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CSDD - La nuova due diligence ridisegna la filiera anche le PMI devono ripensare la governance

La nuova normativa europea sulla sostenibilità non riguarda solo le grandi imprese: coinvolge inevitabilmente anche le PMI che vogliono continuare a far parte delle loro catene di fornitura. Per restare competitive, anche le realtà più piccole devono adeguare processi, controlli e governance, entrando a pieno titolo nel nuovo ecosistema della due diligence. Via libera alla normativa europea sulla due diligence Il percorso di approvazione delle nuove regole europee sulla due diligence compie un passo determinante. Nella seduta del 3 dicembre 2025, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di delegazione europea (S. 1737), autorizzando il recepimento della direttiva sulla sostenibilità aziendale. Il testo passa ora al Senato per l’approvazione definitiva. Il contenuto centrale della delega: la CSDDD Il fulcro della normativa, contenuto nell’articolo 1, riguarda l’attuazione della Direttiva (UE) 2024/1760, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) , pubblicata il 5 luglio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Tale direttiva impone alle grandi aziende un obbligo di diligenza che supera l’ambito interno e include la tutela dei diritti umani e dell’ambiente lungo tutta la catena di fornitura. Si tratta di un tassello coerente con la Direttiva CSRD (2022/2464) sulla rendicontazione di sostenibilità, che crea un quadro integrato in cui la trasparenza informativa si affianca alla responsabilità operativa. Responsabilità estese e interazione con la direttiva “Stop the Clock” Un punto tecnico di particolare importanza per chi si occupa di compliance riguarda il rapporto tra questo disegno di legge e la Direttiva (UE) 794/2025, nota come “Stop the Clock” e adottata nell’aprile 2025 nell’ambito del Pacchetto Omnibus I. Pur con l’obiettivo di ridurre alcuni oneri amministrativi circoscrivendo, in determinate situazioni, l’analisi dei rischi alle sole relazioni commerciali dirette, il testo in fase di recepimento conserva l’impianto originario della CSDDD. La responsabilità delle imprese lungo l’intera filiera È essenziale ribadire che, al di là delle semplificazioni, le grandi imprese continueranno a rispondere per violazioni gravi – come sfruttamento minorile, lavoro forzato o gravi danni ambientali – commesse anche da fornitori o partner indiretti. Ciò implica che le analisi aziendali dovranno estendersi oltre il primo livello della catena del valore: la due diligence smette di essere un adempimento burocratico e diventa un requisito strategico indispensabile per la reputazione e la competitività, contribuendo anche alla tutela delle PMI coinvolte nella filiera. Nuovi standard operativi per le funzioni di Compliance L’applicazione della normativa comporta un’evoluzione profonda nei modelli di governance . Le imprese dovranno integrare l’obbligo di diligenza nelle policy aziendali e nei sistemi di gestione del rischio, introducendo codici di condotta dedicati e strumenti per verificare la conformità. Il processo operativo dovrà includere l’individuazione e la valutazione degli impatti negativi – reali o potenziali – sui diritti umani e sull’ambiente. Sarà quindi necessaria una mappatura accurata per identificare le aree a maggior rischio, come fenomeni di deforestazione o danni agli ecosistemi, e predisporre misure idonee a prevenirli o ridurli. Tra queste rientrano garanzie contrattuali per i partner, piani d’azione misurabili e l’adeguamento delle strategie di approvvigionamento e progettazione. Il ruolo dello stakeholder engagement Un elemento chiave sarà il coinvolgimento strutturato delle parti interessate: diventa obbligatoria la consultazione di sindacati, lavoratori, comunità locali e realtà della società civile . Contestualmente, le imprese dovranno predisporre canali di segnalazione e reclamo trasparenti e accessibili, garantendo protezione contro eventuali ritorsioni per i segnalanti. Il ciclo della due diligence si conclude con attività di monitoraggio e rendicontazione : le aziende dovranno verificare periodicamente l’efficacia delle misure adottate tramite indicatori qualitativi e quantitativi, e rendere pubbliche le azioni intraprese in coerenza con gli standard previsti dalla CSRD. Conseguenze organizzative: verso un cambiamento culturale L’applicazione del nuovo quadro europeo richiede alle imprese uno sforzo organizzativo significativo, che supera il semplice adeguamento formale. Non basta aggiornare la contrattualistica: è necessaria una revisione profonda dei processi interni , con un coordinamento costante tra funzioni legali, procurement, sostenibilità e risorse umane. La principale sfida consisterà nella capacità di raccogliere, gestire e interpretare una grande quantità di dati lungo l’intera filiera. Saranno quindi indispensabili investimenti in tecnologie di monitoraggio e attività di formazione specifica, trasformando la sostenibilità da esercizio di rendicontazione a parametro strategico nelle decisioni aziendali.

Concorrenza sleale di ex dipendente: attenzione al Tribunale competente

Un ex dipendente si mette a contattare clienti dell’ex datore o ad accedere ai luoghi di lavoro per sottrarre materiale e documentazione di grande rilevanza per l’impresa. Bisogna agire con urgenza. Qual è, però, il Tribunale competente se ad imporre il divieto d’accesso o di contatto è la società capogruppo: quello del lavoro o quello civile? Perché con l’ex dipendente non è mai esistito un rapporto di lavoro con la capogruppo. Sbagliare il tribunale competente significherebbe perdere eventualmente quel lasso di tempo che salverebbe la banca dati. Bisogna fare molta attenzione. La Corte d’Appello di Düsseldorf ha avuto l’occasione di decidere su un caso simile: la soluzione sta nel decidere bene chi impone il divieto e come, in termini di fatti, si arriva alla salvaguardia dei segreti d’impresa.

