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Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Sentenza del 13 maggio 2025, n. 12679

Contratto di vendita – interruzione ingiustificata delle trattative e qualificazione della responsabilità

La responsabilità precontrattuale, conseguente all'interruzione ingiustificata delle trattative per la stipula di un contratto di vendita, è riconducibile alla responsabilità aquiliana. Essa implica che colui che recede debba dimostrare che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, mentre grava sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti di buona fede e correttezza (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27262 del 25/09/2023; Sez. 2, Sentenza n. 24738 del 03/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16735 del 29/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15040 del 05/08/2004).

La Corte di Cassazione ricorda, infatti, come “Minoritaria è, per contro, la tesi che riconduce la figura alla responsabilità contrattuale, secondo cui la parte che agisce in giudizio per il risarcimento del danno subito ha l'onere di allegare, ed occorrendo provare, oltre al danno, l'avvenuta lesione della sua buona fede, ma non anche l'elemento soggettivo dell'autore dell' illecito, versandosi - come nel caso di responsabilità da contatto sociale, di cui costituisce una figura normativamente qualificata - in una delle ipotesi previste dall'art. 1173, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14188 del 12/07/2016; Sez. 1, Sentenza n. 27648 del 20/12/2011)”.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. I, Ordinanza), del 13 maggio 2025, n. 12842

Intermediazione finanziaria (contratti di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, di concessione di finanziamenti, di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari) – obblighi informativi della banca

Per il particolare tipo di contratto, gli obblighi informativi gravanti sull' intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti esclusivamente in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa (v. Cass., n. 10112/2018; Cass., n.17949/2020).

La Corte di Cassazione ricorda, poi, come “la sentenza della Corte qui impugnata è conforme alla sentenza di primo grado (pur dichiarandolo esplicitamente), sicché trova applicazione l'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (qui applicabile ratione temporis - pur essendo stato abrogato dall'art. 3, comma 26, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 4, D.Lgs. cit., trattandosi di ricorso per cassazione proposto in data anteriore al 28 febbraio 2023), a mente del quale in caso di "doppia conforme" non è ammesso il ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Sarebbe stato, dunque, onere - non assolto - della ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass., n. 5528/2014; Cass., n. 26774/2016; Cass., n.2630/2024; e successive conformi). A tale onere dimostrativo, invece, la ricorrente si è completamente sottratta (Cass., n. 5947/2023; Cass., n. 26934/2023; Cass., n.31028/2024; Cass., 30413/2024)”.


LavoroCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza, 11 maggio 2025, n. 12473

Usi aziendali: è consentita la disdetta, purché motivata

Il Datore di lavoro ha la possibilità di disdettare l’uso aziendale, ma tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione del vincolo scaturente dall’uso, rimessa alla sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. E’ pertanto necessaria una disdetta formale e motivata, che contenga la giustificazione fondata sul sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all’epoca di formazione dell’uso aziendale.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza, 9 maggio 2025, n. 12274

L’art. 2112 c.c. si applica anche in caso di retrocessione del ramo d’azienda ed anche se vi sia un periodo di sospensione dell’attività

La Corte di Cassazione, richiamando precedenti sentenze, ha chiarito che l'art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto dell'azienda; ne deriva che l'obbligazione dell'azienda affittuaria, come avviene per agli altri casi di cessione, si risolve in un impegno sine die di mantenimento dell'occupazione dei dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso, semplicemente, con la formale restituzione dell'azienda, per cessazione del rapporto di affitto, per cui gli effetti della disposizione codicistica si applicano anche nell'ipotesi della retrocessione dell'azienda affittata (Cass. n. 12909 del 2003; Cass. n.16255 del 2011). La disciplina dell'art. 2112 c.c. è applicabile anche all'ipotesi di cd. "doppia retrocessione" e cioè al caso in cui, in esito alla prima retrocessione, sia subentrato un nuovo affittuario (Cass. n. 1298 del 2023) ed anche se vi sia stato un periodo di sospensione dell'attività, potendo il fenomeno traslativo realizzarsi in più fasi connesse tra loro, dovendosi semmai valutare l'entità del fenomeno medesimo (Cass. n. 21278 del 2010; Cass. n. 17063 del 2015; Cass. n. 30663 del 2019).


