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Decreto Agosto - novità sui contratti a termine

Il Decreto Agosto ( n. 104 del 14.4.2020) apporta ulteriori modifiche alla disciplina dei contratti a termine in periodo emergenziale. L’art. 8 modifica, ancora una volta, l’art. 93 del c.d. Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito in legge n. 77/2020). Il comma 1 dell’art. 93 viene completamente riscritto e la nuova disciplina prevede che fino al 31.12.2020 è possibile, in deroga all’art. 21 del d.lgs. 81/2015, rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a termine, anche in assenza delle specifiche condizioni previste dall’art. 19 del d.lgs. 81/2015. Ferma tuttavia la durata massima complessiva di 24 mesi. E’ stato invece abrogato il comma 1bis dell’art. 93, che tanto aveva fatto discutere. Tuttavia, posto che l’abrogazione vale a far data dall’entrata in vigore del Decreto Agosto, rimane aperto il problema sui contratti rinnovati in forza della norma ora abrogata o dei contratti che sono stati comunque cessati durante il breve periodo di vigenza del comma eliminato. Si auspicano chiarimenti.

Novità del Decreto Agosto - Lavoro

Alleghiamo un riepilogo delle principali novità in materia giuslavoristica previste dal Decreto Legge 14.8.2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) Vista la formulazione non sempre chiara di alcune disposizioni, attendiamo nei prossimi giorni le circolari esplicative di INPS e Ministero e le procedure per la richiesta degli ammortizzatori sociali.

Circolare - Disposizioni di Regione Lombardia in vigore dal 1° agosto al 10 settembre 2020

Regione Lombardia ha emanato la nuova Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 – qui allegata - contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni hanno validità da sabato 1° agosto fino a giovedì 10 settembre 2020 , salvo dove diversamente indicato. Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate all’ordinanza. Rilevazione della temperatura corporea Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 590 prevede l’aggiornamento delle linee di indirizzo per le attività economiche, produttive e ricreative.

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”. Con tale decreto, a seguito della proroga dello stato di emergenza disposta con Delibera del Consiglio dei Ministri 29 Luglio 2020 , vengono spostati tutti i riferimenti normativi che riguardano i termini per lo stato di emergenza, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 . Il decreto prevede, inoltre, la proroga al 15 ottobre 2020 dei termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell’allegato 1 del decreto stesso (ad eccezione della disposizione di cui al numero 32 dell’allegato stesso). I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020. In particolare, la proroga delle disposizioni relative al lavoro agile riguarda: Art. 39 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) - Disposizioni in materia di lavoro agile (n. 14 dell'Allegato 1): termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex art.3, co. 3, Legge n. 104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di smart-working per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa Art. 90, co. 1, 3 e 4 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) – Lavoro agile nel settore privato (n. 32 dell’Allegato 1): termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché per l ’invio semplificato della comunicazione telematica del lavoro agile , di cui all’art 90 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Il diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i genitori con figli minori di 14 anni viene invece prorogato al 14 settembre 2020

Circolare - INL: decreto Rilancio – modifiche di interesse per l’attività di vigilanza

Richiamata la nostra circolare 22.07 u.s, informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 468 del 21 luglio 2020 qui allegata, con la quale fornisce indicazioni relative ad alcune modifiche introdotte dalla Legge “Rilancio” ( Legge n. 77/2020, di conversione del Decreto Legge n. 34/2020 ) e d’interesse per l’attività dell’Ispettorato del lavoro. Nel commentare le modifiche all’art. 93 – su proroga automatica dei contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015 e dei contratti a termine anche in regime di somministrazione – l’Ispettorato si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche in ragione delle ricadute che determina in particolare sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato. Attendiamo gli auspicati chiarimenti.

Conversione in legge Decreto rilancio - novità contratti a termine e apprendistato

