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Real Estate

Interessante ordinanza del Tribunale di Monza in tema di sfratto per morosità ad uso non abitativo

Se il conduttore sana la morosità esistente al momento della notifica dell’intimazione di sfratto ma non la morosità successiva, è comunque impedita l’emissione dell’ordinanza di rilascio con riserva di eccezioni del convenuto.
Pubblichiamo una recentissima ordinanza resa dal Tribunale di Monza in un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile a uso commerciale, con la quale è stata respinta l’istanza ex art. 665 c.p.c. presentata dal locatore, poiché la morosità di cui all’art. 663 comma III c.p.c. è quella indicata nell’intimazione di sfratto e non quella successivamente maturata.


Real EstateCassazione civile sez. III, 24/05/2023, n. 14446

Cassazione Civile Sez. III, 24/05/2023, n. 14446

Il notaio che ometta di accertare la sussistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto a mezzo del suo ministero è tenuto, nei confronti dell'acquirente, al risarcimento dei danni patrimoniali futuri che appaiano, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (quali, ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo).


Risarcimento danniTribunale Sulmona Sez. I, 24 maggio 2023, n.131

Risarcimento ai familiari della vittima - riduzione in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest’ultimo a sé stesso

Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima determina la sua cooperazione nella causazione dell'evento. Ai sensi dell’art. 2054 c.c., il conducente tenuto a risarcire il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, in quanto il comportamento del trasportato non interrompe il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno né tantomeno integra un valido consenso alla lesione ricevuta. Nel caso in cui la morte sia stata provocata anche da lesioni che il trasportato non avrebbe potuto evitare neppure attraverso l'utilizzo delle cinture, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso.


Real EstateCassazione Civile Sez. III, 22/05/2023, n. 14067

In caso di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso non locativo, conseguente ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 alla cessione d'azienda

In caso di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso non locativo, conseguente ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 alla cessione d'azienda, al cessionario non è consentito l'esercizio dell'azione di risoluzione ovvero di riduzione del canone, previsti dall'art. 1578 c.c. per l'ipotesi che la cosa locata, al momento della consegna, presenti vizi non noti o facilmente riconoscibili che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito per il conduttore, difettando in detta ipotesi il presupposto primo per l'applicabilità dell'art. 1578 c.c., e cioè la consegna della cosa dal locatore al conduttore.


Risarcimento danniTribunale Torino Sez. IV, 19 maggio 2023, n.2115

Risarcimento dei danni causati da veicolo non identificato – onere della prova in capo al danneggiato

In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e il nesso causale con la condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.


Diritto bancarioCassazione civile sez. I, 12/05/2023, n.12993

Sui termini entro cui il correntista può richiedere alla Banca la documentazione del proprio conto corrente prima di avviare un contenzioso

Citiamo una recente sentenza.

In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, d.lg. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c.p.c., con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini.


Diritto bancarioCassazione Civile Sez. I, 18 aprile 2023, n.10294

Soggiace all’ordinaria prescrizione decennale l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.


Diritto bancarioCorte d'Appello Firenze, Sez. II, sentenza 14 aprile 2023, n. 765

Contratto di mutuo - Metodo alla francese - Interessi calcolati sulla quota capitale via via decrescente - Assenza di anatocismo

In tema di contratto di mutuo, il metodo di ammortamento c.d. "alla francese" comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo.


Diritto fallimentareSentenza n. 18/2023 RG n. 4630/2021 Tribunale di Monza, Sez. I, Giudice Dott. De Giorgio Davide

Azione revocatoria e fondo patrimoniale

Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Sulla costituzione di fondo patrimoniale da parte di socio accomandatario – Mancata instaurazione procedimento di mediazione – Legittimazione attiva dell’istituto di credito che vanta ipoteca - Sussistenza requisiti – Accoglimento

Oggetto

Azione revocatoria avviata avverso la costituzione di fondo patrimoniale da parte del socio di una società in accomandita semplice e relativo coniuge in epoca anteriore all’avvio dell’azione monitoria da parte di istituto di Credito che vanta decreto ingiuntivo definitivo in forza del quale è stata iscritta ipoteca sui beni di proprietà del socio.