Responsabilità civileCass. civ., Sez. III, Sentenza del 6 maggio 2025, n. 11881

Responsabilità civile medica – diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale all’esito della CTU – insanabile contraddizione motivazionale della sentenza

In tema di responsabilità medica, qualora il giudice di merito, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, riconosca il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale senza accertare con elevata probabilità che le condotte omissive dei sanitari hanno causato il decesso del paziente, si configura un'insanabile contraddizione motivazionale che rende nulla la sentenza per violazione del disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

Per la Suprema Corte, riguardo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale “Le tabelle milanesi anteriori al 2022 non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita del rapporto

parentale (Cass.21/04/2021, n. 10579; Cass.29/09/2021, n.26300). La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata e nel giudizio di rinvio il giudice di merito, ove sia chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, dovrà fare applicazione di tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati (Cass.17/05/2023, n.13540)”, vale a dire una “tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l' indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull' importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.


Obbligazioni e contrattiCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, del 6 maggio 2025, n. 11879

Cessione del credito IVA – assenza di responsabilità notaio per omessa veridica della richiesta di rimborso de credito da parte della cedente

Il notaio incaricato della redazione di un atto di cessione di un credito IVA non è responsabile per l'omessa verifica della richiesta di rimborso del credito da parte della società cedente, poiché la mancata richiesta di rimborso non incide sulla cedibilità e sulla validità del credito ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 70/1988.

La Corte di Cassazione sostiene come la Corte di Appello abbia correttamente deciso in merito alla suddetta responsabilità, dal momento che “in conformità con il consolidato orientamento della Sezione tributaria di questa Corte (cfr. già Cass. n.12455/2001 e, più recentemente, Cass. 24710/2019, n.27278), ha ritenuto, confermando la decisione di primo grado, che non fosse incedibile il credito d' imposta non ancora richiesto a rimborso (conseguentemente reputando non inadempiente il notaio per avere omesso di verificare tale circostanza, ininfluente ai fini della validità dell'atto di cessione), mentre, invece, non ha esaminato nel merito, dichiarandola inammissibile in quanto tardiva, la doglianza relativa al presunto inadempimento del diverso obbligo di verificare e segnalare l'eventuale utilizzazione del credito in compensazione, senza prendere quindi posizione sugli effetti di tale utilizzazione in ordine alla cedibilità dello stesso”.


Diritto assicurativoCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, del 2 maggio 2025, n. 11565

Assicurazione della responsabilità civile – responsabilità da circolazione dei veicoli – incendio all’interno del mezzo

In tema di responsabilità da circolazione di veicoli, l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria che include specificamente il verificarsi di un incendio all'interno del mezzo, deve essere considerata una parte integrante della domanda di risarcimento svolta nei confronti del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, cod. civ. Erroneamente il Tribunale esclude che tale allegazione possa determinare una responsabilità da posizione del proprietario anche in assenza di una esplicita menzione dei difetti di costruzione o di manutenzione (4° comma).

Per la Suprema Corte, infatti, “Il fatto che il Giudice di Pace abbia escluso la responsabilità del conducente, "per aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", non avrebbe potuto implicare l'esonero della responsabilità da posizione del proprietario, tanto più che l'allegazione dell'incendio, quale causa specifica dell'evento, era stata effettuata e comprovata (v.Cass., sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2092; 11 febbraio 2010, n. 3108; 5 agosto 2004, n. 14998; 9 marzo 2004, n. 4754; 19 febbraio 1981, n. 1019; 23 giugno 1972, n. 2109)”. La Corte di Cassazione espone, poi, come il Tribunale ha provveduto all’inquadramento della fattispecie, poichè “l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria includeva anche l'intervenuto incendio alla base del danneggiamento della struttura stradale (v., Cass. 11 novembre 2023, n. 34590; 10 maggio 2018, n. 11289; 4 febbraio 2016, n. 2209; 20 giugno 2008, n. 16809)”.


Responsabilità civileCorte di Cassazione, Sezione III, ordinanza, 29 aprile 2025, n. 11319

La Cassazione apre all’uso della Tabella Unica Nazionale per il danno biologico anche per sinistri precedenti il 5 marzo 2025. Non un’applicazione diretta, ma come parametro di uniformità

Importante sentenza per numerosi contenziosi oggi pendenti per il calcolo del risarcimento del danno biologico.

La Corte di Cassazione ha dato un’indicazione importante in materia invitando i giudicanti ad utilizzare come “parametro di riferimento” per il risarcimento del danno biologico anche per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025 la Tabella Unica Nazionale (TUN) per le macrolesioni.

Quanto precede, nonostante il DPR 13 gennaio 2025, n. 12, ne avesse disposto l’applicazione “ai sinistri verificatisi successivamente” a tale data di entrata in vigore.