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Si richiama l’attenzione in particolare sull’attuale formulazione dell’art. 93, anche a seguito dell’inserimento del comma 1bis. Il testo della norma è il seguente: << 1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 .>> La norma, per il contenuto letterale della stessa e anche alla luce delle prime interpretazioni, parrebbe avere introdotto una “proroga automatica e di legge” senza alcuna considerazione in merito all’eventuale persistenza, caso per caso, della ragione di temporaneità che aveva portato il datore di lavoro a ricorrere al contratto a termine. Sebbene tale proroga possa essere condivisa per il contratto di apprendistato – per la natura formativa dell’istituto, che già prevede peraltro altre cause sospensive (es. malattia e infortunio) che spostano il termine finale del contratto – sul rapporto di lavoro a tempo determinato la regola introdotta, per come in prima battuta formulata, può aprire la scena a diverse situazioni critiche. Per citarne alcuni a titolo di esempio: nel caso di contratti a termine per ragioni sostitutive per i quali la ragione è venuta meno (rientro in servizio del sostituito); situazioni di intervenuta chiusura aziendale o crisi conseguente al lockdown; perdita dell’appalto ove era impiegato il lavoratore a termine. Auspichiamo che vi siano interpretazioni chiarificatrici della norma. In assenza, il consiglio al momento è quello di valutare caso per caso le diverse situazioni per assumere una decisione confacente alle esigenze aziendali, chiaramente ponderando i possibili rischi.

Circolare - Ordinanza Regione Lombardia n. 580

Il 14.07.2020 è stata emessa nuova ordinanza della Regione Lombardia (n. 580) contenente le ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologiche da covid 19. Rimane valido: l’obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. La mascherina deve essere in ogni caso sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego; al punto 1.3 rimane in essere l’obbligo per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea ai propri dipendenti prima dell’accesso al lavoro nonché la raccomandazione di rilevare la temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Negli allegati sono contenute le misure di riapertura specifiche per ogni attività economica. Le disposizioni dell’allegata ordinanza producono i loro effetti dal 15.7.2020 al 31.07.2020.

Coronavirus – Ultimi provvedimenti LOMBARDIA

La regione Lombardia ha firmato l’Ordinanza n. 573 , che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020 . Le disposizioni dell’Ordinanza n. 573 di Regione Lombardia sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato. Viene confermato: l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca , anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive; il rispetto dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno per lo svolgimento di attività produttive ed economiche; il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza; le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti , comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”; la misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo. https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istitu...

Circolare - Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020, messaggio INPS n. 2489 del 17.6.2020

Il D.L. 52/2020 pubblicato in GU n. 151 del 16.6.2020 stabilisce Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”. L’INPS con messaggio n. 2489 del 17.6.2020 fornisce le prime indicazioni operative per la presentazione delle domande, in attesa della pubblicazione delle specifiche circolari di dettaglio. Qui di seguito un sunto di quanto previsto: Trattamenti di integrazione salariale I Datori di lavoro che hanno fruito integralmente dei trattamenti previsti dal DL 34/2020 (9+5 settimane) possono anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che precedentemente dovevano essere fruite nei mesi di settembre e ottobre. Per CIGO e FIS è possibile la presentazione di un’unica domanda per le 14 settimane (9+5) mentre la domanda delle ulteriori 4 settimane dovrà essere distinta e successiva, al termine della intera fruizione delle 14 settimane di cui sopra. Per la CIGD alle 18 settimane (9+5+4) si aggiungono le 4 settimane per le zone gialle e i 3 mesi per le zone rosse. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello dell’inizio della sospensione o riduzione oraria. In sede di prima applicazione detto termine è sportato al 17.7.2020 e al 15.7.2020 per le domande riferite ai periodi dal 23.2.2020 al 30.4.2020. In caso di presentazione di domande errate, cioè presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti per legge, il datore di lavoro potrà ripresentare la domanda corretta entro 30 gg dalla notificazione dell’errore. La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata unicamente alle domande di CIGO, FIS e CIGD a decorrere dal 18.6.2020. A partire da oggi è disponibile l’applicativo per la presentazione delle domande. Domanda di Reddito di emergenza Il termine per la presentazione della domanda di REM è prorogato dal 30.6.2020 al 31.7.2020. Istanze di regolarizzazione del lavoro irregolare Il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione è prorogato dal 15.7.2020 al 15.8.2020.

Circolare - infezione da COVID-19 in azienda – responsabilità del datore di lavoro

Si segnala che in materia di responsabilità del datore di lavoro, nei casi accertati di infezione da COVID-19 durante la prestazione lavorativa, il Parlamento è intervenuto inserendo, all’interno del Decreto “Liquidità” (Decreto Legge 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020), l’articolo 29-bis, titolato: “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19” che prevede: << 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , nonchè' mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale >>.

Circolare - Ordinanza Regione Lombardia n. 566

Il 12.06.2020 è stata emessa nuova ordinanza della Regione Lombardia (n. 566) contenente le ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologiche da covid 19. Al punto 1.3 rimane in essere l’obbligo per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea ai propri dipendenti prima dell’accesso al lavoro nonché la raccomandazione di rilevare la temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Le disposizioni dell’allegata ordinanza producono i loro effetti da oggi al 30.06.2020.