Dirigenti del commercio: un rinnovo anticipato che rafforza salario, welfare e previdenza

Manageritalia e Confcommercio hanno firmato, in anticipo sulla scadenza del 31 dicembre 2025, l’ ipotesi di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi . Una scelta inusuale nel panorama contrattuale italiano, che segna la volontà delle parti di dare continuità, stabilità e valore alla contrattazione collettiva , rafforzando al tempo stesso la tutela del potere d’acquisto dei manager e la programmazione economica delle imprese. Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2026 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2028 . L’anticipo della firma — a un anno dalla scadenza del contratto attuale — è un segnale politico oltre che economico: un invito alla responsabilità collettiva e alla prevedibilità in un contesto di forte volatilità economica. Come sottolineano le parti firmatarie, la contrattazione collettiva resta “lo strumento più moderno per bilanciare competitività e coesione sociale”. Un equilibrio che, per i dirigenti del commercio, si traduce oggi in più salario, più welfare e più sicurezza previdenziale , ma anche in un patto di fiducia tra imprese e management. Ecco le novità: Aumenti salariali: +800 euro in tre anni L’accordo prevede un aumento complessivo di 800 euro lordi al mese , distribuito in tre tranche: +320 euro dal 1° gennaio 2026 , +260 euro dal 1° gennaio 2027 , +220 euro dal 1° gennaio 2028 . Si tratta di un incremento strutturale, che andrà ad aumentare i minimi contrattuali e non potrà essere assorbito da superminimi o trattamenti individuali. Rispetto al minimo previsto dall’ultimo rinnovo (circa 4.340 euro mensili dal luglio 2025), il nuovo contratto porterebbe il livello base a oltre 5.100 euro mensili a regime , segnando uno dei miglioramenti più significativi dell’ultimo decennio. Welfare contrattuale più forte e personalizzato Uno dei capitoli più innovativi riguarda il welfare aziendale che costituisce un segnale concreto verso un nuovo modello che integra servizi di salute, formazione, benessere e conciliazione vita-lavoro. Per il triennio 2026–2028 viene riconosciuto a ciascun dirigente un credito welfare di 1.500 euro annui , con un costo di gestione ridotto a 36 euro l’anno (18 a carico del datore e 18 del dirigente). Previdenza: cresce il Fondo Mario Negri L’accordo consolida anche la previdenza complementare e cresce il il contributo aziendale al Fondo Mario Negri che passerà: al 2,52% nel 2026, al 2,57% nel 2027, al 2,62% nel 2028. Parallelamente, i dirigenti aumenteranno la propria partecipazione, con un contributo annuo che raddoppia (da circa 592 a 1.184 euro ) con incremento del montante previdenziale e dei benefici fiscali in fase di liquidazione. Tutele infortuni La copertura assicurativa “ Antonio Pastore ” viene potenziata: il premio aziendale sale da 410 a 560 euro annui e si introduce una franchigia per gli infortuni extra professionali di lieve entità. Vengono inoltre riviste le agevolazioni contributive per nuove assunzioni e nomine: non più legate all’età, ma fruibili una sola volta nella carriera, per un massimo di due anni. N uove garanzie sociali Si è messo mano alle politiche di ricollocazione , invecchiamento attivo, genitorialità e inclusione In particolare: nasce una norma sperimentale per valorizzare i dirigenti senior in ruoli di tutoraggio e mentoring, con incentivi contributivi; viene ridotto da 2.500 a 2.000 euro il contributo aziendale dovuto al CFMT nei casi di cessazione del rapporto, estendendo le tutele per la ricollocazione; si rafforza il sostegno alla genitorialità attraverso il programma Un Fiocco in Azienda ; viene garantita la copertura sanitaria FASDAC fino a 24 mesi anche durante i congedi non retribuiti per gravi patologie; e si introducono impegni concreti su parità di genere e trasparenza retributiva .

Computo dei dipendenti in imprese con sedi in più nazioni

In contratti di lavoro internazionali spesso si pone il problema del computo dei lavoratori ai sensi di varie soglie numeriche. Una soglia numerica ben conosciuta in Germania è quella di 10 lavoratori, perché superando quella soglia viene applicata la legge contro i licenziamenti ingiusti (l’art 18 dei tedeschi, per intenderci). Nel caso deciso, la Corte d’Appello di Rheinland-Pfalz ha respinto l’appello del lavoratore. Il ricorrente non può rivendicare una protezione generale contro il licenziamento ai sensi della legge sulla protezione dal licenziamento, in quanto non è stata raggiunta l’apposita soglia. Il fattore decisivo era per la Corte il numero di dipendenti esclusivamente in Germania, e il ricorrente era l'unico dipendente nazionale della convenuta. Il ricorso del ricorrente, che chiedeva un'interpretazione dell'articolo 23 (1) KSchG conforme alla Costituzione, tenendo conto del principio di uguaglianza e della libertà di occupazione, è stato respinto. Il tribunale ha ritenuto che i rapporti di lavoro dei dipendenti dello stesso datore che lavoravano nel caso deciso in Spagna non fossero disciplinati dal diritto tedesco e quindi non potessero essere inclusi nella valutazione della soglia.