La TUN diventa quindi “parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’articolo 1226 del Codice Civile”.


Diritto bancarioIpoteca ed abuso edilizio – possibilità per il creditore non responsabile dell’abuso di proseguire l’azione esecutiva nei confronti del Comune che ha acquisito il bene immobile al patrimonio disponibile dell’ente pubblico - Confisca amministrativa ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente)

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza, 25 aprile 2025, n. 10933

La confisca edilizia non costituisce ostacolo all’azione esecutiva nei confronti del Comune che ha acquisito il bene, né comporta la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria del creditore non responsabile dell’abuso, allorquando l’immobile venga acquisito al patrimonio disponibile dell’ente pubblico.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rammenta in primo luogo come “La Corte Costituzionale con la sentenza n. 160 del 3 ottobre 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ed ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. 11. La Consulta, dopo aver ribadito che nella fattispecie è applicabile solo l’art. 7, terzo comma, della legge n. 47 del 1985, ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost.”.

La Suprema Corte ha ribadito che sarebbe irragionevole porre in capo al creditore ipotecario un qualsivoglia onere di continua vigilanza sull’immobile, volta a prevenire o a richiedere la cessazione, per il tramite dell’autorità giudiziaria, di quegli atti del debitore o di terzi idonei a causare la confisca del bene.

Pertanto, esclusa l’ipotesi in cui il bene venga acquisito al patrimonio indisponibile dell’ente pubblico per la presenza di prevalenti interessi pubblici alla sua conservazione, con conseguente cancellazione in questo caso dell’iscrizione ipotecaria sullo stesso gravante, è ammessa la perseguibilità dell’azione forzata nei confronti del Comune, quale terzo acquirente dell’immobile ipotecato ai sensi dell’art. 602 c.p.c., con salvezza delle garanzie reali iscritte. In quest’ultima ipotesi, qualora l’immobile sia condonabile, resta fermo l’obbligo per l’aggiudicatario di presentare, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, la domanda di concessione in sanatoria (in mancanza della quale ovvero in presenza di abusi insanabili, graverà sullo stesso un obbligo di demolizione, che dovrà risultare dall’avviso di vendita).”


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 23 aprile 2025 n. 10730

Il datore di lavoro deve evitare situazioni stressogene in danno del dipendente

La Cassazione afferma che il datore di lavoro, per evitare di incorrere in una responsabilità per violazione dell’art. 2087 c.c., deve evitare situazioni stressogene che diano origine ad una frustrazione personale o professionale del dipendente.

Anche laddove non sia configurabile una condotta di mobbing per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità dei comportamenti pregiudizievoli, può essere ravvisabile la violazione dell'art. 2087 с.с.

Secondo i Giudici di legittimità, ciò accade nel caso in cui il datore consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress nei propri dipendenti.

In tal caso, continua la sentenza, grava sul dipendente l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, per non essersi la pronuncia di merito attenuta ai predetti principi.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, del 22 aprile 2025, n. 10473

Assemblea dei condomini, deliberazione – innovazione della cosa comune

Costituisce innovazione ex 1120 c.c. solo la modificazione della cosa comune che alteri l'entità materiale del bene operandone la trasformazione, ovvero determini la trasformazione della sua destinazione.

La Suprema Corte afferma che detto bene deve presentare “a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere. Ove invece la modificazione della cosa comune non assuma tale rilievo ma risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'art.1102c.c., che, pur dettato in materia di comunione in generale, è applicabile in materia di condominio degli edifici per il richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c. (Cass. n. 240 del 1997; Cass. n.2940 del 1963)”, aggiungendo come "In sostanza, perché possa aversi innovazione è necessaria l'esecuzione di opere che, incidendo sull'essenza della cosa comune, ne alterino l'originaria funzione e destinazione. Inoltre, proprio perché oggetto di una delibera assembleare, l'esecuzione di opere, per integrare una innovazione, deve essere rivolta a consentire una diversa utilizzazione delle cose comuni da parte di tutti i condòmini" (Cass. 945 del 2013)”.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 19 aprile 2025, n. 10361

Assemblea dei condomini – deliberazione – modalità di comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea

La comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale può avvenire con qualsiasi modalità idonea al raggiungimento dello scopo, salvo diversa prescrizione del regolamento di condominio; la mancata ricezione materiale del plico, in caso di rifiuto da parte del destinatario, è comunque da considerarsi come avvenuta e valida ai fini della convocazione.