FASE 3 - D.P.C.M. 11.06.2020

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.06.2020 il nuovo D.P.C.M. dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020. Riapertura attività Viene consentita la riapertura di ulteriori attività, in presenza della relativa autorizzazione di Regioni e Province autonome, quali: sale giochi, sale scommesse, sale bingo; centri benessere, centri termali; centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni; sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche. Si ribadisce che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio; Spostamenti In materia di spostamenti da e per l’estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative. Vengono poi introdotte limitazioni per i viaggi all’estero e si rinvia al contenuto del documento per il relativo dettaglio. Misure contenimento Covid Sull’intero territorio nazionale sono state confermate le seguenti misure: i soggetti con infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi al pubblico e dove non è possibile mantenere il distanziamento, fatti salvi poi diversi regolamenti in ambito regionale distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani che restano invariate e prioritarie. Datori di lavoro Per i datori di lavoro anche privati viene ribadita: la possibilità di ricorrere alla modalità del lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti presso il proprio domicilio o a distanza; il ricorso a ferie e a periodi di congedo; l’adozione di misure di sicurezza anticontagio e l’so di dispositivi di protezione individuale; le imprese sono tenute a rispettare il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali. Si allega il relativo documento pubblicato sulla G.U.

Circolare - Regione Lombardia - Differimento di termini in tema di collocamento obbligatorio

Vi informiamo che, con Delibera di Giunta n. 3013 del 30 marzo , la Regione Lombardia ha differito alcuni termini in tema di collocamento obbligatorio dei disabili , in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica che il Paese sta attraversando. In particolare: Avviamenti al lavoro ex L. 68/99 : le preselezioni per adesione ad una specifica occasione di lavoro, gli avviamenti per scorrimento della graduatoria e le chiamate con avviso pubblico degli iscritti alle liste del collocamento mirato, effettuati secondo le modalità di cui ai commi 1 e 1 bis dell’art 7 della Legge della Legge 68/99, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 151/2015, sono sospese per due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020. I datori di lavoro destinatari di tali procedure di avviamento sono considerati ottemperanti per il periodo di sospensione, fatto salvo il riavvio delle procedure al termine dello stesso. Rimangono sempre possibili le richieste nominative di avviamento Convenzioni ex art. 11 L. 68/99 : tutte le scadenze successive al 25 febbraio 2020, previste all’interno delle convenzioni stipulate ai sensi dell’Articolo 11 della Legge 68/1999 , vengono prorogate di sei mesi. Per le nuove convezioni ex art 11, che verranno stipulate dall’entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 agosto 2020, i termini di durata e le rispettive scadenze verranno calcolati a decorrere dal 1° settembre 2020. Tutte le imprese in convenzione art. 11 oggetto della presente disposizione sono considerate ottemperanti fino alle nuove scadenze. Convenzioni ex art. 14 D.LGS 276/2003 : nel caso in cui l’azienda in obbligo si trovi nelle condizioni di dover sospendere la commessa a causa delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica CODIV-19, la convenzione è da considerarsi sospesa. L’azienda rimane comunque ottemperante agli obblighi della Legge 68/99 per tutto il periodo della sospensione della commessa. Le Cooperative sociali coinvolte nella sospensione delle attività possono fare ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per garantire la tutela dei dipendenti coinvolti nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto da Regione Lombardia e dalle parti sociali ai sensi del Decreto-Legge 9/2020 e del Decreto Legge 18/2020; fatta salva la possibilità delle parti di riconoscere, nel periodo di sospensione, una quota alla cooperativa per l’attività di tutoraggio ed i costi generali comunque presenti. Versamenti esoneri ex art. 5 L. 68/99: la scadenza semestrale prevista dalla DGR 49786 del 5 maggio 2000 al 16 Luglio 2020 per il versamento nel Fondo regionale da parte delle aziende è prorogata al 16 settembre 2020. In allegato il provvedimento.