Eccezioni preliminari (rigetto)

Rigetto della domanda presentata dai Convenuti per improcedibilità dell’azione per omessa instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria poiché l’azione revocatoria non rientra fra le controversie per cui è previsto l’avvio di tale esperimento (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 25855 del 23.09.2021).

Rigetto della domanda sul difetto di legittimazione dell’Istituto di Credito che vanta ipoteca sul bene iscritta successivamente all’atto dispositivo e alla relativa trascrizione, stante la preclusione all’esecuzione sul compendio immobiliare a causa del predetto atto.

Sui requisiti azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (sussistenza)

Esistenza del credito in epoca anteriore all’atto di disposizione. Nell’azione revocatoria, per la sua esperibilità rileva la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, idonea a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 4212 del 19.02.2020, Cass., Sez. 3, sentenza n. 3676 del 15.02.2011).Presenza del requisito dell’eventus damni: con l’atto di disposizione per cui è causa, il debitore ha causato un pregiudizio al creditore nell’azione di recupero. Non è richiesto che l’atto compiuto determini la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto che con il compimento dell’atto l’azione è resa più incerta o difficile (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 15310 del 07.07.2007). L’onere di provare l’insussistenza di tale rischio è a carico del Convenuto.carattere gratuito dell’atto di disposizione (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 15310 del 07.07.2007, Cass., Sez. 1, ordinanza n. 9192 del 02.04.2021).sussistenza dell’elemento psicologico in capo alle parti dell’atto di disposizione e della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. Parte Convenuta quale socio amministratore e legale rappresentante non poteva ignorare il pregiudizio arrecato alla creditrice con l’atto dispositivo per cui è causa e le circostanze del caso sulla costituzione del fondo, in assenza delle ragioni alternative che ne avessero reso necessaria, o almeno opportuna, la costituzione, inducono a ritenere che l’atto fosse finalizzato con ogni probabilità proprio a pregiudicare la possibilità per l’istituto di procedere esecutivamente sulla casa familiare (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 13343 del 30.06.2015). Tale requisito sussiste anche in capo al terzo beneficiario stante la natura gratuita dell’atto di disposizione. (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 12045 del 17.05.2010)

Accoglimento domanda: Per effetto di quanto sopra, il Tribunale di Monza, visto l’art. 2901 c.c., ha dichiarato l’inefficacia nei confronti dell’Istituto di credito dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai debitori, ordinando l’annotazione della sentenza a margine della trascrizione dell’atto pubblico di costituzione del fono, con condanna alla rifusione delle spese processuali di lite.


Diritto bancarioTribunale di Asti, Sez. I, 25.1.2023, n. 39

La disciplina antiusura e quella consumeristica si applicano ai contratti di finanziamento sottoscritti con un consumatore

Nei contratti di finanziamento, con riferimento alla posizione della parte che riceve il prestito, va precisato che se queste è “consumatore” sarà applicabile, oltre alla disciplina relativa alla normativa antiusura, anche la tutela prevista dal codice al consumo.


Risarcimento danniCorte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza7 ottobre 2022, n. 29300

Infortunio sul lavoro - Infortunio in itinere - Istituti

È requisito indispensabile per l’indennizzabilità dell’infortunio la sussistenza della causa o, almeno, dell’occasione di lavoro. Tra prestazione lavorativa e l’evento vi deve essere un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l’evento dipendente dal rischio inerente all’attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività. Nel caso dell’infortunio in itinere, il rischio tutelato è invece quello derivante dallo spostamento spaziale del lavoratore eseguito in connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.


