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Diritto fallimentareTribunale di Bergamo, 18 febbraio 2025

Composizione negoziata – misure protettive e misure cautelari

Le misure protettive possono essere concesse con efficacia erga omnes per la funzione loro insita volta a preservare il patrimonio della società da possibili aggressioni di terzi, mentre le misure cautelari vanno richieste indicando specificamente la ragione della cautela richiesta e il soggetto destinatario della medesima, per consentire al Tribunale di verificare l’effettività del periculum in mora paventato dalla ricorrente.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, 16 febbraio 2025, n. 3890

Domanda di insinuazione c.d. “supertardiva” - sopravvenienza del credito ed imputabilità/non imputabilità del ritardo al creditore

Poiché i crediti concorsuali possono sorgere durante tutto l'arco della procedura fallimentare anche per cause dipendenti da colpa del creditore si deve escludere la "sopravvenienza" del credito comporti automaticamente la non imputabilità del ritardo con il quale il creditore procede ad insinuare il credito stesso, sicché è ben possibile che il credito "sopravvenga" nel corso della procedura fallimentare a verifica dei crediti compiuta, ma che ciò accada per fatto imputabile allo stesso creditore che, in tal caso, non può soddisfarsi sull'attivo fallimentare, essendo quindi comunque necessaria una verifica caso per caso. Nel caso di specie si tratta di un credito derivante dall’applicazione di una sanzione amministrativa, in particolare da violazione dell’obbligo di acquisto di “certificati verdi”.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza (data udienza 10 gennaio 2025) del 13 febbraio 2025, n. 3654

Divisione, scioglimento della comunione ereditaria – prova della comproprietà sui beni dividendi: elementi indiziari e verifiche del Consulente Tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà sui beni dividendi non richiede il rigore dell'azione di rivendicazione, dato che la divisione non trasferisce diritti tra i compartecipi, ma accerta un diritto comune a tutte le parti. Detta prova può essere fondata su elementi indiziari e sulle verifiche del consulente tecnico, in assenza di contestazioni specifiche sulla proprietà (v. Cass. Civ. n. 21716/2020).

La Corte di Cassazione afferma che tale principio vale, “tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065/2022)” e che “la validità dell' indirizzo interpretativo esposto perdura anche dopo la pronuncia delle SSUU della Corte di Cassazione n.25021/2019 che, "nel riconoscere che gli atti di scioglimento della comunione sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985 (Cass., S. U., n. 25021/2019), hanno chiarito che la divisione va annoverata fra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa.”


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 febbraio 2025, n. 3607

Controlli del datore di lavoro a mezzo agenzia investigativa

Con la sentenza citata, la Corte ha precisato che sono legittimi i controlli del datore di lavoro ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente (nel caso di specie uso improprio del mezzo aziendale per fini personali ed extra-lavorativi in orario di lavoro retribuito).

La Corte ha così statuito: "I controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. lav. Nella fattispecie di causa il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa, bensì la condotta fraudolenta di assenza del dipendente dal luogo di lavoro, nonostante la timbratura del badge; neppure sussiste la lamentata violazione della privacy del dipendente, seguito nei suoi spostamenti, in quanto il controllo era effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause dell'allontanamento; l'attività fraudolenta è stata ravvisata nella falsa attestazione della presenza in servizio e nell'utilizzo personale del mezzo aziendale, nonostante il lavoratore fosse autorizzato a usare detto mezzo solo per motivi attinenti all'attività lavorativa; ciò prescinde dall'integrazione di una fattispecie di reato o dalla quantificazione del danno, comunque riscontrabile nell'utilizzo improprio della vettura e dell'orario lavorativo retribuito".


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 febbraio 2025, n. 3609

Rifiuto alla prestazione prevista da accordo aziendale

Con la pronuncia citata, la Cassazione rileva, preliminarmente, che la disciplina sopravvenuta introdotta con un accordo aziendale non può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori aderenti a organizzazioni sindacali che abbiano espresso il loro dissenso rispetto all’accordo stesso.

Ciò posto, il lavoratore può rifiutarsi di svolgere una particolare attività, anche se la stessa è stata prevista da un accordo sindacale, solo in presenza di una violazione da parte del datore dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c.