Circolare - Chiarimenti Ispettorato Nazionale del Lavoro su alcune disposizioni del Decreto Rilancio

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 160 del 3 giugno c.a., fornisce indicazioni in merito alle modifiche apportate al D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, dal D.L. n. 34/2020 tra cui le modifiche intervenute al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e alle proroghe o rinnovi "acausali" dei contratti di lavoro a tempo determinato. All'articolo 46 del D.L. n. 18/2020 in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, in sede di conversione, è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto”. Il divieto non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore "assorba" il personale impiegato nell'appalto, al contrario i lavoratori che non transitano al nuovo appaltatore non potranno essere licenziati, ma, in presenza dei presupposti, l'appaltatore uscente potrà chiedere il trattamento di integrazione salariale. Il nuovo termine di 5 mesi, che decorre dal 17 marzo u.s., per il divieto di licenziamento riguarda le procedure di licenziamento collettivo nuove e pendenti avviate dopo il 23 febbraio e quelle per giustificato motivo oggettivo, di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966, comprese quelle in corso, ovvero non ancora definite alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020. Riguardo alla proroga o rinnovi del contratto a termine, l’articolo 93 del D.L. n. 34/2020 introduce la possibilità di derogare all’obbligo di indicare le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020. Ai fini della proroga o del rinnovo “acausale” di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione: il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio); il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020. Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi. Alleghiamo testo integrale della circolare.

Circolare - Regione Lombardia: obbligo rilevazione temperatura prorogato al 14.6.2020

Il 29.5.2020 è stata emessa la ordinanza 555 della Regione Lombardia contenente le ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologiche da covid 19. Al punto 1.3 rimane in essere l’obbligo per i datori di lavoro di rilevare la temperatura corporea ai propri dipendenti prima dell’accesso al lavoro. Rispetto alla precedente ordinanza (546 del 13.5.2020) il provvedimento qui allegato precisa inoltre che, nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente. Rimane infine la raccomandazione di rilevare la temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Le disposizioni dell’allegata ordinanza producono i loro effetti dalla data del 1 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

Circolare - Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti

Il Garante della Privacy ha aggiornato, sul proprio sito internet, le FAQ relative al trattamento dei dati personali durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel contesto lavorativo pubblico e privato. In particolare, il Garante ha precisato che iI datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti solo se disposta dal medico competente . Le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti. Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti. I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l’esito dell’esame.

Circolare - L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

L’Inail, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, con comunicato stampa precisa che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. I presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono diversi. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro , con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al riguardo, l’Inail precisa infine, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

Circolare - Regione Lombardia: nuova ordinanza per misurazione temperatura a carico datori di lavoro e approvazione test sierologici

Alleghiamo il testo della ordinanza 546 del 13.5.20 della Regione Lombardia con la quale è stata introdotta una nuova misura nell’ottica di prevenzione e gestione della emergenza Covid-19 a carico dei datori di lavoro. Questi Ultimi devono osservare le seguenti prescrizioni: a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi; b) è raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante; c) è fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”. Le predette disposizioni producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva Ordinanza. Segnaliamo inoltre che la Giunta regionale ha altresì emanato la delibera 3131 qui allegata che detta le linee guida per i test sierologici che potranno essere eseguiti in Lombardia, compresi quelli rapidi e a pagamento. Gli esami sierologici per anticorpi Sars-Cov-2 potranno essere erogati dai laboratori pubblici e privati specializzati in microbiologia e virologia o con sezioni specializzate in microbiologia e virologia. Nel caso in cui lo screening si voglia effettuare in uno specifico ambito collettivo, ad esempio sull'ambiente di lavoro, va data comunicazione all'Ats e i costi non saranno a carico del Servizio sanitario regionale. Le aziende potranno chiedere i test anche a laboratori esterni alla rete lombarda, purché riconosciuti dal Ministero della Salute. I laboratori accreditati ed autorizzati inseriti nella rete lombarda per Covid 19, invece, dovranno processare in via prioritaria i test secondo le indicazioni regionali e per quantitativi non inferiori a quelli che verranno definiti con un'apposita delibera. Ogni datore di lavoro è obbligato per legge alla tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori, in forza di diverse fonti normative. Anche nel contrasto al Covid 19 le imprese sono chiamate a rispettare, tra le altre, il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020” che impone in primo luogo, un obbligo di informazione in capo al datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità e l'obbligo della rilevazione della temperatura, oltre a una serie di altre misure. In quest'ottica il test sierologico su base volontaria, pur essendo una facoltà, rappresenta senz'altro una misura idonea ad aumentare la sicurezza dei lavoratori e del luogo di lavoro oltre che offrire un'ulteriore tutela per il datore di lavoro qualora si verifichino casi sintomatici tra i lavoratori.

