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Vendite speciali immobili – prova in materia civile: onere della prova – risoluzione automatica di una convenzione urbanistica

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 28.03.2025) del 4 aprile 2025, n. 8918

La risoluzione automatica di una convenzione urbanistica, in virtù di una clausola risolutiva espressa, presuppone l'adozione di un provvedimento definitivo da parte dell'ente pubblico sottoscrittore, che ne attesti la volontà di avvalersene. La potestà pubblicistica dell'ente permane nonostante qualsiasi patto contrario, e la conclusione del procedimento amministrativo è un antecedente logico-necessario per l'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.

La Corte di Cassazione ricorda che: “Questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 2669 del 05/03/1993) ha infatti insegnato che, in tema di convenzioni urbanistiche, l'intervenuta sottoscrizione a opera dell'ente pubblico non rende il rapporto del tutto assimilabile a un contratto tra privati, rimanendo invece integra (nonostante qualsiasi patto contrario) la potestà pubblicistica del Comune di liberarsi dal vincolo contrattuale in relazione a sopravvenute esigenze di pubblico interesse; la conclusione del procedimento amministrativo avente a oggetto la sorte della convezione si pone, quindi (alla stregua di quanto argomentato dalle citate Sezioni Unite in motivazione), come antecedente logico-necessario per l'azione del privato fondata sull'applicazione delle regole privatistiche del diritto dei contratti.