Cogestione tedesca: il consiglio di fabbrica deve essere sentito prima di ogni licenziamento

La cogestione tedesca comporta che il consiglio di fabbrica (CdF) deve essere sentito prima di ogni licenziamento. Non può bloccare il licenziamento, ma errori formali rendono il licenziamento stesso illecito e comportano la reintegrazione. Inoltre, nel processo istaurato dal lavoratore, il datore non può aggiungere nuovi fatti (fatte salve eccezioni) che non siano anche state nominate nei confronti del CdF durante l’audizione, creando così il fenomeno chiamato “determinazione soggettiva” del datore di lavoro: il datore può motivare nei confronti del CdF il licenziamento come vuole, ma su quella linea rimane poi bloccato in caso di processo. Ciò comporta che, ovviamente, ii datori tendono ad essere molto precisi nella motivazione del licenziamento nei confronti del CdF – con una eccezione, ed è il licenziamento in prova. Perché la determinazione soggettiva fa riferimento alla legge materiale, ed in periodo prova non devo fornire una motivazione, basta la dicitura che il lavoratore non soddisfa le aspettative. Se però il datore nei confronti del CdF comincia ad entrare nel merito del “perché” non soddisfa le aspettative, la stessa determinazione soggettiva comporta che d’un tratto deve difendersi nel merito, come se fosse un licenziamento normale, perdendo il vantaggio processuale.

Legge 67 del 1° marzo 2006: protezione contro le discriminazioni per disabilità

Analizzando il secondo rapporto dell’Osservatorio Permanente Human Hall sui diritti delle persone con disabilità, emerge che nei casi citati vi è uno scarso utilizzo dello strumento giudiziario introdotto con la legge 67 del 1° marzo 2006. Il fatto non si spiega, visto che l’entrata in vigore della normativa aveva costituito a suo tempo un passo decisivo verso la piena attuazione del principio di pari trattamento delle persone con disabilità. Era stata infatti prevista una specifica protezione giuridica della vita civile, politica, economica e sociale: dall’accesso ai servizi pubblici e privati, all’istruzione, allo sport, ai trasporti, ai rapporti con la pubblica amministrazione; una protezione completa e superando quindi il limite della normativa precedente limitata all’ambito lavorativo. Ancora oggi, la legge 67/2006 rappresenta un’occasione concreta per tutelare i diritti delle persone con disabilità ed è quindi importante promuoverne la conoscenza per un maggiore utilizzo. Punto chiave della normativa Alla base della norma vi è il divieto di ogni forma di discriminazione : diretta quando una persona con disabilità viene trattata meno favorevolmente rispetto ad altre in situazioni analoghe (ad esempio le viene negato l’accesso in un locale); indiretta quando una regola apparentemente neutra crea un ostacolo insormontabile per chi ha una disabilità, come la presenza di barriere architettoniche in un edificio pubblico. La protezione in ambito discriminatorio comprende anche le molestie , cioè quei comportamenti che creano un clima di umiliazione, intimidazione o esclusione violando la dignità della persona. Come opera la tutela Chi subisce un atto discriminatorio, sia da parte di un privato che di un ente pubblico ha la possibilità di invocare una tutela giudiziaria rapida ed efficace. La vittima può rivolgersi al giudice civile attraverso un procedimento semplificato (che è stato innovato alla luce della riforma Cartabia), che può portare sia alla cessazione del comportamento discriminatorio sia al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Il procedimento offre una tutela particolare a favore di chi lo invoca rovesciando l’onere della prova in quanto non è la persona discriminata a dover dimostrare tutto, ma spetta al presunto autore della discriminazione provare che non vi sia stata violazione. Inoltre, vi è la possibilità per la persona che agisce in giudizio di essere affiancata o sostituita dalle associazioni ed enti rappresentativi che potranno agire in giudizio, anche in via autonoma, a tutela delle vittime o degli interessi collettivi. Luci ed ombre della normativa A favore di una maggiore applicazione della normativa, vi sono non solo i punti di forza processuali ma anche quelli culturali e sociali. L’obiettivo della norma è infatti favorire e promuovere l’inclusione attraverso la prevenzione : individuare cioè percorsi o soluzioni per anticipare i futuri contenziosi attraverso l’introduzione di accomodamenti ragionevoli. Restano alcuni punti da migliorare: la difficoltà di raccogliere prove, la scarsa conoscenza della legge e l’assenza di sanzioni incisive. Conclusione La portata simbolica e pratica della norma resta forte: riconoscere che la disabilità non può mai essere motivo di esclusione, ma deve essere un punto di partenza. È quindi necessario che diventi uno strumento più frequente da parte delle istituzioni, servizi e cittadini al fine di rendere concreata la possibilità di tutelare i diritti delle persone con disabilità.

Cogestione tedesca: il ruolo del sindacato e del consiglio di fabbrica

La cogestione tedesca con un intero libro sui diritti del consiglio di Fabbrica (CdF) pone un forte focus sulla situazione aziendale. Ed è giusto: nel sistema strettamente dualistico di stampo tedesco il sindacato si occupa dei grandi argomenti nazionali, mentre il consiglio di fabbrica gestisce le problematiche ordinarie dell’impresa. Ciò significa però che un accordo aziendale non può regolare una materia che rientra nella sfera di competenza dei sindacati (come il CCNL), neanche nel caso in cui l’accordo aziendale sia più favorevole. Non lo può neanche fare se il ccnl stesso non se ne occupa, basta che argomento sia di competenza dei sindacati. Questa priorità è stata pensata proprio per conservare ai sindacati la possibilità di regolare le relazioni industriali di più ampio impatto, mantenendo il potere di trattativa dei sindacati. Ci ricorda quindi la situazione italiana nella quale alcuni sindacati, nel tentativo di mantenere la propria forza nelle trattative, contrastavo una legge sul salario minimo.