Rinvenendo quest’ultima condizione nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità delle impugnate sanzioni disciplinari che erano state irrogate a dei lavoratori che si erano rifiutati di svolgere la prestazione secondo modalità previste da un accordo aziendale non firmato dall’organizzazione sindacale cui erano iscritti o simpatizzanti.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data udienza 7 gennaio 2025) del 12 febbraio 2025, n. 3644

Intermediazione finanziaria: strumenti finanziari (valori mobiliari) – responsabilità solidale dell’Istituto di credito per i danni causati ai clienti dal Promotore finanziario (art. 31 T.U.F.)

Nell'ambito dei servizi finanziari, l'art. 31 del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) stabilisce la responsabilità solidale dell'istituto di credito per i danni causati ai clienti dal promotore finanziario. Tale responsabilità si applica anche in caso di attività illecite poste in essere dal promotore che, pur non essendo contrattualmente legato alla banca, abbia comunque ingenerato un incolpevole affidamento nel cliente circa la sua stabile integrazione nella struttura gestionale della banca.

La Suprema Corte, infatti, rammenta come “per radicare la responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF è sufficiente sotto il profilo causale un rapporto di occasionalità necessaria "tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli" (Cass., n. 31453/2022)” e come “l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, è riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità (Cass., n.31894/2023), ed è incontestabile che la Corte abbia valutato gli esiti istruttori escludendo anche implicitamente ogni forma di acquiescenza da parte degli investitori.”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data udienza 11 dicembre 2024) del 12 febbraio 2025, n. 3587

Prescrizione – richiesta di risarcimento dei danni inviata con raccomandata: requisiti per valenza interruttiva della prescrizione (responsabilità medica per decesso)

La richiesta di risarcimento dei danni inviata tramite raccomandata può avere valenza interruttiva della prescrizione se manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di ottenere soddisfazione, non essendo necessario l'uso di particolari formule (v. Cass. Civ. n. 18904 del 17/09/2007).

La Corte di Cassazione sottolinea altresì come “per la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento di tali danni lungolatenti è necessaria la consapevolezza non solo del pregiudizio ma anche della sua riferibilità causale (v. di recente Cass., 24/01/2024, n. 2375)”


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, 4 febbraio 2025, n. 2618

Congedo parentale e altra attività lavorativa

L'uso del congedo parentale per svolgere attività lavorativa, in contrasto con la finalità di assicurare l'assistenza affettiva e materiale del genitore al figlio nei primi anni di vita, costituisce abuso del diritto e può integrare giusta causa di licenziamento.

La Corte ha così precisato che " l'art. 32, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 151 del 2001, nel prevedere - in attuazione della legge delega n. 53 del 2000 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia".


Real EstateCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 12/12/2024) del 03 febbraio 2025, n. 2523

Leasing immobiliare – presupposti per le pretese risarcitorie dell’utilizzatore nei confronti di terzi

In materia di leasing immobiliare, l'utilizzatore può avanzare pretese risarcitorie nei confronti di terzi solo nella sua qualità di detentore qualificato del bene oggetto del contratto di leasing. Tuttavia, tali pretese risarcitorie sono inammissibili se l'evento lesivo si è verificato anteriormente all'acquisizione della detenzione qualificata dell'immobile da parte dell'utilizzatore.

La Suprema Corte afferma che “il senso di tale considerazione (e del riferimento, quale ragione ostativa, alla "sequenza temporale" degli eventi) non è quello di ritenere preclusa una tutela risarcitoria del possesso perché esercitata al di là del termine annuale di cui all'art. 1168 cod. civ., quanto piuttosto quello di escludere la titolarità in capo a Rem-Tec del diritto risarcitorio, per essersi il fatto costitutivo del credito risarcitorio determinato anteriormente all'acquisto, da parte della stessa, della detenzione del bene danneggiato” rammentando “il principio affermato da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951 secondo cui " il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. È un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario".”, nonché come “secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro alcuna di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (v. ex multis Cass. n. 2174 del 24/01/2023; n. 13880 del 6/07/2020; n. 14740 del 13/07/2005).”


