azione revocatoria avviata avverso la costituzione di fondo patrimoniale da parte del socio di una società in accomandita semplice e relativo coniuge in epoca anteriore all’avvio dell’azione monitoria da parte di istituto di Credito che vanta decreto ingiuntivo definitivo in forza del quale è stata iscritta ipoteca sui beni di proprietà del socio.

Eccezioni preliminari (rigetto)

Rigetto della domanda presentata dai Convenuti per improcedibilità dell’azione per omessa instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria poiché l’azione revocatoria non rientra fra le controversie per cui è previsto l’avvio di tale esperimento (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 25855 del 23.09.2021).

Rigetto della domanda sul difetto di legittimazione dell’Istituto di Credito che vanta ipoteca sul bene iscritta successivamente all’atto dispositivo e alla relativa trascrizione, stante la preclusione all’esecuzione sul compendio immobiliare a causa del predetto atto.

Sui requisiti azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (sussistenza)

Esistenza del credito in epoca anteriore all’atto di disposizione. Nell’azione revocatoria, per la sua esperibilità rileva la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, idonea a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 4212 del 19.02.2020, Cass., Sez. 3, sentenza n. 3676 del 15.02.2011).Presenza del requisito dell’eventus damni: con l’atto di disposizione per cui è causa, il debitore ha causato un pregiudizio al creditore nell’azione di recupero. Non è richiesto che l’atto compiuto determini la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto che con il compimento dell’atto l’azione è resa più incerta o difficile (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 15310 del 07.07.2007). L’onere di provare l’insussistenza di tale rischio è a carico del Convenuto.carattere gratuito dell’atto di disposizione (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 15310 del 07.07.2007, Cass., Sez. 1, ordinanza n. 9192 del 02.04.2021).sussistenza dell’elemento psicologico in capo alle parti dell’atto di disposizione e della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. Parte Convenuta quale socio amministratore e legale rappresentante non poteva ignorare il pregiudizio arrecato alla creditrice con l’atto dispositivo per cui è causa e le circostanze del caso sulla costituzione del fondo, in assenza delle ragioni alternative che ne avessero reso necessaria, o almeno opportuna, la costituzione, inducono a ritenere che l’atto fosse finalizzato con ogni probabilità proprio a pregiudicare la possibilità per l’istituto di procedere esecutivamente sulla casa familiare (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 13343 del 30.06.2015). Tale requisito sussiste anche in capo al terzo beneficiario stante la natura gratuita dell’atto di disposizione. (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 12045 del 17.05.2010)

Accoglimento domanda: Per effetto di quanto sopra, il Tribunale di Monza, visto l’art. 2901 c.c., ha dichiarato l’inefficacia nei confronti dell’Istituto di credito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai debitori, ordinando l’annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell’atto pubblico di costituzione del fono, con condanna alla rifusione delle spese processuali di lite.


Diritto bancarioTribunale di Asti, Sez. I, 25.1.2023, n. 39

La disciplina antiusura e quella consumeristica si applicano ai contratti di finanziamento sottoscritti con un consumatore

Nei contratti di finanziamento, con riferimento alla posizione della parte che riceve il prestito, va precisato che se queste è “consumatore” sarà applicabile, oltre alla disciplina relativa alla normativa antiusura, anche la tutela prevista dal codice al consumo.


Risarcimento danniCorte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza7 ottobre 2022, n. 29300

Infortunio sul lavoro - Infortunio in itinere - Istituti

È requisito indispensabile per l’indennizzabilità dell’infortunio la sussistenza della causa o, almeno, dell’occasione di lavoro. Tra prestazione lavorativa e l’evento vi deve essere un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l’evento dipendente dal rischio inerente all’attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività. Nel caso dell’infortunio in itinere, il rischio tutelato è invece quello derivante dallo spostamento spaziale del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.


Ordinanza Regione Lombardia

Lombardia in zona "arancione rafforzato" dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico.