La Corte di Cassazione afferma “che (Cass. n. 875/1999), poiché l'art. 1136 cod. civ. non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini dell'avviso di convocazione per la regolarità delle relative assemblee, la comunicazione può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, e può essere provata da univoci elementi dai quali risulti, anche in via presuntiva, che il condomino ha, in concreto, ricevuto la notizia della convocazione. Proprio in tema di notifica di atti giudiziari, è stato poi precisato che la notificazione in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento e della sentenza atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale. (cfr. ex multis Cass. n. 8463/2023)”.


Diritto fallimentareCassazione Civile, Sez. I, Sentenza, 18 aprile 2025, n. 10307

Concordato preventivo in continuità aziendale – crediti sorti dopo la chiusura della procedura non beneficiano della prededucibilità c.c. “in funzione”

In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 181 L.Fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. "in funzione", di cui all'art. 111, comma 2, L.Fall.

La Suprema Corte afferma che “Nelle pronunce più significative si è detto a chiare lettere che la ragione per cui i crediti nascenti da nuovi contratti stipulati dal debitore nel corso dell'esecuzione del concordato preventivo – ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano e dell'adempimento della proposta, pur se non espressamente contemplati nel piano medesimo – vanno ammessi in prededuzione allo stato passivo del fallimento consecutivo, dichiarato per effetto della risoluzione del concordato, è che le nuove obbligazioni contratte dal debitore, "siccome traenti origine da negozi diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano, devono senz'altro ritenersi sorte " in funzione" della procedura" (Cass. 380/2018, che sul punto cita espressamente Cass. 17911/2016, ove però la prededuzione era stata espressamente condizionata alla previsione, nel piano, di quelle future obbligazioni; cfr. Cass. 12044/2018). Quelle pronunce sono state poi di recente richiamate da Cass. 43/2023 […]”.


Diritto fallimentareTribunale di Brescia, 17 aprile 2025, Est. Bruno

Composizione negoziata – Misure protettive – Estensione ai terzi garanti

In tema di composizione negoziata della crisi, deve essere accolta la richiesta di estensione delle misure protettive ex art. 19 CCII anche nei confronti dei terzi garanti poiché le azioni esecutive promosse dal creditore possono essere indirizzate simultaneamente sia al debitore principale che ai garanti, questi ultimi quali coobbligati solidali per le medesime posizioni debitorie, ed in quanto in concreto necessarie al raggiungimento dello scopo del risanamento aziendale.

Il Tribunale afferma ciò, allineandosi a quanto esposto in sede di memoria dai ricorrenti (“potendosi delineare una manovra di risanamento che si articolerà secondo una o più delle seguenti linee operative: 1. Ricerca di un accordo con il creditore procedente, eventualmente corredato da una componente di buona uscita in favore delle Società che hanno avviato il percorso della Composizione Negoziata, in funzione della valorizzazione dell’attivo immobiliare; 2. Attivazione di una procedura competitiva nell’ambito della composizione negoziata […]; 3. Individuazione di potenziali finanziatori interessati a finanziare le società in composizione negoziata nel riacquisto del credito sottostante, nella consapevolezza che la complessità dell’operazione implica condizioni finanziarie onerose, ma potenzialmente compatibili con le prospettive di continuità aziendale; 4. Selezione dei soggetti terzi disponibili all’acquisto del credito sottostante, con possibilità di strutturare l’operazione in modo da contemplare, ove possibile, anche in questo caso, una componente di buona uscita in favore delle ricorrenti”).


LavoroLa conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 15 aprile 2025, n. 10065

La Cassazione torna sul tema già affrontato nei mesi scorsi ribadendo la nullità delle conciliazioni sottoscritte presso la sede datoriale, anche se alla presenza di un Conciliatore sindacale.

Secondo i Giudici di legittimità, la protezione del lavoratore, nell’ambito della rinuncia a diritti indisponibili, è affidata non solo alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene; sia l’assistenza sia il luogo di sottoscrizione sono da ritenersi concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti e all’influenza della parte datoriale.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, 13 aprile 2025, n. 9666

Contratti bancari – riconoscibilità degli errori

Un consumatore, nonostante la sua non professionalità in investimenti finanziari, è tenuto a riconoscere errori di chiara evidenza nell'indicazione dei valori di un titolo, ad esempio attraverso verifiche ordinarie su altre piattaforme che riportano le quotazioni corrette. Un crollo repentino e significativo del valore di un titolo può essere un indizio di errore riconoscibile con ordinaria diligenza.