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 08 gennaio 2025) del 02 febbraio 2025, n. 2454

Mutuo: azione di ripetizione di indebito di somme pagate – dies a quo

L'azione di ripetizione di indebito per somme pagate considerabili come costi up front in un contratto di mutuo decorre dalla data del pagamento stesso e non dalla data di estinzione del finanziamento.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti l'esistenza di poste non dovute, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale e decorre dal pagamento, ossia l'esecuzione della prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (e multis, Cass., sez. I 26.9.2019, n. 24051; Cass. sez. I 30.10.2018, n. 27704; Cass. sez. lav. 9.12.2016, n. 25270; Cass., sez. III, 19.4.2016, n. 7749)”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza (data ud. 21 gennaio 2025) del 28 gennaio 2025, n. 1985

Criteri ermeneutici per l’interpretazione di un contratto – accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali per la vendita di immobile, in separazione consensuale omologata (o divorzio)

Nell'interpretazione di un contratto, il giudice deve considerare non solo il senso letterale delle parole, ma anche il complessivo testo dell'atto e il comportamento delle parti, seguendo una progressiva dilatazione degli elementi di interpretazione, dalle singole parole alla connessione delle clausole, fino al comportamento complessivo delle parti. Ogni clausola deve essere inquadrata nel contesto globale dell'atto contrattuale.

La Suprema Corte ribadisce come “l'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità questa interpretazione è sindacabile solo nei limiti dell'applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale e della logica della sua motivazione (Cass. n. 435/1997). Nell'interpretazione del contratto, funzione fondamentale assume l'elemento letterale. Nel contempo, il senso letterale della singola parola, anche nella sua chiarezza, è insufficiente (come l'art. 1362 primo comma cod. civ. presuppone) a delineare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell'interpretazione), la quale emerge solo (come l'incondizionata, affermazione dell'art. 1363 cod. civ. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali ("le une per mezzo delle altre"), la relativa integrazione ("il senso che risulta dal complesso dell'atto"), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 secondo comma cod. civ.) (Cass. n. 34687/2023; Cass. n. 6233/2004): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. n. 6389/1998).”, affermando come “la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (Cass. n. 34687/2023).”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 22 gennaio 2025) del 27 gennaio 2025, n. 1902

Responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia – esclusione di responsabilità del custode per caso fortuito, comprensivo del fatto colposo del danneggiato (condotta oggettivamente colposa del danneggiato)

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il custode è responsabile dell'evento lesivo dato dalla cosa, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche della stessa, salvo che riesca a dimostrare il caso fortuito, comprensivo del fatto colposo del danneggiato. La condotta del danneggiato, per interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, non necessita di essere autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, essendo sufficiente che sia oggettivamente colposa.

Secondo la Corte di Cassazione “In definitiva, come le Sezioni Unite hanno di recente precisato (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): "...e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". L'approdo, che viene qui ribadito, può dirsi compiuto con Cass. n. 11152/23: la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; n. 2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza (data ud. 20/12/2024) del 23 gennaio 2025, n. 1643

Conto corrente cointestato – prova della contitolarità delle somme

La cointestazione di un conto corrente bancario presume la contitolarità delle somme ivi depositate, ma tale presunzione può essere superata dalla prova contraria, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

La Corte di Cassazione afferma: 1) che “secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, richiamato in sentenza ed evocato del resto da entrambe le parti sia pure con opposti auspicati esiti applicativi, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all' inversione dell'onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria - e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. ex multis Cass. n. 28839 del 05/12/2008; n. 4496 del 24/02/2010; n. 18777 del 23/09/2015; n. 27069 del 14/09/2022).” e: 2) che “È certamente salvo il diritto del cointestatario delle somme in tal modo utilizzate di richiederne, se del caso, la restituzione per la quota a lui spettante; tale diritto non lo autorizzava, però, ad operare direttamente ex se il prelevamento delle somme riversate sul nuovo conto corrente, ma avrebbe dovuto essere soddisfatto attraverso le opportune forme di tutela giudiziale. La detta origine cartolare della provvista del nuovo conto è, infatti, pienamente idonea di per sé a superare la presunzione di contitolarità delle somme in esso versate e, in tal modo, vale a definire il tema di lite ad oggetto del presente giudizio (come detto circoscritto alla legittimità o meno, ed eventualmente in che misura, del prelevamento di somme che da quel conto, non da altro, è stato fatto dal B.B.), non residuando spazio per ulteriori valutazioni retrospettive quali quelle compiute dai giudici d'appello.”.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza, 21 gennaio 2025, n. 1450

L’indennità sostitutiva delle ferie non godute, avendo una doppia natura (sia retributiva che risarcitoria), non rientra tra gli emolumenti per i quali il committente è responsabile in solido, secondo l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003

L’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute ha sia una funzione risarcitoria (poiché compensa la perdita del diritto al riposo del lavoratore) sia una funzione retributiva (in quanto rappresenta il pagamento per un periodo in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere in ferie, ma ha invece prestato servizio).

