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Assemblea dei condomini e deliberazioni (supercondominio) – legittimazione attiva e passiva

Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza, (data udienza 12.12.2024) del 28 marzo 2025, n. 8254

L'assemblea dei rappresentanti dei condomini di un supercondominio, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, disp. att. c.c., può essere impugnata da ogni singolo condomino se il rispettivo rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto. La nomina del rappresentante per la gestione ordinaria delle parti comuni e la nomina dell'amministratore non preclude ai singoli condomini il diritto di contestare la validità delle decisioni assembleari. Tuttavia, se il rappresentante ha votato favorevolmente, la tutela dei condomini si realizza nei confronti del rappresentante secondo le regole del mandato.

La Corte di Cassazione, infatti, afferma che: “mentre le incombenze del rappresentante all'assemblea di ciascun condominio sono esplicitamente ristrette dall'art. 67, terzo comma, disp. att. c.c., alla "gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii" e alla "nomina dell'amministratore", l'art. 2347, primo comma, c.c., nell'ipotesi di comproprietà di azioni societarie (analogamente l'art. 2468, quinto comma, c.c. per la comproprietà di quote), prescrive che tutti "i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106" […] Viceversa, l'art. 67, terzo comma, disp. att. c.c. si riferisce solo ai diritti amministrativi di supercondominio, ovvero all'esigenza di manifestare in assemblea, per il tramite del rappresentante del condominio facente parte del supercondominio, una volontà unitaria in tema di gestione ordinaria delle parti comuni e di nomina dell'amministratore, volontà che deve formarsi in ciascun condominio e deve essere dichiarata con l' intervento ed il voto assembleare spendendo il nome all' intera compagine condominiale.”.

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