La Corte di Cassazione ribadisce che “ove l'errore sia in astratto riconoscibile con l'ordinaria diligenza (non essendo necessario che l'errore sia stato effettivamente riconosciuto) è questione di fatto rimessa all'accertamento del giudice di merito, ed incensurabile con ricorso per cassazione se non per difetto di motivazione (Cass. 24738/ 2017)”, affermandosi che “in quanto gli obblighi informativi mirano a mettere al corrente il consumatore del tipo di operazione finanziaria e dei rischi che la stessa prospetta, e non anche ad indicare come riconoscere l'errore dell'altra parte, ossia come riconoscere l'errore in cui l'altra parte può incorrere nel fare una dichiarazione negoziale rilevante ai fini del contratto”.


LavoroCassazione, Sezione Lavoro, Sentenza, 11 aprile 2025 n. 9544

Licenziamento senza indicazione di motivi o per motivi generici? Il lavoratore ha diritto alla reintegrazione

In tema di vizi della motivazione del licenziamento, nel regime delle imprese con più di 15 dipendenti, la mancata o generica individuazione del fatto non integra una mera violazione formale ma, poiché impedisce che si possa pervenire alla stessa identificazione del fatto, che, pertanto, dovrà essere dichiarato insussistente dal giudice, ha una ricaduta sostanziale che determina l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegra attenuata di cui all'art. 18, 4 comma, L.300/1970.


Real EstateCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 10 aprile 2025, n. 9436

Successione, accettazione tacita dell’eredità – contratto preliminare di vendita beni immobili ereditari da parte dei chiamati all’eredità

La stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di beni immobili ereditari da parte di coloro che sono chiamati all’eredità integra gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 476 c.c.

La Suprema Corte ricorsa come “in presenza di un termine essenziale ex art. 1457 cod. civ., la risoluzione di diritto del contratto prescinda da un' indagine sulla rilevanza dell' inadempimento, già anticipatamente valutata dai contraenti, rilevando esclusivamente la sua sussistenza e imputabilità (Cass., Sez. 2, 3/7/2000, n. 8881; Cass., Sez. 3, 4/5/2005, n. 9275), con la conseguenza che il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto se questo non sia imputabile all'obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda alla mancata prestazione dell'altra parte che rivendica la risoluzione per scadenza di detto termine, spettando a chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l'onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l'adempimento non è stato reso possibile (Cass., Sez. 2, 29/11/2024, n. 30714)” e come “poiché a norma dell'art. 2648 cod. civ., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, se ne può chiedere la trascrizione del relativo acquisto sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autenticata o accertata giudizialmente, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 cod. civ. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa, procedere alla trascrizione” dell’acquisto.


Obbligazioni e contrattiCass. civ., Sez. II, Sentenza, 10 aprile 2025, n. 9389

Risoluzione del contratto per inadempimento – qualificazione giuridica e poteri del giudice

La qualificazione giuridica del contratto, proposta dalle parti sia in primo grado che in appello, non vincola necessariamente il giudice; questi può attribuire al rapporto negoziale una differente qualificazione giuridica purché basata sugli stessi fatti e nel rispetto del petitum e della causa petendi, senza introdurre nuovi elementi di fatto.

La Suprema Corte precisa che “dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019; Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015; Sez. 3, Sentenza n. 10617 del 26/06/2012; Sez. 3, Sentenza n. 8142 del 03/04/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19090 del 11/09/2007)” ed afferma i seguenti principi di diritto: “Ai fini della discriminazione tra compravendita e appalto, nei casi in cui la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se, al contrario, sia questa a costituire l'oggetto principale del negozio, rispetto al quale l'attività lavorativa, di adattamento della cosa alle specifiche esigenze della controparte, assume un rilievo accessorio e strumentale" e "Ai fini della distinzione tra compravendita e appalto, quando le modifiche che il soggetto obbligato alla prestazione è tenuto ad apportare a cose che rientrano nella sua normale attività produttiva non si risolvano in accorgimenti secondari e marginali, per adattarli alle esigenze previste contrattualmente, ma siano tali da far luogo ad un opus perfectum, di valore determinante ai fini del risultato, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, allorché le attività integrative (come l' installazione) siano meramente strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto economico sussistente tra valore della cosa e spese relative al compimento di tali attività integrative, si ricade nello schema della vendita".


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 8 aprile 2025, n. 9282

Il termine di impugnazione previsto dall’art. 32 del L. 183/2010 non si applica al licenziamento in prova

La Cassazione, ribaltando la decisione di merito che aveva dichiarato l’intervenuta decadenza, ha rilevato che il regime decadenziale previsto dall’art. 32 L. 183/2010 si applica soltanto alle ipotesi di licenziamento espressamente indicate da tale norma, fra le quali non vi è il recesso intimato durante il periodo di prova.