Di conseguenza, tale indennità non può essere considerata un “trattamento retributivo” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che disciplina la responsabilità solidale del committente.

Tuttavia, essa rientra nella più ampia categoria di “trattamenti economici e normativi” prevista dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (nella versione applicabile al caso).

Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello, rinviando la causa alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza, 20 gennaio 2025 n. 1364

Onere di repechage: in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare solo l’assenza di posizioni vacanti compatibili con le mansioni del dipendente

La Cassazione, confermando la decisione di merito, ha ritenuto che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore non è obbligato a creare nuovi ruoli o a modificare la propria organizzazione aziendale per mantenere il posto al lavoratore.

Il datore deve dimostrare solo la soppressione del posto e l’inesistenza di posti vacanti compatibili con la professionalità del dipendente. Una volta accertata la soppressione del posto, il giudice non può imporre all’azienda di mantenere il lavoratore in una posizione inferiore o diversa, poiché ciò invaderebbe l’autonomia organizzativa dell’imprenditore.


Diritto condominialeCassazione Civile., Sez. II, Sentenza (data ud. 9 maggio 2024) del 15 gennaio 2025, n. 1002

Amministratore di condominio – responsabilità aquiliana per omessa o intempestiva comunicazione dei dati dei condomini morosi

L'omessa o intempestiva comunicazione dei dati dei condomini morosi da parte dell'amministratore, prevista dal primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c., configura una responsabilità aquiliana dell'amministratore stesso nei confronti del creditore, potendo provocare un danno per via del rallentamento nella realizzazione coattiva delle sue ragioni.

La Suprema Corte afferma che la “Legge n. 220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.p.c., ha previsto che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Il secondo comma dispone che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. L'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. configura, in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore, un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio ma le somme dovute dai morosi. La Legge di Riforma del condominio ha recepito la natura parziaria delle obbligazioni del Condominio, secondo la ricostruzione dogmatica operata da Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi la responsabilità diretta dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote. Per le obbligazioni sorte dopo l'entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente è, pertanto, subordinato alla preventiva escussione del moroso ed è limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore (Cass., sez. II, 17/02/2023 n. 5043).”

La Corte di Cassazione afferma inoltre che tale “obbligo esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti; esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione. L'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. è solo funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi. Si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana”, conseguendone che “legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il condominio in persona dell'amministratore.”.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 13 gennaio 2025, n. 807

Un licenziamento non può essere basato su dati recuperati dal computer di un dipendente se questi riguardano un periodo precedente all'insorgere del sospetto che ha motivato il controllo aziendale

Un dirigente aveva contestato in giudizio il licenziamento ricevuto dopo che l'azienda aveva scoperto alcune informazioni in file presenti sul suo computer aziendale.

Una società aveva licenziato un dirigente a seguito di un controllo effettuato dopo un alert del sistema informatico.

La Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto che i dati utilizzati come prova per il licenziamento non potevano essere considerati validi, poiché riferiti a un periodo precedente al momento in cui l'alert aveva fatto sorgere il sospetto.

La Corte ha richiamato l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori che consente i controlli tecnologici sui dipendenti solo ex post, ovvero relativi a comportamenti successivi all'insorgenza di un fondato sospetto. Il datore di lavoro, quindi, può raccogliere informazioni solo dal momento in cui il sospetto nasce e utilizzare esclusivamente quei dati per eventuali provvedimenti disciplinari, ma non può cercare prove nel passato lavorativo del dipendente per confermare un sospetto successivo o utilizzare tali informazioni a scopo disciplinare.