Circolare - Inizia la Fase 2 - Cosa fare

INIZIA LA FASE 2 COSA SERVE? VADEMECUM IN PILLOLE Le attività di impresa e professionali - sia quelle già attive, sia quelle in fase di riapertura - dovranno ottemperare ai numerosi provvedimenti che sono intervenuti in questo periodo ed in particolare: il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020 (allegato al Dpcm 26 aprile 2020) in aggiornamento del precedente Protocollo del 14 marzo 2020; il Documento tecnico redatto dall’Inail, pubblicato il 23 aprile 2020 contenente le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e relative strategie di prevenzione; le linee guida sul trattamento dei dati in materia di privacy; le linee guida di eventuali organismi di riferimento, sindacali o di categoria o territoriali nonché aziendali. I predetti documenti hanno evidenziato l’obbligatorietà della valutazione del rischio biologico coronavirus (SARSCoV-2), in quanto le infezioni da coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro, come da circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020. I datori di lavoro dovranno quindi: istituire al loro interno un Comitato di Regolamentazione, composto dalla rappresentanza dei lavoratori, l’RLS, l’RSPP ed il medico competente, con il compito di condividere le misure di sicurezza e verificarne l’applicazione, la efficacia e l’aggiornamento; definire dei Protocolli di sicurezza concertati (eventualmente coinvolgendo anche le OOSS, oltre che le rappresentanze dei Lavoratori a livello aziendale), rispettosi dei protocolli condivisi ed adeguati alla specifica realtà aziendale, andando quindi a ridefinire la metodologia di lavoro (es. mansioni, orari, turni, adozione di DPI) in maniera efficace ad evitare le compresenze; a titolo esemplificativo detti Protocolli dovranno riguardare: modalità di ingresso, uscita e spostamenti in azienda; modalità di accesso dei fornitori esterni; pulizia e sanificazione in azienda; precauzioni igieniche personali; dispositivi di protezione individuale (gestione mascherine, guanti); gestione spazi comuni; organizzazione aziendale (turnazione e organizzazione orari, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi); gestione entrata e uscita dei dipendenti, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione; gestione di una persona sintomatica che ha avuto contatti con l’azienda; sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS; registro accessi. adeguare le policy aziendali, i codici disciplinari ed il Mod. 231; garantire ai Lavoratori una adeguata formazione sulle nuove procedure; fornire ai Lavoratori, ai Fornitori esterni ed alla clientela che accede in azienda, indicazioni operative per aumentare l’efficacia delle misure di precauzione adottate per contrastare l’epidemia e per la protezione sia dei propri dipendenti sia delle persone che entreranno in contatto con la realtà aziendale; adeguare le politiche in materia di privacy, introducendo modalità di trattamento dei dati specifici legati all’emergenza Covid-19 (es. controllo temperature, raccolta certificati, raccolta comunicazioni di contatto stretto, con successivo adeguamento delle informative e dei registri di trattamento, e nel rispetto dei principi generali di trattamento, con particolare riferimento alla finalità e alla necessità, per la salvaguardia dei lavoratori e dei dati sensibili; verificare le coperture assicurative, per una piena copertura anche per le nuove ipotesi di rischio. La mancata attuazione del Protocollo 24.4.2020 e delle successive normative determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In caso di contagio all’interno del luogo di lavoro, il Datore di Lavoro potrebbe essere chiamato responsabile, dovendo quindi fornire prova di avere messo in campo tutte le misure sopra previste.

D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Le nuove misure in vigore dal 4 maggio

Le nuove disposizioni che sostituiscono quelle del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, producono effetto dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 . Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure di contenimento contagio sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; ne consegue la possibilità per il datore di lavoro di sottoporre a controllo della temperatura corporea il personale prima dell’accesso al luogo del lavoro e, nel caso si riscontri la sintomatologia indicata, di non consentire l’accesso; per i datori di lavoro anche privati viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” disciplinata dagli artt. 18 e 23 della Legge n. 81/2017 per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione (Lavoronews n. 67/2020) delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali. Per ogni altra disposizione, rinviamo al testo del decreto allegato.

Circolare - Verifica dell'osservanza dei protocolli di sicurezza da parte dell'Ispettorato

Si informa che i Prefetti, ai fini del controllo delle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori, potranno avvalersi anche del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 149 del 20 aprile c.a., fornisce indicazioni, ai propri Uffici territoriali, in merito alle necessarie verifiche sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali previste per la prosecuzione, ove consentita, delle attività produttive, industriali e commerciali, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori. Il documento è articolato ed abbiamo estrapolato la check list che gli ispettori devono compilare per la verifica del rispetto delle normative da parte dei datori di lavoro che può essere un supporto per il controllo delle aziende.