Manovra 2026 – prime news

Il Consiglio dei Ministri ha presentato, in data 18 ottobre 2025, una prima bozza della legge di bilancio per l’anno 2026.

Controllo a distanza di personale dipendente: illegittimità e risarcimento del danno

Il Tribunale superiore del lavoro di Hamm ha riconosciuto a un ex dipendente di un’azienda di lavorazione dell'acciaio € 15.000 per essere stato monitorato quasi ininterrottamente da 34 telecamere HD per quasi due anni, nonostante la sua espressa obiezione. I Giudici hanno ritenuto che si trattasse di una grave violazione dei diritti generali della persona. Da far presente che a differenza dal sistema italiano, che richiede oltre il rispetto delle norme del GDPR anche il rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, una norma analoga all’art. 4 manca in Germania. Ciò però non comporta un rischio minore per le imprese in termini di risarcimento del danno. Attenzione quindi per le imprese tedesche gestite da controllanti italiani.

Approvata dal Senato la legge quadro sull’intelligenza artificiale

Il Senato ha approvato in via definitiva nella seduta del 17 settembre 2025, il disegno di Legge, recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, che, sulla base dell’AI Act europeo (Regolamento (UE) 2024/1689), intende introdurre una normativa nazionale in materia, che è pertanto diventato legge. La legge quadro nazionale (Legge n. 132/2025 pubblicata in G.U. il 25.09.2025, in vigore dal 10.10.2025 ) precisa che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, la libertà di espressione e l’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione, nonché deve garantire il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell’Unione Europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza. La Legge quadro indica che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale devono essere rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all’utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali e regola il caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei minori (con distinzione tra minori di età inferiore ad anni 14 ovvero di età uguale o superiore ad anni 14). La Legge quadro regolamenta anche l’adozione dell’AI in alcuni ambiti strategici (tra cui la sanità e la giustizia , nonché in ambito lavorativo) nonché prevede una specifica disciplina per le professioni intellettuali e in ambito di diritto d’autore. La Legge quadro, infine: reca i princìpi in materia di sviluppo economico , prevedendo doveri in capo allo Stato e le Autorità pubbliche ; detta disposizioni per l'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico ; delinea (artt. 19 e 20) la governance italiana e le azioni di promozione dell’AI tra le quali: prevede l’introduzione “ Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale ”, da aggiornare con cadenza biennale dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che dovrà definire le azioni strategiche per promuovere e sostenere lo sviluppo dell’AI; istituisce il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata e composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati; identifica le seguenti autorità nazionali: l' Agenzia per l'Italia Digitale – “AgID” -, che sarà responsabile di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, di definire le procedure ed esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché l' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – “ ACN ” -, che sarà responsabile per la vigilanza, incluse le attività ispettive e sanzionatone, dei sistemi di intelligenza artificiale, e per la promozione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza).; delinea misure a sostegno di imprese, della ricerca e dello sport ( v. artt. 21, 22 e 23); apporta una serie di modifiche al Codice Penale per rispondere alle peculiarità degli illeciti compiuti mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (v. art. 26).

L’autonomia del CCNL secondo la Corte Costituzionale Tedesca

Nella decisione dell'11 dicembre 2024 (1 BvR 1109/21, 1 BvR 1422/23), la Corte Costituzionale tedesca ha ribaltato le decisioni della Cassazione, che aveva dichiarato inammissibili i bonus diversi per il lavoro notturno e per il lavoro a turni notturni e aveva assegnato ai lavoratori del turno notturno gli stessi bonus dei lavoratori notturni mediante una "armonizzazione verso l'alto", in contrasto con le clausole del contratto collettivo applicabile. Con questa decisione, la Corte Costituzionale tedesca affronta in modo fondato le questioni fondamentali dell'autonomia della contrattazione collettiva. Le sue conclusioni sono di grande importanza per la comprensione e la gestione futura dell'autonomia della contrattazione collettiva, che sono sempre di più sotto pressione sia dal diritto europeo, sia dal diritto nazionale, sia dall’interpretazione dei giudici.

Polizza catastrofale (CAT-NAT): obbligo, scadenze e responsabilità in caso di locazione

Normativa di riferimento Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 comma 101, ha introdotto l’obbligo per le imprese di stipulare polizza contro danni da eventi catastrofali. DM MEF 30 gennaio 2025, n. 18 ha definito modalità, condizioni e massimali delle polizze. D.L. n. 39/2025, convertito in Legge n. 78/2025 del 27 maggio, ha differito i termini di adempimento in base alle dimensioni dell’impresa. Scadenze per la stipula della polizza obbligatoria Beni coinvolti e chi deve assicurare Oggetto dell’obbligo: beni materiali mutui da imprese (fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature) come indicato dall’art. 2424, primo comma, sezione attivo, voce BII, numeri 13 del Codice Civile Imprese agricole (art. 2135 C.c.) escluse dall’obbligo. Responsabilità in caso di locazione Se il proprietario non copre i beni (fabbricati o beni concessi in locazione), il conduttore/affittuario/utilizzatore è obbligato a stipulare la polizza per tali beni. Nel contratto di locazione commerciale/industriale può essere esplicitato chi deve assumersi l’obbligo assicurativo. L’obbligo si applica anche ai beni “non di proprietà” se sono impiegati per l’attività d’impresa e non coperti da altra polizza. Sanzioni Mancata stipula → impedimento o esclusione dall’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche. Per le grandi imprese -> periodo di “grazia” di 90 giorni dopo il termine per evitare sanzioni. Grandi imprese 31 marzo 2025 le sanzioni si applicano dopo 90 giorni da questa data se non assicurate. Medie imprese 1 ottobre 2025 Piccole e micro imprese 31 dicembre 2025