Obbligazioni e contrattiTribunale di Padova, 13 gennaio 2025, Est. Amenduni

Composizione negoziata della Crisi d’Impresa – Misure cautelari; Sospensione obbligo di rimborso finanziamenti; Inibitoria escussione garanzia MCC - SACE

Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, oltre alle misure protettive tipiche aventi i contenuti dell’art. 18 CCII, è possibile ottenere, per il buon esito delle trattative, anche misure cautelari, ex art. 19 CCII, consistenti: i) nella sospensione per il debitore dell’obbligo di rimborso dei finanziamenti bancari in essere, senza decadere dal beneficio del termine e con contestuale divieto per le banche di estinguere la propria posizione creditoria; ii) nell’inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice alla Centrale Rischi e alla Crif in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti; iii) l’inibitoria per le banche di escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia MCC e da SACE.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 7 gennaio 2025, n. 172

In caso di licenziamento basato su più contestazioni disciplinari, spetta al lavoratore dimostrare che, se considerate singolarmente, tali condotte non sarebbero sufficienti a giustificare il licenziamento

La Cassazione afferma che se un licenziamento per giusta causa si basa su più episodi disciplinari, ognuno di essi può essere sufficiente, da solo, a giustificare il licenziamento; pertanto non è compito del datore di lavoro dimostrare che il licenziamento dipenda necessariamente dalla valutazione complessiva delle condotte contestate ma, al contrario, spetta al lavoratore provare che solo una valutazione congiunta delle infrazioni dimostrerebbe che esse non sono sufficientemente gravi da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, ordinanza 13 dicembre 2024, n. 32307

Inadempimento non di scarsa importanza del promittente venditore/venditore di immobile abusivo senza possibilità di regolarizzazione – Risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente/acquirente

Costituisce inadempimento di non scarsa importanza il comportamento di colui che prometta di vendere o, comunque, venda un immobile abusivo per il quale non esiste alcuna possibilità di regolarizzazione.

La Suprema Corte afferma in particolare come: “Accertato, quindi, che il comportamento di colui che prometta di vendere o comunque venda un immobile abusivo per il quale non esiste alcuna possibilità di regolarizzazione costituisce inadempimento di non scarsa importanza, sarebbe da ricercare solo quale sia la conseguenza di tale inadempimento in quanto per alcune pronunce sarebbe solo risarcitoria (Cass. n. 5898 del 24/03/04) mentre per altre (Cass. n. 28194 del 17/12/13) comporterebbe, oltre all'onere risarcitorio, anche la nullità dell'atto. Da quanto esposto dovrebbe comunque chiaramente discendere l'accoglimento della domanda di risarcimento danni che è agevolmente quantificabile in quello che era e sarebbe il valore attuale dell'immobile se, per come obbligo del venditore di bene abusivo, la concessione in sanatoria fosse stata in ipotesi rilasciabile”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 26/03/2024) 05 dicembre 2024, n. 31170

Trasferimento di dossier titolo effettuato dal donante nei confronti del beneficiario – donazione diretta

In tema di donazioni, il trasferimento di dossier titoli effettuato dal donante nei confronti di un beneficiario non costituisce una liberalità atipica ai sensi dell'art. 809 c.c., bensì una donazione diretta. Tale donazione è nulla se non rispetta il requisito della forma scritta ad substantiam, quale l'atto pubblico di donazione, necessario per tutelare il donante e prevenire scelte affrettate.

La Suprema Corte rileva come: “il trasferimento di dossier titoli da parte del beneficiante nei confronti di un beneficiario non configura una liberalità atipica, riconducibile alla disposizione di cui all'art. 809 c.c., per ragioni quali l'entità degli importi, le modalità di trasferimento e la stabilità dell'attribuzione patrimoniale, che presuppongono la stipulazione dell'atto pubblico di donazione, predisposto dall'ordinamento al fine di tutelare il donante e assicurarsi che abbia effettiva contezza del compimento di atti di disposizione del proprio patrimonio, onde evitare scelte affrettate e conseguenze potenzialmente pregiudizievoli, integrando una donazione diretta ad esecuzione indiretta, suscettibile come tale di impugnazione per mancanza del requisito formale dell'atto pubblico (Cass., Sez. Un., n. 18725 del 2017; Cass. n. 23127 del 2021; Cass. n. 527 del 1973).” e come: “Questa Corte, seppure con pronuncia risalente (Cass. n. 1392 del 1963), condivisa dal Collegio e alla quale va data continuità, ha affermato il principio secondo cui la prova della conoscenza del vizio che ha causato la nullità di una disposizione testamentaria invalida o di una donazione, deve essere data dalla parte che eccepisce la sanatoria in virtù di convalida o di esecuzione volontaria (v. anche Cass. n. 3232 del 1961).”