Diritto bancarioGiudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 378, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) – Beni destinati all'edilizia convenzionata (e agevolata): improcedibilità delle procedure esecutive e concorsuali per assenza dei requisiti di cui all'art. 44 della L. n. 457 del 1978 (rubricato “Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato”) per Banca mutuante (mutuo fondiario) e per mancata iscrizione nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Corte costituzionale, Sentenza, (data ud. 29/10/2024) del 20 dicembre 2024, n. 211

La previsione di improcedibilità delle procedure esecutive e concorsuali ai danni di creditori ipotecari e chirografari per il mancato rispetto, da parte dell’istituto di credito mutuante, dei requisiti di cui all’art. 44 della L. n. 457 del 1978 e della mancata iscrizione nell’elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è irragionevole e sproporzionata rispetto alla finalità di garantire l’effettiva difesa dei diritti dei creditori, risultando pertanto in contrasto con l’art. 24 della Costituzione.

La Corte afferma il principio secondo cui: “Sennonché, il ricorso a tale meccanismo, che equivale a una impignorabilità relativa del bene, è inadeguato e sproporzionato rispetto all'obiettivo di ottenere la partecipazione del creditore fondiario, che può far valere la garanzia dello Stato, alla procedura concernente beni destinati all'edilizia convenzionata. Il creditore fondiario, infatti, in quanto titolare del diritto di ipoteca, deve essere sempre avvisato dell'espropriazione del bene ipotecato, ai sensi dell'art. 498 del codice di procedura civile. Pertanto, se non vuole subire l'effetto purgativo, e dunque la cancellazione dell'ipoteca, conseguente alla vendita forzata ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., senza veder tutelato il proprio diritto, sarà indotto a intervenire nella procedura e, dunque, a far valere in quel contesto la garanzia dello Stato.” […] “Viceversa, il ricorso alla improcedibilità per conseguire la partecipazione al processo esecutivo del creditore che usufruisce della garanzia dello Stato è uno strumento inadeguato, che consente irragionevolmente al creditore fondiario di poter arbitrariamente sospendere la tutela esecutiva di tutti gli altri creditori. Al contempo, il debitore mutuatario potrebbe non pagare gli altri creditori e limitarsi a pagare le sole rate del mutuo fondiario, assicurandosi una temporanea impignorabilità del bene. In sostanza, con una disciplina come quella censurata, oltretutto riferita ai soli mutui convenzionati non agevolati (ex art. 44 della L. n. 457 del 1978) - a dispetto della circostanza che anche quelli agevolati godono della garanzia dello Stato -, il legislatore finisce per legittimare, in nome di quella garanzia, la mera inerzia del creditore fondiario.” […] “Da ultimo, il meccanismo delineato dalla norma censurata, equivalente a una impignorabilità temporanea e relativa, non è in linea con quanto si evince dagli stessi commi 376 e 377 (oltre che dalla precedente disciplina in materia). Tali disposizioni, infatti, hanno confermato che gli immobili destinati all'edilizia convenzionata (e agevolata) non sono sottratti alle procedure esecutive, fermo restando che vari strumenti, dagli oneri reali che si impongono all'assegnatario, al necessario avviso del comune e dell'ente finanziatore in merito alla pendenza della procedura, presidiano la finalità abitativa.”



Gestione del personale

Telecamere sul luogo di lavoro: dichiarazione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la privacy, su sentenza Corte di Strasburgo

Nello scorso mese di ottobre una sentenza della Corte di Strasburgo ha avuto particolare risonanza mediatica.

Il caso all'origine della pronuncia (sentenza 17 ottobre 2019 sui ricorsi 1874/13 e 8567/13) risale al 2009, quando il direttore di un supermercato spagnolo in provincia di Barcellona, rilevando irregolarità tra stock di magazzino e vendite e una rilevante perdita negli incassi nell'arco di cinque mesi (circa 82mila euro), decise di far installare alcune telecamere a circuito chiuso, sia visibili (alle uscite) che nascoste (puntate sulle casse).

