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Composizione negoziata – Misure protettive – Estensione ai terzi garanti
Tribunale di Brescia, 17 aprile 2025, Est. Bruno
In tema di composizione negoziata della crisi, deve essere accolta la richiesta di estensione delle misure protettive ex art. 19 CCII anche nei confronti dei terzi garanti poiché le azioni esecutive promosse dal creditore possono essere indirizzate simultaneamente sia al debitore principale che ai garanti, questi ultimi quali coobbligati solidali per le medesime posizioni debitorie, ed in quanto in concreto necessarie al raggiungimento dello scopo del risanamento aziendale.
Il Tribunale afferma ciò, allineandosi a quanto esposto in sede di memoria dai ricorrenti (“potendosi delineare una manovra di risanamento che si articolerà secondo una o più delle seguenti linee operative: 1. Ricerca di un accordo con il creditore procedente, eventualmente corredato da una componente di buona uscita in favore delle Società che hanno avviato il percorso della Composizione Negoziata, in funzione della valorizzazione dell’attivo immobiliare; 2. Attivazione di una procedura competitiva nell’ambito della composizione negoziata […]; 3. Individuazione di potenziali finanziatori interessati a finanziare le società in composizione negoziata nel riacquisto del credito sottostante, nella consapevolezza che la complessità dell’operazione implica condizioni finanziarie onerose, ma potenzialmente compatibili con le prospettive di continuità aziendale; 4. Selezione dei soggetti terzi disponibili all’acquisto del credito sottostante, con possibilità di strutturare l’operazione in modo da contemplare, ove possibile, anche in questo caso, una componente di buona uscita in favore delle ricorrenti”).