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Trib. Lav. Milano, sent. n. 2692 del 19/07/2023 Giud. Dott.ssa Saioni
Trib. Lav. Milano, sent. n. 2692 del 19/07/2023 Giud. Dott.ssa Saioni
Al fine di ottenere una pronuncia favorevole in punto di effettiva violazione dell’art. 36 della Costituzione, non ci si può limitare al richiamo di un unico CCNL che prevede condizioni economiche migliori per i lavoratori dallo stesso disciplinati, dovendo invece essere considerato un più ampio spettro di ipotesi, sia dal punto di vista della contrattazione collettiva che in relazione all’intero sistema retributivo ed in ogni caso il sindacato CISAL, firmatario del CCNL Servizi Ausiliari, è compreso tra i sindacati maggiormente rappresentativi. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato le pretese dei Lavoratori che avevano richiesto il trattamento economico di cui al CCNL Trasporti Logistica in luogo del CCNL Servizi Ausiliari (Cisal) applicato al rapporto, sostenendo che Cisal non fosse un sindacato maggiormente rappresentativo e che il trattamento riconosciuto non fosse rispettoso del dettato costituzionale perché insufficiente ad assicurare un’esistenza dignitosa del lavoratore e della sua famiglia).