Le videoriprese portarono alla luce una serie di furti di merci da parte del personale e, conseguentemente, al licenziamento per motivi disciplinari di diversi cassieri o addetti alle vendite.

Alcuni di questi dipendenti, nonostante il Tribunale nazionale avesse dichiarato legittimo il recesso, hanno adito la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per fare accertare la lesività dei loro diritti visto che non erano stati informati preventivamente della sorveglianza.

Per i giudici della Corte europea invece non vi era stata alcuna violazione nei loro confronti in quanto i Giudici delle corti spagnole chiamati a decidere la legittimità dei licenziamenti avevano «attentamente bilanciato» i diritti dei dipendenti sospettati di furto e quelli del datore di lavoro, effettuando un esame approfondito delle ragioni della videosorveglianza. E la mancata notifica preventiva dell’installazione delle telecamere, nonostante sia prevista dalle norme interne iberiche, era da ritenersi giustificata dal «ragionevole sospetto» di una grave colpa dei cassieri e dall'entità della perdita economica subita dal supermercato a causa dei furti.

La Corte deliberava così che un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza avvertire i propri dipendenti qualora abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite per la loro condotta sono ingenti, senza che tutto ciò costituisca violazione del diritto alla privacy.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un comunicato stampa in data 17.10.19 a commento della pronuncia. Si legge che:

"La sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall'altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

L'installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l'area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di "gravi illeciti" e con modalità spazio temporali tali da limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria.

Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui "funzione sociale" si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri ".


Diritto bancario

Segnalazione sentenza del Tribunale di Monza n. 326 del 14.02.2.019 in materia di diritto bancario e rapporti con il fideiussore

La sentenza n. 326/2019 depositata dal Tribunale di Monza in data14.02.2019delinea nel dettaglio alcuni profili in materia di prova in ambito di diritto bancario e di rapporti tra l’obbligazione del debitore principale e del garante che aveva a suo tempo sottoscritto con l’Istituto di Credito una garanzia fideiussoria omnibus.

La trattazione di tali profili ha portato il Giudice a respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dal garante senza entrare nel merito delle eccezioni tecniche che sono state assorbite dalla motivazione.

Natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.

Prova del credito in materia bancaria

Peraltro, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 25 settembre 2003 n.14234). Nella fattispecie, la Bancaha provveduto, sin dalla fase monitoria, a produrre i contratti di conto corrente e di mutuo, nonché le fideiussioni, oltre all’estratto conto certificato, documentazione sufficiente ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, senza che alcuna contestazione fosse sollevata in ordine alla loro validità o di singole clausole, né all’entità dei singoli crediti rivendicati. Per quanto si possa convenire con l’opponente che la Banca avrebbe dovuto, nel corso del giudizio di opposizione, produrre gli estratti del conto corrente per l’intera durata del rapporto al fine di dimostrare la correttezza del credito derivante dall’esposizione del conto corrente, tale obiezione non vale, invece, con riferimento agli altri crediti ed, in particolare, per quello relativo alla restituzione dei finanziamenti, trattandosi di importi predeterminati nei relativi contratti e che la Banca finanziatrice aveva solo l’onere di indicare nel loro ammontare al momento dello scioglimento del vincolo per effetto dell’inadempimento dell’obbligato alla corresponsione delle rate di rimborso. Onere che è stato assolto dalla Banca, mentre il garantenon ha dimostrato che l’obbligazione restitutoria sia stata estinta o, comunque, adempiuta in termini diversi, rispetto a quanto richiesto

Rapporto tra obbligazione principale e quella di garanzia nell’ambito di un contratto di fideiussione omnibus

Si consideri che il rapporto tra l’obbligazione principale e quella di garanzia non resta vanificato dalla scelta processuale di agire nei confronti del debitore principale per una sola parte del credito, dal momento che l’accessorietà della fideiussione attiene alla fonte dell’obbligazione, non all’accertamento del credito verso i coobbligati. Infatti, l’obbligazione fideiussoria è considerata di natura accessoria solo in quanto presuppone l’obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l’adempimento, posto che il suo oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è identico a quello dell’obbligazione principale.