Il consiglio di fabbrica e il compenso lavorativo

Il rapporto tra giurisdizione penale e giurisdizione del lavoro è attualmente teso. Per quanto riguarda la remunerazione dei membri dei Consigli di Fabbrica (CdF), la Corte dei Conti tedesca è in disaccordo con la cassazione del lavoro per quanto riguarda l'ammissibilità della remunerazione dei membri dei CdF. In parole povere, secondo la Corte dei Conti, una remunerazione eccessiva ai membri del CdF può portare a un'accusa penale di malversazione contro le persone responsabili presso il datore di lavoro. Incerta invece la situazione in riguardo ad indennità dovute in seguito a transazioni giudiziarie. I responsabili corrono il rischio di essere ritenuti penalmente responsabili se l'indennità è ritenuta dalle autorità troppo “alta”? Non si sa ancora, ma il tutto deve essere visto con molte perplessità: come può un’autorità non facente parte di un processo capire come un’indennità è stata composta?

Giovani e lavoro: le sfide per le imprese nel rapporto con la Generazione Z

È un dato ormai consolidato: molte imprese italiane segnalano crescenti difficoltà nel reperire e trattenere personale, in particolare tra i più giovani . A questa carenza strutturale si affianca un evidente disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che rende ancora più complessa la ricerca di profili qualificati, soprattutto nelle filiere industriali. Un recente report pubblicato da Federmeccanica (luglio 2025) analizza in profondità il fenomeno, con particolare attenzione alla relazione tra le imprese metalmeccaniche e la cosiddetta Generazione Z , ossia i lavoratori nati tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000. I risultati evidenziano un cambiamento culturale profondo che riguarda la percezione del lavoro e il sistema valoriale con cui i giovani si avvicinano al mondo professionale. Per i lavoratori della Generazione Z, il lavoro non rappresenta più solo una fonte di reddito o una garanzia di stabilità, ma assume un significato più ampio: realizzazione personale, equilibrio tra vita e lavoro, possibilità di crescita e coerenza con i propri valori diventano criteri centrali nella scelta e nella permanenza in un’organizzazione. Questa trasformazione impone un ripensamento dei modelli organizzativi: non è più sufficiente offrire un contratto o un piano retributivo competitivo . A fare la differenza sono il contesto culturale, lo stile di leadership, l’ambiente lavorativo e la capacità dell’impresa di proporre un’esperienza professionale stimolante, che consenta di bilanciare lavoro e vita privata. Uno degli elementi messi in luce dal report è la distanza simbolica tra il concetto di “industria”, generalmente percepito in modo positivo, e quello di “fabbrica”, associato invece a un’immagine superata e poco attrattiva. Una barriera che contribuisce ad alimentare la difficoltà di attrazione, soprattutto nei comparti produttivi più tradizionali. Si aggiunge, inoltre, un elemento di sfiducia diffusa verso il sistema lavoro nel suo complesso , vissuto da molti giovani come poco equo e in generale non sufficientemente valorizzante del merito. In questo scenario, diventa centrale per le aziende adottare un nuovo approccio : la fidelizzazione delle risorse passa dalla costruzione di modelli organizzativi più flessibili, dalla promozione di una leadership empatica, e dalla capacità di valorizzare le competenze individuali. Il lavoro va ripensato come esperienza significativa, coerente con le attese delle nuove generazioni. Per il mondo delle imprese, e in particolare per il settore industriale, la sfida è chiara: costruire un ambiente di lavoro capace di attrarre, motivare e trattenere giovani talenti , superando logiche puramente contrattuali o retributive. Solo così sarà possibile trasformare i luoghi produttivi in spazi di innovazione, crescita e futuro condiviso. Alcuni esempi : flessibilità, premialità di risultato (individuale e aziendale), programmi di formazione e crescita abbinati a piani di retention, politiche di welfare, azioni di sostenibilità ambiale e politiche di parità di genere ed inclusione. Il testo integrale del contributo è scaricabile al seguente link MOL_pop_25_pub_def

È legittima la rinuncia alle ferie contenuta in un accordo di conciliazione?

Il punto di partenza della decisione della BAG è il caso di un dipendente che è stato impiegato come direttore di stabilimento per quasi quattro anni. Nel 2023, il lavoratore si è ammalato ininterrottamente all'inizio dell'anno fino alla cessazione del rapporto di lavoro nell'aprile 2023, motivo per cui non ha potuto usufruire delle ferie da quell'anno. Il rapporto di lavoro tra le parti è stato risolto con una transazione giudiziaria. Le parti hanno concordato una liquidazione di 10.000 euro e il licenziamento da parte del datore di lavoro. Una clausola dell'accordo stabiliva: "I diritti alle ferie sono concessi in natura" . Nello scambio di opinioni tra gli avvocati che ha preceduto la transazione, l'avvocato del lavoratore aveva espressamente sottolineato che non è possibile rinunciare al diritto alle ferie minime previste dalla legge. Con riserva di agire in tal senso, il dipendente ha accettato l'accordo. Poco sorprende quindi l’opinione della Cassazione in riguardo: cosa succede, se un lavoratore nell’ambito di una transazione rinuncia alle ferie dovute per legge? Risposta della Cassazione: nulla. La decisione è scolpita in pietra? No, solo che una transazione sulle ferie segue altre modalità, nel caso in questione non rispettate.