Ferme le indicazioni di cui al D.P.C.M. e a quello che entrerà in vigore il 06.03.2021, vengono adottate le seguenti restrizioni

  • sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia; resta fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
  • resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
  • sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
  • non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  • non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  • non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate, ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  • l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  • è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

Diritto bancarioGiudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 378, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) – Beni destinati all'edilizia convenzionata (e agevolata): improcedibilità delle procedure esecutive e concorsuali per assenza dei requisiti di cui all'art. 44 della L. n. 457 del 1978 (rubricato “Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato”) per Banca mutuante (mutuo fondiario) e per mancata iscrizione nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Corte costituzionale, Sentenza, (data ud. 29/10/2024) del 20 dicembre 2024, n. 211

La previsione di improcedibilità delle procedure esecutive e concorsuali ai danni di creditori ipotecari e chirografari per il mancato rispetto, da parte dell’istituto di credito mutuante, dei requisiti di cui all’art. 44 della L. n. 457 del 1978 e della mancata iscrizione nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è irragionevole e sproporzionata rispetto alla finalità di garantire l’effettiva difesa dei diritti dei creditori, risultando pertanto in contrasto con l’art. 24 della Costituzione.

La Corte afferma il principio secondo cui: “Sennonché, il ricorso a tale meccanismo, che equivale a una impignorabilità relativa del bene, è inadeguato e sproporzionato rispetto all'obiettivo di ottenere la partecipazione del creditore fondiario, che può far valere la garanzia dello Stato, alla procedura concernente beni destinati all'edilizia convenzionata. Il creditore fondiario, infatti, in quanto titolare del diritto di ipoteca, deve essere sempre avvisato dell'espropriazione del bene ipotecato, ai sensi dell'art. 498 del codice di procedura civile. Pertanto, se non vuole subire l'effetto purgativo, e dunque la cancellazione dell'ipoteca, conseguente alla vendita forzata ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., senza veder tutelato il proprio diritto, sarà indotto a intervenire nella procedura e, dunque, a far valere in quel contesto la garanzia dello Stato.” […] “Viceversa, il ricorso alla improcedibilità per conseguire la partecipazione al processo esecutivo del creditore che usufruisce della garanzia dello Stato è uno strumento inadeguato, che consente irragionevolmente al creditore fondiario di poter arbitrariamente sospendere la tutela esecutiva di tutti gli altri creditori. Al contempo, il debitore mutuatario potrebbe non pagare gli altri creditori e limitarsi a pagare le sole rate del mutuo fondiario, assicurandosi una temporanea impignorabilità del bene. In sostanza, con una disciplina come quella censurata, oltretutto riferita ai soli mutui convenzionati non agevolati (ex art. 44 della L. n. 457 del 1978) - a dispetto della circostanza che anche quelli agevolati godono della garanzia dello Stato -, il legislatore finisce per legittimare, in nome di quella garanzia, la mera inerzia del creditore fondiario.” […] “Da ultimo, il meccanismo delineato dalla norma censurata, equivalente a una impignorabilità temporanea e relativa, non è in linea con quanto si evince dagli stessi commi 376 e 377 (oltre che dalla precedente disciplina in materia). Tali disposizioni, infatti, hanno confermato che gli immobili destinati all'edilizia convenzionata (e agevolata) non sono sottratti alle procedure esecutive, fermo restando che vari strumenti, dagli oneri reali che si impongono all'assegnatario, al necessario avviso del comune e dell'ente finanziatore in merito alla pendenza della procedura, presidiano la finalità abitativa.”


Ordinanza Regione Lombardia - termini al 15.10.2020

Il Presidente del Regione Lombardia ha firmato la nuova ordinanza n. 604 che qui si allega che integra le misure approvate dal DPCM del 7.9.e le relative disposizioni sono valide sino al 15.10.2020.

Prescrizioni comuni

È confermato:

  • l’obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto;
  • l’obbligo, all’aperto, di portare con sé la mascherina che deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare;
  • l’obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei luoghi all’aperto a rischio assembramento.

Si ribadisce che il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Esenzioni

Non sono obbligati ad indossare la mascherina:

  • i bambini al di sotto dei 6 anni;
  • i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM del 7 agosto 2020).

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva.

Obblighi datori di lavoro

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento) e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.

A ciò si aggiunga che:

  • Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.
  • In ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
  • Il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

L’Ordinanza n. 604, inoltre, aggiorna le linee guida contenenti gli indirizzi operativi validi per i singoli settori di attività.

Indicazioni generali

Sono inoltre prorogate al 15 ottobre le precedenti disposizioni per le seguenti attività:

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza n. 604, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, che conferma fino al 7 ottobre le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020.