Ne deriva che l’obbligazione riguardante il pagamento del debito, pur derivando da fonti negoziali distinte, ma idonee a far sorgere il vincolo solidale, come sancito dall’art. 1944, 1° comma, cod. civ., ben può essere scissa tra i coobbligati e legittima il creditore ad agire anche separatamente nei loro confronti allorché si siano realizzate le condizioni di operatività della responsabilità contrattuale che, per quanto riguarda il rapporto fideiussorio dipendente, presuppone il verificarsi dell’inadempimento dell’obbligato principale (cfr. Cass. n.3028 del 15/02/2005).

La relazione di accessorietà dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude, quindi, la reciproca autonomia delle due obbligazioni e si traduce sul piano processuale nella non configurabilità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore.L’obbligazione solidale non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì un mero litisconsorzio facoltativo in cause scindibili e, conseguentemente, rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, per cui è consentito al creditore di ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito.

Non è, pertanto, necessario che il creditore, per impedire l’estinzione della garanzia, proponga le sue istanze innanzitutto contro il debitore principale, potendo egli rivolgersi indifferentemente nei confronti del debitore principale o del fideiussore.

L’inadempimento dell’obbligato principale e l’entità del debito, dunque, nel rapporto processuale contro il garante, sono accertabili autonomamente nell’ambito del solo rapporto di garanzia ove il pagamento sia richiesto al fideiussore, senza necessità di preventivo accertamento nei confronti del debitore principale.

La garanzia, poi, avrà efficacia fermi restando i limiti quantitativi della garanzia da ciascun fideiussore rilasciata, cioè purché non venga superato l’ammontare complessivo del debito garantito.



Recupero crediti ed esecuzioni

Segnalazione ordinanza resa dal Tribunale di Milano, Sez. III, Esecuzioni Immobiliari depositata in data 11.02.2019

I debitori esecutati hanno svolto opposizione all’esecuzione promossa dagli Istituti di Credito deducendo che, in data anteriore alla trascrizione del pignoramento, veniva trascritta da Terzo soggetto domanda ex art. 2932 c.c. costitutiva degli effetti del contratto preliminare non concluso e che quindi il procedimento esecutivo doveva essere dichiarato inefficace e/o sospeso in attesa della definizione del giudizio di merito.

Precisa il Giudice dell’Esecuzione che la trascrizione della domanda ex art.2932 c.c. in epoca anteriore al pignoramento non comporta, per ciò solo, l’inefficacia del pignoramento, ovvero l’improcedibilità dell’esecuzione, ma produce– in virtù dell’effetto prenotativo di cui all’art. 2652, comma 1e 2, c.c. - unicamente la prevalenza della sentenza costitutiva degli effetti del preliminare non concluso sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite dopo la trascrizione della domanda;

Considerato che, tuttavia, per espressa previsione normativa la trascrizione della sentenza resa ex art. 2932 c.c. non prevale sulle iscrizioni anteriori alla trascrizione della domanda come nel caso degli Istituto di Credito intervenuti che sono titolari di ipoteche iscritte in data anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale el’eventuale accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non potrà pregiudicare il diritto di sequela dei creditori intervenuti, che legittimamente possono avvalersi degli atti esecutivi svolti dal creditore procedente (arg. ex Cass. Sez. Un. 61/2014), con conseguente prevalenza dell’acquisto dei beni pignorati da parte dell’aggiudicatario all’esito della vendita coattiva, il Giudice ha riconosciuto il diritto degli Istituto di credito a proseguire nell’azione esecutiva.





