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Atto di trasferimento della nuda proprietà e dell’usufrutto di immobili, concluso in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione consensuale- inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza, (data ud. 05 febbraio 2025) del 13 marzo 2025, n. 6648

In un'azione revocatoria, l'onere di dimostrare la natura gratuita o onerosa dell'atto di disposizione immobiliare grava sull'attore. Tuttavia, il giudice di merito può interpretare e valutare gli accordi assunti in sede di separazione consensuale e il contratto di trasferimento alla luce delle modalità concrete di attuazione dell'accordo stesso, giungendo autonomamente alla conclusione in merito alla natura dell'atto e al suo carattere gratuito.

La Suprema Corte afferma che “è consolidato il principio che gli accordi di separazione hanno natura negoziale e l'omologazione è condizione di efficacia dei medesimi accordi e costituisce un controllo esterno su questi accordi (Cass. n. 16909 del 19/08/2015; Cass. n. 18066 del 20/08/2014 Cass., n. 6625/2005; Cass., n. 17902/2004) e pertanto è esperibile l'azione pauliana anche avverso i trasferimenti operati direttamente con il verbale di separazione consensuale o in base ad accordi recepiti in sentenza (v. anche Cass. 26127/2024 ) e quindi a maggior ragione avverso un separato atto negoziale che ne rappresenta l'attuazione (Cass. n. 10443 del 15/04/2019).

Deve qui ricordarsi che l' interpretazione di atti negoziali è un giudizio riservato al giudice del merito (Cass. n. 9461 del 09/04/2021 ) e le parti non possono proporre in sede di legittimità una diversa interpretazione del negozio rispetto a quella operata dal giudice di merito. Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, avendo natura contrattuale (v. anche Cass. 26127/2024).”.

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