La Corte Costituzionale boccia ancora una volta il jobs act: stop al limite di 6 mensilità per i licenziamenti illegittimi comminati dalle piccole imprese

La Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, nella parte in cui limita a sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto l’indennità risarcitoria spettante in caso di licenziamento illegittimo posto in essere da un Datore di Lavoro con meno di 16 dipendenti presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e che comunque non occupino più di 60 dipendenti (c.d. imprese sottosoglia). Questi i punti cardine della sentenza. Il ristoro del pregiudizio sofferto dal lavoratore a causa di un licenziamento illegittimo può essere delimitato, ma non sacrificato, neppure in nome dell’esigenza di prevedibilità e di contenimento dei costi. Imporre un tetto massimo di sei mensilità, non superabile nemmeno in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità in favore del Lavoratore illegittimamente licenziato. Non viola i principi costituzionali la previsione del dimezzamento della forbice da 6 a 36 mensilità prevista dal d.lgs. 23/2015 (artt. 3, 4 e 6) in quanto sufficientemente ampia e flessibile e consente al Giudice di tenere conto, nella prospettiva di un congruo ristoro e di una efficace deterrenza, della specificità di ogni singola vicenda e del giusto equilibrio dei diversi interessi in gioco, quali la tutela del lavoratore contro i licenziamenti ingiustificati, da un lato, e l’esigenza di non gravare di costi eccessivi i piccoli datori di lavoro, dall’altro lato. Il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l’esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori, altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio. Nell’attesa che il Legislatore raccolga l’invito della Consulta (oltre che degli esperti di diritto del lavoro) e metta mano alla disciplina dei licenziamenti - che allo stato è confusa oltre che fuori dal tempo - quali sono gli scenari in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese sottosoglia? Lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 : indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 18 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR in base ad una serie di elementi fra i quali il numero di addetti, l’andamento aziendale, l’anzianità di servizio, il comportamento e le condizioni delle parti. Lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 : (art. 8 della L. 604/66) indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità se il Lavoratore ha una anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità se il lavoratore ha una anzianità superiore ai venti anni, a condizione che il Datore di lavoro occupi più di quindici dipendenti, ma meno di sessanta. Resta fermo il fatto che, in caso di licenziamento nullo, il Lavoratore avrà sempre diritto alla reintegrazione in servizio ed al risarcimento del danno (art. 18 comma 1 L. 300/70 per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2025 e art. 2 d.lgs. 23/2015 per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015).

Co-gestione e trattative fallite

La co-gestione in Germania significa che entrambe le parti aziendali hanno il diritto di far valere l'obbligo di accelerazione nel caso di trattative fallite. Nel caso in questione, il Consiglio di Fabbrica (CdF) aveva silurato una trattativa con il datore di lavoro, ma pari passo si era anche rifiutato di istituire il collegio arbitrale particolare (Schiedsstelle). Il datore di lavoro ha risposto facendo ricorso al collegio arbitrale presso il tribunale del lavoro. Il tribunale del lavoro di Darmstadt aveva istituito il collegio arbitrale sotto la presidenza di un giudice del tribunale del lavoro con due giudici civili per parte. Il CdF presentava ricorso, ritenendo il collegio arbitrale incompetente e rifiutando la nomina. Il Tribunale regionale del lavoro dell'Assia ha confermato la decisione del tribunale del lavoro e ha stabilito che la prevista riduzione del personale costituisce un cambiamento operativo ai sensi dell'articolo 111, frase 3, n. 1, BetrVG e che è possibile ricorrere al collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 112 (2) BetrVG se non è possibile raggiungere una conciliazione degli interessi con il comitato aziendale (Tribunale regionale del lavoro dell'Assia, decisione del 24 ottobre 2024 - 5 TaBV 123/24).

Diritto del lavoro, clausole vessatorie e intervento del giudice

Fino alla grande riforma del diritto delle obbligazioni in Germania nel lontano 2002, il diritto di revisione delle condizioni generali di contratto (AGB), in parte comparabile con le clausole vessatorie di stampo italiano, non si applicava ai contratti di lavoro. Nell'ambito della revisione delle AGB, le clausole liberamente negoziate tra le parti sono soggette a una revisione in buona fede. Con la grande riforma del diritto delle obbligazioni, il legislatore non solo ha integrato la legge sulle condizioni generali di contratto nel Codice Civile tedesco, ma ne ha anche esteso l'applicazione ai contratti di lavoro. Ciò ha comportato e comporta tuttora diversi problemi di interpretazione. Un problema di primo piano è l'interpretazione dei contratti di lavoro che fanno riferimento ai CCNL; questo perché i giudici possono non solo rivedere le clausole di un contratto collettivo, ma - questa è la caratteristica particolare della revisione delle condizioni generali di contratto - adattarle. Ciò costituisce una violazione della libertà di attività sindacale. Il problema è ancora oggi controverso, come dimostra una recente sentenza della Corte di Cassazione (BAG, Sentenza del 29.1.2025, "dipende da vari fattori").