Diritto bancarioTrib. Civ. Milano, Sez. VI Civile, sentenza n. 10546/2015 del 18.9.2015

Fideiussione bancaria - piano di rientro - pretesa novazione e liberazione ex art. 1956 c.c. del Garante – esclusione

Banca con gli Avv. Carla Dehò e Barbara Masserelli / BL con l’Avv. …

BL opponeva un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca nei suoi confronti, ritenendo che la Banca, avendo concesso al debitore principale due piani di rientro alla scadenza del fido, avesse di fatto concesso un nuovo credito al debitore principale.

BL invocava quindi la propria liberazione ex art. 1956 c.c.

Il Tribunale di Milano ha del tutto disatteso le tesi del debitore ritenendo che la mera concessione di un rientro rateale, cioè di una dilazione del debito, non è in alcun modo assimilabile alla erogazione di nuovo credito, escludendo quindi il requisito del “nuovo credito” richiesto per l’operatività dell’invocato art. 1956 c.c.

Tra l’altro, ha correttamente sottolineato il Giudice, ai sensi dell’art. 1231 c.c. l’apposizione o la eliminazione di un termine e ogni modifica accessoria dell’obbligazione non producono una novazione ed in particolare i piani di rientro non variano l’oggetto dell’obbligazione e l’ammontare del capitale, ma modificano semplicemente i termini di pagamento e la misura degli interessi.

Inoltre ai sensi dell’art. 1230 c.c. la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare, in modo non equivoco, e tale volontà non emergeva in alcun modo.

Nota a cura di Avv. Carla Dehò e Avv. Barbara Masserelli


Diritto fallimentareTribunale, Bologna, sez. IV civile, sentenza 08/01/2015

Revocatoria fallimentare: conoscenza dello stato di insolvenza deve essere effettiva

La conoscenza dello stato di insolvenza da parte del percipiende deve essere effettiva e non meramente potenziale e può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, in applicazione al disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa avere percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.(nel caso di specie è stato ritenuto che la sottoscrizione di due piani di rientro e il ritardo nei pagamenti, quale unico elemento indiziario, non possano provare lo stato di crisi ma solo lo stato di difficoltà economica/illiquidità della debitrice e non siano elementi sufficienti per provare la scientia decotionis).

Nel caso di specie il Fallimento Beta aveva convenuto in giudizio la società Alfa, chiedendo revocarsi due pagamenti ricevuti dalla Convenuta nel c.d. periodo sospetto, individuato nei sei mesi precedenti la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo anziché dalla data del successivo fallimento.

Gli argomenti posti a base della domanda del fallimento erano i seguenti:

  • le fatture pagate erano scadute;
  • l’adempimento era avvenuto oltre i termini di scadenza;
  • vi era stata la consecuzione delle procedure di concordato prima e di fallimento poi;
  • la crisi della Fallita era nota ai soggetti operanti nel settore ed era stata portata a conoscenza tramite articoli di stampa;
  • erano stati presentati alle banche dalla fallita ben due piani di ristrutturazione;
  • la fallita si era poi determinata a deliberare e chiedere l’ammissione alle procedure concorsuali.

Il Giudice ha ritenuto tuttavia non sussistere, o comunque non adeguatamente provati, i presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria, in quanto:

  • la Convenuta, avendo sede in altra regione rispetto alla fallita, non aveva avuto accesso alla stampa locale che solo dopo il pagamento aveva evidenziato i ritardi nei pagamenti della Fallita;
  • all’epoca dei pagamenti non vi erano protesti o procedure esecutive o altre iscrizioni pregiudizievoli a carico della fallita;
  • il piano di ristrutturazione era stato presentato alle banche dopo i pagamenti effettuati;
  • la presentazione di due piani di rientro da parte della fallita evidenziava solo una difficoltà economica e non uno stato di crisi conclamata.

