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Concordato preventivo – prededuzione ex art. 161 comma 7 L.F

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data udienza 13.03.2025) del 31 marzo 2025, n. 8421

La prededuzione ex art. 161 comma 7 L.F. non è subordinata all’apertura della procedura di concordato preventivo, ma deriva da atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito del ricorso. Tali crediti prededucibili sono posti a tutela della continuità gestoria dell’impresa al fine di preservare il valore del patrimonio, anche in assenza di una procedura concordataria ufficialmente aperta.

La Suprema Corte precisa, infatti, come la ricorrente abbia “fatto erroneamente coincidere la nozione di atto legalmente compiuto con quella di "atto preventivamente autorizzato dal Tribunale ex art. 161, co. 7 L. fall" (pag. 16 terz'ultima riga del ricorso), non considerando, in primo luogo, che la predetta pronuncia di questa Corte n. 14713/2019 (vedi, conforme, anche Cass. 16531/2022) ha distinto, nell'ambito degli atti legalmente compiuti, l'atto di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzato dall'atto di gestione che, seppur non autorizzato, risulti funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio”.

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