Referendum 2025: le ragioni di un fallimento, la necessità di una riforma del lavoro

L’8 e il 9 giugno 2025 si sono tenute le votazioni per i referendum abrogativi. Nessuno dei 5 quesiti ha raggiunto il quorum del 50%+1 e nemmeno ci è andato vicino. Sono andati alle urne circa il 30% degli aventi diritto, in tutte le Regioni d’Italia. Quali sono le ragioni di tale insuccesso? I motivi che hanno portato gli italiani lontano dai seggi sono molteplici; cercando di riassumerli: disinteresse generalizzato minore partecipazione sfiducia verso il mondo politico complessità dei quesiti disconoscimento della rappresentatività dei soggetti promotori comunicazione inefficace, errata e faziosa Il referendum era lo strumento giusto? Abbiamo sin da subito evidenziato – da tecnici del diritto del lavoro - che il Referendum non fosse lo strumento idoneo per affrontare tematiche complesse come i licenziamenti e l’abuso dei contratti a termine. Quanto ai licenziamenti: La vittoria del sì al quesito 1 avrebbe portato alla abrogazione del d.lgs. 23/2015 ma non avrebbe dato il diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo e in certi casi avrebbe anche ridotto la possibilità di indennizzo, contrariamente a quanto pubblicizzato. Saremmo infatti tornati alla Legge Fornero, che – al di là dei casi di licenziamento nullo - prevede la reintegrazione solo per le imprese con più di 15 dipendenti e in caso di manifesta insussistenza del motivo di licenziamento e un indennizzo fino ad un massimo di 24 mensilità negli altri casi. La vittoria del sì al quesito 2 avrebbe portato alla cancellazione del limite massimo di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo comminato da piccole imprese, pari a 6 mensilità. Ci saremmo trovati in una situazione ingestibile. L’assenza di un tetto massimo di indennizzo (contrariamente, peraltro, a quanto previsto le imprese più grandi) avrebbe portato ad una incertezza sulle conseguenze di un licenziamento, ad un incremento di contenzioso, mirato a chiedere ai Giudici la quantificazione di un indennizzo che, in assenza di specifici criteri indicati da una norma, saranno formari dalla giurisprudenza che, quantomeno nel primo periodo, non sarà uniforme. Quanto ai contratti a termine Se avesse vinto il sì al quesito n. 3 non avremmo avuto una diminuzione dei contratti a termine, ma, al contrario, un aumento di contratti a termine con causali non adeguatamente formulate ed un conseguente incremento dei contenziosi, come già accaduto in passato. Una normativa da ripensare nel suo complesso Una cosa è certa: la normativa sui licenziamenti va rivista in quanto confusionaria, dettata più da una volontà di consenso immediato più che da una reale volontà di disciplinare il lavoro e tutelare i soggetti coinvolti e non più al passo coi tempi. Innanzitutto, non è ammissibile che i licenziamenti vengano disciplinati in modo diverso a seconda della data di assunzione: per chi è assunto al 7.3.2025 si applica la Legge Fornero e l’art. 8 L. 604/66, per chi è assunto dopo si applica il jobs Act, anche all’interno della medesima azienda. Le stesse norme poi sono state più volte bocciate dalla Corte Costituzionale (basti pensare le tutele crescenti del jobs Act, dichiarate illegittime, ma anche agli interventi sulla Legge Fornero in tema di facoltà di reintegrazione) ed interpretate dalla giurisprudenza per colmare lacune e dubbi interpretativi dati da una scrittura atecnica e spesso troppo frettolosa da parte del Legislatore. Parimenti non sono superati i criteri di valutazione del computo dei dipendenti, del repechage e dei criteri di scelti, in un mondo del lavoro che opera a livello globale, dove i datori di lavoro sono sovente multinazionali o Gruppo di Imprese che in Italia hanno solo una piccola filiale. La normativa poi dovrà altresì bilanciare la giusta tutela per i lavoratori con il principio di libera iniziativa economica dell’impresa e della necessità di operare in modo agile e flessibile per rispondere alle sfide di un mercato sempre più in trasformazione e senza limiti territoriali.

Co-gestione del consiglio di fabbrica: cosa disciplina e cosa no

La Co-gestione del consiglio di fabbrica nelle questioni relative all'organizzazione dell'azienda e al comportamento dei dipendenti nell'azienda richiede sempre di nuovo un’analisi accurata della sfera regolata da un eventuale accordo aziendale. Secondo la Cassazione del Lavoro (BAG), la cogestione è data solo se una misura si riferisce al cosiddetto "comportamento lavorativo" o al cosiddetto "comportamento in riguardo all’ordine aziendale" . Nella misura in cui l'articolo 87 comma 1 n. 1 BetrVG si riferisce al "comportamento dei dipendenti" , questo riguarda solo il comportamento in relazione all'ordine aziendale, per cui sono escluse tutte le misure adottate dal datore di lavoro che influiscono sul comportamento dei dipendenti ma non hanno alcuna relazione con l'ordine aziendale. Se, invece, le istruzioni del datore di lavoro "si riferiscono al comportamento dei dipendenti che riguarda solo la loro prestazione lavorativa o comunque riguarda solo il rapporto tra dipendente e datore di lavoro" , si tratta di regolamentazioni del "comportamento del dipendente nell'esecuzione del suo lavoro, vale a dire il suo comportamento lavorativo e prestazionale" , ma non del suo comportamento che incide sulla coesistenza e sulla cooperazione dei dipendenti nell'azienda. Per fare un semplice esempio: il divieto di fumare non fa parte della cogestione in un’impresa che produce polvere da sparo, perché regola la prestazione stessa richiesta. Potrebbe invece far parte della sfera giuridica cogestita in un’impresa che produce mattoni.

Referendum: si o no?

