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Concordato preventivo – voto dei creditori e attestazione di veridicità dei dati aziendali
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 12.03.2025) del 25 marzo 2025, n. 7878
L'attestazione di veridicità dei dati aziendali è crucialmente rilevante per la consapevolezza del voto dei creditori e costituisce condizione di ammissibilità del concordato preventivo. L'emergere di carenze informatiche o inesattezze sostanziali può giustificare la revoca dell'ammissione al concordato, risultando irrilevante un'eventuale nuova attestazione.
La Suprema Corte ricorda, infatti, come: “Ove nel corso della procedura emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il Tribunale può revocare ex art. 173, terzo comma, L. Fall. l'ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità (Cass., n. 7975/2017); nel qual caso, il Tribunale esercita il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare poi la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano (Cass., n. 2130/2014). Questo pregnante controllo deriva dall'oggetto dell'analisi inerente ai "dati aziendali" e non ai soli "dati contabili", atteso anche il venir meno del requisito di ammissibilità del concordato costituito dalla regolare tenuta della contabilità (Cass., n. 2130/2014, cit.).”.