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data ud. 30/09/2024) del 4 dicembre 2024, n. 31052

Conto corrente bancario – obbligo di operare secondo il principio di buona fede oggettiva, al fine di evitare pregiudizi eccessivi per il cliente

In tema di conto corrente bancario, sebbene non possa essere affermato un obbligo generale e indiscriminato di controllo delle movimentazioni a carico della banca, l'istituto di credito è comunque tenuto a operare secondo il principio di buona fede oggettiva, e quindi deve attivarsi per evitare pregiudizi eccessivi per il cliente, segnalando le operazioni che appaiono anomale per frequenza, importo o modalità di effettuazione.

La Corte di Cassazione afferma che: “Più specificatamente, è stato precisato che "In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia "ictu oculi" anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente" (Cass., 03/11/2023, n. 30588); ed ancora: "In tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse della correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell'altro contraente, l'attivazione della banca per informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva (Cass., 31/03/2010, n. 7956).

Va ulteriormente rilevato che i suddetti obblighi di informazione e di protezione risultano particolarmente cogenti, nei rapporti con i clienti, per l'istituto di credito, dato che esso è tenuto ad operare con la diligenza richiesta dall'attività professionale svolta ex art. 1176, comma 2, cod. civ. (Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12477).”


Diritto condominialeCassazione Civile., Sez. II, Sentenza, (data ud. 09.05.2024) 02 dicembre 2024, n. 30791

Infiltrazioni provenienti dalla soprastante terrazza di copertura (precisamente non solo dal lastrico solare ma anche dai cornicioni di gronda di proprietà condominiale) – risarcimento dei danni – lastrici solari, parti comuni ex art. 1117 c.c

In tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come i lastrici solari, emergente dall'art. 1117 c.c. può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del condominio, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio. Non è sufficiente, a tal fine, il regolamento condominiale se non allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, o se non espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato con consenso individuale dai condomini e volto a costituire, modificare o trasferire diritti attribuiti dai singoli atti di acquisto o dalle convenzioni (v. Cass. n. 21440 del 2022; analogamente, v. anche, Cass. n. 27363/2021 cit.; Cass. n. 13279/2004 cit.; Cass. n. 4060/1995 cit.).

La Cassazione ha affermato il principio secondo cui “La giurisprudenza di questa Corte richiede, per escludere la previsione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c., una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del Condominio (cfr. ad esempio, in tema di cortili, Cass. n. 7885 del 2021; Cass. n. 16070 del 2019; Cass. n. 18796 del 2020; Cass. n. 5831 del 2017; la regola vale ovviamente anche per gli altri beni indicati nell'art. 1117 c.c.). Il lastrico, in definitiva, assolve alla primaria funzione di copertura dell'edificio e rientra dunque nel novero delle parti comuni, salva la prova contraria che, però, deve essere fornita in modo chiaro ed univoco, attraverso una espressa riserva di proprietà.”


Responsabilità civileCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 02 dicembre 2024, n. 30819

Responsabilità civile struttura sanitaria e risarcimento dei danni– chiamata in causa della compagnia assicurativa - ritardo nella liquidazione conseguenza su assicurazione

Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore costituisce un debito di valuta, e non di valore. L'assicuratore è tenuto a tenere indenne l'assicurato dal pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale, solo se l'assicurato ha formulato tale richiesta in maniera tempestiva e non per la prima volta in appello.

La Corte di Cassazione, infatti, afferma che: “Sul punto, la Corte reggina con la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento di questa Corte, che il Collegio ribadisce, secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore, ex art. 1917 c.c., costituisce debito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell'assicurato nei confronti del danneggiato; tuttavia l'assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all'epoca del sinistro, va indennizzato del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, causato dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale. È però necessario, a tale fine, che l'assicurato ne faccia esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato stesso nel corso del giudizio instaurato dal terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per la prima volta in appello (tra tante, Cass. Sez. 3, 15/06/2018 n. 15752, Cass. Sez. 3, 13/03/2009 n. 6155)”.