Pubblicato il
Composizione negoziata della Crisi d’Impresa – Misure cautelari; Sospensione obbligo di rimborso finanziamenti; Inibitoria escussione garanzia MCC - SACE
Tribunale di Padova, 13 gennaio 2025, Est. Amenduni
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, oltre alle misure protettive tipiche aventi i contenuti dell’art. 18 CCII, è possibile ottenere, per il buon esito delle trattative, anche misure cautelari, ex art. 19 CCII, consistenti: i) nella sospensione per il debitore dell’obbligo di rimborso dei finanziamenti bancari in essere, senza decadere dal beneficio del termine e con contestuale divieto per le banche di estinguere la propria posizione creditoria; ii) nell’inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice alla Centrale Rischi e alla Crif in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti; iii) l’inibitoria per le banche di escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia MCC e da SACE.