Secondo la Cassazione il recesso in prova non rientra nei casi “di invalidità del licenziamento” menzionati all’art. 32, che riguardano solo le ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato; pertanto, la L. 604/1966 che disciplina i licenziamenti individuali, è applicabile soltanto nel caso in cui l'assunzione diventi definitiva e comunque quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 10 della stessa legge.


Responsabilità civileCass. civ., Sez. III, Ordinanza, 7 aprile 2025, n. 9083

Responsabilità civile – danni da cose in custodia – risarcimento dei danni propri dei parenti di vittima incidente sul lavoro

La domanda di risarcimento dei danni propri dei parenti di una vittima di un incidente sul lavoro (danni iure proprio) non è attratta dalla competenza del giudice del lavoro, ma appartiene alla cognizione del giudice ordinario, e l'eccezione di incompetenza per materia deve essere sollevata tempestivamente, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 38 c.p.c.

La Corte di Cassazione rileva come “la domanda ha ad oggetto danni propri dei parenti della vittima, e non iure hereditatis, e che, proprio per la natura dei danni, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. 907/2018), la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario”.


LavoroCassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 6 aprile 2025, n. 9081

Rispetto dell’orario di lavoro e personale direttivo - art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003

Per aversi la esclusione della limitazione dell'orario di lavoro è necessario che il Lavoratore sia inquadrato come Dirigente oppure anche come Quadro, ma in tal caso il Lavoratore deve avere poteri decisionali autonomi o svolgere funzioni direttive quale preposto a singoli servizi o sezioni dell'azienda con la diretta responsabile di essi ovvero svolgere funzioni rappresentative o vicarie, essendo solo in tali fattispecie equiparabili i dirigenti al personale direttivo indicato dalla norma. Sono comunque fatte salve le disposizioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro.


Diritto bancarioCassazione Civile, Sez. III, Ordinanza, (data udienza 02.04.2025) del 06 aprile 2025, n. 9060

Mutuo condizionato ex art- 474 c.p.c. – opposizione all’esecuzione

Il contratto di mutuo di cui al caso di spece, presentando i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., costituisce idoneo titolo esecutivo per promuovere un'azione esecutiva, secondo il noto principio di diritto per cui si ha mutuo condizionato, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata, quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.

Secondo la Suprema Corte, occorre rammentare “il principio, affermato in modo ormai pacifico dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali".(così, da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022)”, […] rilevando come nel caso di specie “la pattuizione accessoria subordina espressamente la concreta disponibilità della somma al verificarsi di alcuni accadimenti anche dipendenti dal mutuatario: ma la fattispecie rientra de plano in quella oggetto della richiamata Cass. Sez. U. 5968/2025, secondo quanto si è appena precisato”.


Diritto condominialeCassazione Civile, Sez. II, Ordinanza, 5 aprile 2025, n. 9030

Condominio – sentenza di condanna, tutti i condomini sono solidalmente responsabili e tenuti al pagamento della somma in essa liquidata, compreso il danneggiato

Il condomino che subisca un danno nella propria unità immobiliare derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio. Tuttavia, tale situazione non lo esonera dall'obbligo di contribuire proporzionalmente al valore della propria porzione alle spese necessarie per la riparazione delle aree comuni e alla rifusione dei danni causati.

La Corte di Cassazione, infatti, afferma che “Non vale in contrario richiamare l'indirizzo della giurisprudenza che esclude, ritenendo l'eventuale delibera nulla, che l'assemblea di condominio possa ripartire le spese della controversia vertente con un condomino anche a carico di quest'ultimo (Cass. n. 1629 del 2018; Cass. n. 13885 del 2014; Cass. n. 801 del 1970). La situazione richiamata è affatto diversa, dal punto di vista sostanziale, dalla fattispecie in esame. Nel caso indicato, l'esclusione dall'obbligo di contribuzione del condomino alle spese processuali sostenute dal condominio o che esso sia stato condannato a pagare, in quanto soccombente, in favore della controparte, discende, infatti, dalla considerazione che esse trovano causa non già nella situazione di comproprietà dei beni comuni, bensì nella determinazione del condominio, diretta a tutelare un interesse proprio ed opposto a quello del condomino in lite, di agire in giudizio nei confronti dello stesso ovvero di difendersi dalla sua pretesa”.