Diritto fallimentareSentenza Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, Dott.ssa Alida Paluchowski, 10.11.2014 n. 3249/2013 (Banca soc. coop. con gli Avvocati Carla Dehò e Barbara Masserelli c/ SV e SC con l’Avv. …)Sentenza Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, Dott. Nardecchia, 3.11.2014 n. 2935/2014 (Banca soc. coop. con gli Avvocati Carla Dehò e Barbara Masserelli c/ R. e V. con l’Avv. …)

Fondo patrimoniale – azione di simulazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale – insussistenza dei presupposti – azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – sussistenza dei presupposti

Con le due interessanti sentenze in commento il Tribunale di Monza ha effettuato una lucida comparazione dei presupposti necessari per aversi una pronuncia di nullità di un fondo patrimoniale o di una alienazione di beni per simulazione assoluta rispetto ad una pronuncia di revoca del fondo patrimoniale o della alienazione di beni per lesione dei diritti dei creditori.

Il Tribunale nella prima pronuncia ha rilevato che:

  • per aversi la simulazione ex art. 1415 e 1416 c.c. di un negozio giuridico quale un fondo patrimoniale con conseguente nullità del negozio stesso, è necessario provare che entrambe le parti non intendessero creare un vincolo sui beni in favore della famiglia ma solo creare un finto ostacolo al fine di sottrarre i beni alla esecuzione dei creditori, non volendo in realtà porre in essere alcun negozio giuridico.

Tale azione non è accoglibile laddove, come nel caso di costituzione del fondo patrimoniale, le parti abbiano chiaramente voluto creare un vincolo sui beni conferiti nel fondo, che fosse impermeabile alle iniziative esecutive dei creditori, rendendoli vassalli ai ristretti bisogni della famiglia e quindi esecutabili solo in relazione ad essi.

  • per aversi invece la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale costituito devono ricorrere specifici requisiti che, se sussistenti e provati, anche per presunzioni, portano all’accoglimento dell’azione revocatoria.

I requisiti sono i seguenti:

  1. L’atto di disposizione del patrimonio (eventus damni) deve avere diminuito il patrimonio personale disponibile per l’aggressione da parte dei creditori e deve essere stato eseguito nei 5 anni precedenti l’introduzione del giudizio di revocatoria;
  2. Deve esserci l’elemento soggettivo in capo al disponente (scientia damni) che, quando trascrive l’atto di disposizione, deve essere perfettamente in grado di comprendere che l’atto renda più difficile la soddisfazione dei suoi creditori (prova raggiungibile anche da una valutazione dei dati di bilancio del soggetto garantito) e ciò a prescindere dalla specifica conoscenza del credito (conf. Cass. 2792/2002, 11916/2001, n. 7262/2000)
  3. Deve sussistere la scientia fraudis dei beneficiari che conoscano la situazione debitoria del disponente (da provarsi anche per mere presunzioni in base anche al rapporto familiare stretto), abbiano un accrescimento del proprio patrimonio pagare alcun corrispettivo, e non vi sia alcuna esigenza effettiva di costituzione del fondo;
  4. Deve poi realizzarsi damnum che si manifesta non soltanto quando il patrimonio viene irrimediabilmente depauperato e spogliato, ma anche solo quando vi è una maggiore difficoltà nel soddisfarsi sui beni del proprio debitore.

Detti concetti sono stati richiamati anche nella seconda pronuncia in commento, nella quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti i requisiti per l’esercizio dell’azione revocatoria, diretta a travolgere l’efficacia di atti successivi all’insorgere del credito, anche se il credito è anche solo eventuale e anche se non vi era prova della gratuità della vendita in favore della convivente more uxorio e madre.

Nella sentenza si legge infatti (concetto già richiamato nella pronuncia di cui sopra) che il requisito della anteriorità, rispetto all’atto impugnato, del credito a tutela del quale l’azione revocatoria viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale. E’ invece necessario che il debitore abbia la consapevolezza, con l’atto dispositivo, di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tale tutela viene esperita l’azione e senza che assuma rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (anumus nocendi), essendo infatti necessaria la presenza dell’eventus damni, ovverosia l’atto dispositivo che renda più difficile il recupero del credito.

