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Trasferimento di dossier titolo effettuato dal donante nei confronti del beneficiario – donazione diretta
Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, (data ud. 26/03/2024) 05 dicembre 2024, n. 31170
In tema di donazioni, il trasferimento di dossier titoli effettuato dal donante nei confronti di un beneficiario non costituisce una liberalità atipica ai sensi dell'art. 809 c.c., bensì una donazione diretta. Tale donazione è nulla se non rispetta il requisito della forma scritta ad substantiam, quale l'atto pubblico di donazione, necessario per tutelare il donante e prevenire scelte affrettate.
La Suprema Corte rileva come: “il trasferimento di dossier titoli da parte del beneficiante nei confronti di un beneficiario non configura una liberalità atipica, riconducibile alla disposizione di cui all'art. 809 c.c., per ragioni quali l'entità degli importi, le modalità di trasferimento e la stabilità dell'attribuzione patrimoniale, che presuppongono la stipulazione dell'atto pubblico di donazione, predisposto dall'ordinamento al fine di tutelare il donante e assicurarsi che abbia effettiva contezza del compimento di atti di disposizione del proprio patrimonio, onde evitare scelte affrettate e conseguenze potenzialmente pregiudizievoli, integrando una donazione diretta ad esecuzione indiretta, suscettibile come tale di impugnazione per mancanza del requisito formale dell'atto pubblico (Cass., Sez. Un., n. 18725 del 2017; Cass. n. 23127 del 2021; Cass. n. 527 del 1973).” e come: “Questa Corte, seppure con pronuncia risalente (Cass. n. 1392 del 1963), condivisa dal Collegio e alla quale va data continuità, ha affermato il principio secondo cui la prova della conoscenza del vizio che ha causato la nullità di una disposizione testamentaria invalida o di una donazione, deve essere data dalla parte che eccepisce la sanatoria in virtù di convalida o di esecuzione volontaria (v. anche Cass. n. 3232 del 1961).”