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La co-gestione in Germania significa che entrambe le parti aziendali hanno il diritto di far valere l'obbligo di accelerazione nel caso di trattative fallite. Nel caso in questione, il Consiglio di Fabbrica (CdF) aveva silurato una trattativa con il datore di lavoro, ma pari passo si era anche rifiutato di istituire il collegio arbitrale particolare (Schiedsstelle). Il datore di lavoro ha risposto facendo ricorso al collegio arbitrale presso il tribunale del lavoro. Il tribunale del lavoro di Darmstadt aveva istituito il collegio arbitrale sotto la presidenza di un giudice del tribunale del lavoro con due giudici civili per parte. Il CdF presentava ricorso, ritenendo il collegio arbitrale incompetente e rifiutando la nomina. Il Tribunale regionale del lavoro dell'Assia ha confermato la decisione del tribunale del lavoro e ha stabilito che la prevista riduzione del personale costituisce un cambiamento operativo ai sensi dell'articolo 111, frase 3, n. 1, BetrVG e che è possibile ricorrere al collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 112 (2) BetrVG se non è possibile raggiungere una conciliazione degli interessi con il comitato aziendale (Tribunale regionale del lavoro dell'Assia, decisione del 24 ottobre 2024 - 5 TaBV 123/24).

