Mutuo condizionato ex art- 474 c.p.c. – opposizione all’esecuzione
Il contratto di mutuo di cui al caso di spece, presentando i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., costituisce idoneo titolo esecutivo per promuovere un'azione esecutiva, secondo il noto principio di diritto per cui si ha mutuo condizionato, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata, quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.
Secondo la Suprema Corte, occorre rammentare “il principio, affermato in modo ormai pacifico dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali".(così, da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022)”, […] rilevando come nel caso di specie “la pattuizione accessoria subordina espressamente la concreta disponibilità della somma al verificarsi di alcuni accadimenti anche dipendenti dal mutuatario: ma la fattispecie rientra de plano in quella oggetto della richiamata Cass. Sez. U. 5968/2025, secondo quanto si è appena precisato”.