I prossimi 8 e 9 giugno 2025 saremo chiamati a votare per i referendum. Quattro sono i quesiti che riguardano il mondo del lavoro. Ma siamo certi di aver capito bene cosa ci viene richiesto e quale sia l’impatto giuridico del sì o del no? Qui di seguito una breve spiegazione. QUESITO N. 1 «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?» Se vince il sì: per tutti i lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti si applicherà la L. 98/2012 (c.d. Legge Fornero), per tutti i lavoratori di aziende fino a 15 dipendenti si applicherà l’art. 8 L. 604/1966 di cui parleremo nel quesito n. 2. Il d.lgs. 23/2015, che i promotori vorrebbero abrogare, disciplina i licenziamenti solo per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. Il d.lgs. 23/2015 (c.d. Jobs Act) disciplina i licenziamento dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015; per quelli assunti prima si applica la L. 98/2012. Originariamente pensato per consentire una quantificazione in via anticipata di un possibile costo di licenziamento illegittimo, il Jobs Act è stato talmente tanto “picconato” dalla giurisprudenza di questi anni che, alla fine, le differenze rispetto alla precedente disciplina si sono molto assottigliate e, di fatto, l’elemento di differenza che salta all’occhio è solo la differente quantificazione del risarcimento del danno che, mentre per il Job Act va da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità (3 a 6 nelle aziende fino a 15 dipendenti), per la legge Fornero ca da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità. In entrambi i casi la “forbice” viene calcolata in base ad una serie di elemento, fra i quali la anzianità di servizio e le caratteristiche dell’impresa che ha comminato il licenziamento. Pertanto, l’abrogazione del Jobs Act può aggiungere come togliere tutele ai Lavoratori: ad esempio un lavoratore con una anzianità di servizio breve avrà minori tutele con il Job Act, in quanto il risarcimento del danno minimo è di 6; di contro un lavoratore con una lunga anzianità di servizio in una impresa grande e florida, con il Jobs Act potrebbe anche ottenere un risarcimento superiore, i quanto il tetto massimo è di 36 mensilità. Per i Lavoratori che operano in imprese fino a 15 lavoratori, le tutele rimangono pressocché le stesse: da 3 a 6 mensilità con il Jobs Act, da 2,5 a 6 mensilità senza. Abrogando il Job Act verrebbe meno la possibilità di formulare l’offerta conciliativa che è uno strumento deflattivo interessante in quanto consente di erogare un importo lordo corrispondente ad un netto, stante la non imponibilità fiscale e contributiva; di contro verrebbe ripristinata per tutti i lavoratori la procedura di conciliazione obbligatoria avanti l’Ispettorato del Lavoro, prevista per i licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che ha dato risultati importanti evitando molti contenziosi. Vero è invece che è quantomai necessaria una norma organica piuttosto che un patchwork di norme e conseguente giurisprudenza interpretativa. QUESITO N. 2 «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?» Se vince il sì: in caso di illegittimità di un licenziamento comminato da imprese fino a 15 dipendenti, il risarcimento del danno verrebbe individuato solo nel minimo di 2,5 mensilità, senza alcun tetto massimo. Attualmente l’art. 8 L. 604/66 prevede un risarcimento del danno da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità. La misura massima può essere aumentata fino a 10 mensilità per i lavoratori con più di 10 anni di servizio e fino a 14 mensilità per i lavoratori con più di 20 anni di servizio, se assunti in aziende che pur occupando più di 15 prestatori di lavoro non rientrano fra quelle per le quali si applicano le norme delle imprese più grandi. La abrogazione creerebbe una anomalia in quanto per le imprese più grandi è previsto un tetto massimo di risarcimento del danno (36 mesi nel Jobs Act, 24 nella Legge Fornero) che non vi sarebbe per le imprese più piccole. QUESITO N. 3 «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?» Se vince il sì: verrebbe ripristinato l’obbligo di apporre la causale anche ai contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi. In tal modo verrebbe spazzata via tutta la normativa che ha disciplinato in questi anni la a-causalità del contratto, tornando all’obbligo di apporre specifiche causali per tutti i contratti a termine, a pena di trasformazione dei contratti a termine in contratto a tempo indeterminato. QUESITO N. 4 «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?» Se vince il sì: il Committente di un appalto sarà ritenuto co-responsabile, insieme all’appaltatore, dei danni che siano una conseguenza di rischi specifici propri dell’impresa appaltatrice. Ricordiamo che oggi il Committente è co-responsabile insieme all’appaltatore: delle retribuzioni; dei contributi; degli infortuni accaduti nel perimetro dell’impresa Committente nell’ambito dell’attività di quest’ultima. L’intento dei promotori del referendum è quello di tutelare maggiormente i dipendenti delle imprese Appaltatrici e nel contempo responsabilizzare le imprese Committenti, affinché affidino i lavori in appalto ad imprese specializzate e competenti, piuttosto che ad imprese che applichino prezzi al ribasso a svantaggio della sicurezza del personale.

Amministratore delegato e dirigente: quali tutele in caso di cessazione

Ancora gioco aperto in giurisprudenza è la situazione dell’ex amministratore delegato licenziato dopo la perdita formale dell’incarico societario. Esistono due indirizzi principali: i primi sostengono che, visto che il licenziamento fa riferimento al periodo svolto come amministratore delegato (quindi senza subordinazione), non valga la tutela generale dei lavoratori contro il licenziamento. Altri invece sostengono la tesi “formale”, per cui rileva solo la data della notifica del licenziamento. Nel caso deciso dal tribunale d’appello di Francoforte il datore di lavoro aveva revocato la carica di amministratore delegato; un successore era stato quindi iscritto nel registro delle imprese. La datrice aveva poi notificato il licenziamento. Per il tribunale di primo grado era chiaro che lo status particolare di un amministratore delegato, compresa l'elevata retribuzione e la funzione dirigenziale, lo escludeva dalla tutela generale contro il licenziamento. Il secondo grado invece ha abbracciato la tesi formale, aprendo la strada per la tutela generale. La Corte di Cassazione non ha ancora deciso sulla materia