Le vicende traggono spunto da un’azione di recupero crediti intrapresa da un Istituto di Credito nei confronti di fideiussori di società debitrici principali dichiarate fallite.

Nel primo caso vi era la costituzione di un fondo patrimoniale, costituito due anni prima la domanda di ingiunzione, ma trascritto un anno dopo l’ingiunzione, nel quale il debitore aveva fatto confluire un appartamento.

Riteneva la banca che il fondo fosse nullo in quanto simulato o comunque in subordine revocabile sulla base della data del matrimonio del fideiussore (oltre 20 anni prima della costituzione del fondo), l’assenza di un qualche bisogno familiare cui fare fronte con il fondo e sulla scorta della cronologia tra assunzione del debito quale garante, azione di recupero, fallimento del debitore principale e trascrizione del fondo.

Di contro la difesa del fideiussore aveva ritenuto del tutto slegata la costituzione del fondo, costituito solo avere ricevuto beni in eredità, con il rischio economico, posto che lo stesso sarebbe emerso solo dopo la costituzione del fondo stesso.

Nel secondo caso il debitore aveva alienato un appartamenti in favore della convivente more uxorio e madre dei suoi figli dopo il sorgere del debito, nella consapevolezza di rendere più difficoltoso per il creditore l’esercizio della azione esecutiva, pur rimanendo a vivere in detti abitazione per oltre un anno dopo il trasferimento.

Accogliendo le tesi della Banca creditrice il Tribunale di Monza ha accolto la domanda di revocatoria, quale azione di garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa del credito (Cass. 5.3.2008, n. 5359). Il Tribunale ha infatti stabilito che l’obbligazione fideiussoria insorge con il sorgere del debito principale, il Tribunale di Monza, in aderenza a quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione con pronuncia 7.10.2008, n. 24757 e che gli altri requisiti fossero provati sia per presunzioni (come la scientia fraudis, data dal mero rapporto familiare stretto da disponente e beneficiari, o la conoscenza dell’insolvenza, conosciuta o conoscibile anche solo dai bilanci sociali) o per elementi di prova generali e documentali (come la gratuità dell’atto dispositivo, la inevitabile conoscenza della lesione dei creditori a fronte dell’atto dispositivo, data anche la cronologia dei fatti e il damnum conseguente, attuale o anche solo potenziale).


Diritto condominialeRapporto tra impugnazione e mediazione obbligatoria - Trib. Pavia 8 novembre 2011, n. 1362

Rapporto tra impugnazione e mediazione obbligatoria - Trib. Pavia 8 novembre 2011, n. 1362

Il Tribunale di Pavia con la sentenza in esame ha consolidato l’orientamento giurisprudenziale in ordine al rapporto tra impugnativa della delibera assembleare e avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, introdotto con il D.Lgs. n. 28/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), ultimamente rivisto per effetto del D.Lgs. n. 149/2022 ed entrato in vigore il 30 giugno 2023.

Il termine di decadenza previsto dall’art. 1137 c.c., pur avendo natura sostanziale, assume altresì valenza processuale, in quanto il condomino per far valere la propria pretesa deve incardinare un vero e proprio giudizio; da ciò consegue che al termine di cui trattasi risulta applicabile la disciplina applicabile dettata dagli artt. 152 e ss. c.p.c. sui termini processuali. Poiché la materia condominiale è sottoposta alla speciale disciplina della mediazione obbligatoria, tale normativa incide sulla decorrenza del termine perentorio previsto per l’impugnazione della delibera assembleare. Infatti, il termine decadenziale di trenta giorni, ex art. 1137 c.c., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segretaria dell’organismo (Conf. Trib. Napoli 20 settembre 2023, n. 8555).